Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a)Ex art. 12 LEF lufficio di esecuzione è tenuto ad accettare ogni pagamento fatto per conto del creditore istante: il pagamento fatto allufficio libera il debitore.
Lufficio è tenuto ad accettare il pagamento fatto per conto del creditore, a condizione che il pagamento non avvenga sotto condizione (Rep1982 p. 407 e rif. ivi). Se il versamento viene effettuato senza condizione lufficio annulla lesecuzione fino a concorrenza del pagamento effettuato (Rep1982 p. 407).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale lufficio può annullare lesecuzione soltanto quando il pagamento sia incontestabilmente di natura a estinguere completamente (o parzialmente) il credito posto in esecuzione (Rep1982
p. 408 e rif. ivi). Lufficiale di esecuzione e fallimenti può dichiarare estinta e liquidata una determinata esecuzione solo se il debitore ha pagato nelle sue mani il capitale oltre agli interessi e alle spese (Rep1982
p. 408).
b)Come rettamente evidenziato da __________ se egli versa allufficio limporto dedotto in esecuzione di Fr. 797177.45 oltre agli interessi al 5.5% dal 1. luglio 1994 su Fr. 752000.-- e alle spese, questultimo deve annullare lesecuzione n. __________. Affinché sia annullata lesecuzione in corso il debitore non deve infatti corrispondere lintero preteso credito della procedente, per il quale essa non ha peraltro ancora proceduto in via esecutiva e pertanto non dispone di alcun precetto esecutivo cresciuto in giudicato, ma unicamente limporto per il quale è stato emesso il precetto oltre ai relativi accessori.
c)Dalla documentazione agli atti si evince che il reclamante ha più volte chiesto allUEF di Bellinzona quanto doveva versare affinché lufficio annullasse lesecuzione n. __________ LUEF, perlomeno in forma scritta, non ha mai risposto a tale richiesta.
Se il reclamante si ritiene leso per il fatto che lUEF di Bellinzona ha omesso di rispondergli va evidenziato che laccertamento delleventuale danno da lui subito in connessione allomissione non rientra nelle competenze dellautorità di vigilanza (Rep1989 p. 216, 1984 p. 175, 1982 p. 402/403). La procedura di reclamo è infatti volta a raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non può servire per precostituirsi una favorevole base di partenza per la successiva -eventuale- azione di responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF contro lUfficio di esecuzione (cfr. art. 21 LEF;Rep1989 p. 216/217;DTF81 III 67, 81 III 72 consid. 3, 86 III 109 consid. 1, 91 III 46-47 consid. 7, 105 III 36/37, 110 III 89 consid. 1b).
Le pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a danno e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui il reclamante potrà, se del caso, ricorrere (Rep. 1989 p. 217 e rif. ivi).
E. 2 a)Se il debitore rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie senza colpa da parte sua e si obbliga a pagare regolarmente degli acconti allufficio e versa immediatamente la prima rata, lufficiale può differire la vendita di non oltre sette mesi (art. 123 cpv. 1 LEF, applicabile nellesecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare in virtù del rinvio dellart. 156 LEF). Dopo la pubblicazione del bando la vendita non potrà essere differita che se il debitore versa immediatamente allufficio, oltre lacconto stabilito, le spese occasionate dalle misure preparatorie e dal rinvio dellincanto (art. 32 cpv. 1 RFF applicabile nellesecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare per lart. 102 RFF).
b)Tre sono quindi i presupposti che cumulativamente devono realizzarsi perché lufficio possa apprezzare se concedere al debitore il differimento della realizzazione immobiliare (cfr.DTF82 III 34-35;Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 27
m. 11;Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 1984, § 29 m. 9-15;Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 219):
- il debitore deve rendere verosimile che si trova in difficoltà finanziarie senza colpa da parte sua (dove con difficoltà finanziarie si intende limpossibilità per il debitore di pagare tutti i crediti in esecuzione, per i quali si procede alla realizzazione immobiliare; cfr.DTF79 III 71);
- il debitore deve obbligarsi a pagare regolarmente degli acconti allufficio desecuzione;
- il debitore deve versare immediatamente la prima rata e, nel caso di specie, le spese occasionate dalle misure preparatorie e dal rinvio dellincanto.
c)Anche allo stadio attuale della procedura esecutiva __________ può quindi chiedere allUEF di Bellinzona, nellipotesi che i presupposti menzionati al consid. 2b) siano realizzati, il differimento della realizzazione del pegno.
3.Al reclamante va ricordato che la reiezione del gravame nel senso dei considerandi non è comunque di suo pregiudizio. Infatti lufficio, perlomeno fino a quando il pegno non sarà realizzato, dovrà annullare lesecuzione n. __________ nellipotesi in cui il debitore verserà nelle sue mani limporto dedotto in esecuzione di Fr. 797177.45 oltre agli interessi al 5.5% dal 1. luglio 1994 su Fr. 752000.-- e alle spese.
3.Intimazione a: ______________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
E. 3 Al reclamante va ricordato che la reiezione del gravame nel senso dei considerandi non è comunque di suo pregiudizio. Infatti l’ufficio, perlomeno fino a quando il pegno non sarà realizzato, dovrà annullare l’esecuzione n. __________ nell’ipotesi in cui il debitore verserà nelle sue mani l’importo dedotto in esecuzione di Fr. 797’177.45 oltre agli interessi al 5.5% dal 1. luglio 1994 su Fr. 752’000.-- e alle spese.
E. 4 Il reclamo 29 gennaio 1996 di __________ è quindi respinto nel senso dei considerandi. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale. Per questi motivi, richiamati gli art. 12, 123 cpv. 1 e 156 LEF; 32 cpv. 1 e 102 RFF pronuncia: 1. Il reclamo 29 gennaio 1996 di __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: ______________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.96.00024
Lugano
8 marzo 1996/C/fc/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 29 gennaio 1996 di
__________
contro
loperato dellUfficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzonanell'esecuzione in via di realizzazione d'un pegno immobiliare n. __________ promossa contro il reclamante da
_______
E.Il 14 settembre 1995 lUEF di Bellinzona ha incaricato la __________ __________, __________, di allestire la nuova perizia. Nel rapporto 10 novembre 1995 il perito ha fissato il valore di stima peritale della particella in esecuzione in Fr. 1470000.--.
F.Con provvedimento 12 gennaio 1996, comunicato con avviso speciale al reclamante e pubblicato ____, lUEF di Bellinzona ha fissato al 12 febbraio 1996 il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari e al 26 marzo 1996 la data dell'incanto.
G.Con reclamo 29 gennaio 1996 __________ ha chiesto che lesecuzione n. __________ venga sospesa per nove mesi, che gli interessi al tasso ipotecario attuale e per i nove mesi di proroga gli vengano chiesti in pagamento con tre rate trimestrali anticipate, che le spese del reclamo vengano poste a carico dellUEF e che lUEF venga condannato a rifondergli Fr. 500.-- per spese e consulenza legale, atteso che:
- agli inizi di settembre la moglie aveva avuto lopportunità di ottenere un prestito da una terza persona domiciliata in __________, garantito da pegno su immobili siti in Italia e su altri ubicati ad __________, che non concernono il pegno di cui allesecuzione n. __________
- forte della disponibilità di Fr. 850000.-- che avrebbe permesso lannullamento dellesecuzione n. __________ avviata per Fr. 797177.45 + interessi al 5.5 % dal 1.7.1994 chiedevo al mio creditore in data 4.9.1995 il saldo dovuto, valuta 20.9.1995, in relazione alla pratica di realizzazione del pegno immobiliare;
- in data 8.9.1995 __________ mi comunicava che la pretesa, valuta 20.9.95, ammontava a complessivi Fr. 1339125.45;
- in data 11.9.1995 contestavo immediatamente all__________ la sua pretesa. Nel contempo interpellavo lUEF di Bellinzona chiedendo, tra laltro, una sua delucidazione anche nel senso di poter a voi versare limporto corrispondente allesecuzione in corso;
- a questo mio scritto raccomandato non ho a tuttoggi ricevuto risposta nonostante linvio di una prima sollecitatoria il 4.10.1995, di un ulteriore forte scritto in data 18.11.1995, di un nuovo richiamo l8.12.1995 e di una formale richiesta di spiegazioni in data 16.1.1996;
- nel termine di nove mesi la signora __________ ritiene di poter riottenere il credito offertole a suo tempo.
H.Con osservazioni 12 febbraio 1996 __________ ha postulato la reiezione del gravame.
Per la creditrice una sospensione dellincanto può essere accordata, in applicazione degli art. 32 RFF, 133 cpv. 2 e 123 LEF, quando il debitore presenti una richiesta giustificata attestante segnatamente che egli si trova in momentanea difficoltà finanziaria senza sua colpa, limpegno del debitore ad operare allUEF dei pagamenti rateali regolari tali per cui possa comunque soddisfare il creditore procedente, la comprova di aver pagato immediatamente la prima rata (calcolata secondo i criteri imposti pure dalle normative citate) nonché nel caso di specie i costi inerenti lannullamento dellincanto e quelli relativi al nuovo incanto da fissare immediatamente in caso di mancato pagamento di una rata.
__________ argomenta che il debitore non ha dimostrato di essere in grado in sette mesi al massimo di far fronte al pagamento del credito complessivo vantato dall__________ a dipendenza delles. n. __________, né tantomeno di aver già pagato la prima rata pari a circa un settimo del credito fatto valere, ovvero una somma comunque oltre i Fr. 200000.--.
I.Pure lUEF di Bellinzona ha postulato la reiezione del gravame asseverando di non poter accordare al debitore alcuna sospensione. LUfficio rileva di non aver evaso le richieste del reclamante perché il ritiro della vendita spetta unicamente al creditore ipotecario.
L.Con provvedimento 28 febbraio 1996 lUEF di Bellinzona ha annullato la vendita a pubblico incanto del mappale n. __________ di __________ prevista per il 26 marzo 1996 a seguito di contestazione dellelenco degli oneri.
in diritto:
1.
a)Ex art. 12 LEF lufficio di esecuzione è tenuto ad accettare ogni pagamento fatto per conto del creditore istante: il pagamento fatto allufficio libera il debitore.
Lufficio è tenuto ad accettare il pagamento fatto per conto del creditore, a condizione che il pagamento non avvenga sotto condizione (Rep1982 p. 407 e rif. ivi). Se il versamento viene effettuato senza condizione lufficio annulla lesecuzione fino a concorrenza del pagamento effettuato (Rep1982 p. 407).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale lufficio può annullare lesecuzione soltanto quando il pagamento sia incontestabilmente di natura a estinguere completamente (o parzialmente) il credito posto in esecuzione (Rep1982
p. 408 e rif. ivi). Lufficiale di esecuzione e fallimenti può dichiarare estinta e liquidata una determinata esecuzione solo se il debitore ha pagato nelle sue mani il capitale oltre agli interessi e alle spese (Rep1982
p. 408).
b)Come rettamente evidenziato da __________ se egli versa allufficio limporto dedotto in esecuzione di Fr. 797177.45 oltre agli interessi al 5.5% dal 1. luglio 1994 su Fr. 752000.-- e alle spese, questultimo deve annullare lesecuzione n. __________. Affinché sia annullata lesecuzione in corso il debitore non deve infatti corrispondere lintero preteso credito della procedente, per il quale essa non ha peraltro ancora proceduto in via esecutiva e pertanto non dispone di alcun precetto esecutivo cresciuto in giudicato, ma unicamente limporto per il quale è stato emesso il precetto oltre ai relativi accessori.
c)Dalla documentazione agli atti si evince che il reclamante ha più volte chiesto allUEF di Bellinzona quanto doveva versare affinché lufficio annullasse lesecuzione n. __________ LUEF, perlomeno in forma scritta, non ha mai risposto a tale richiesta.
Se il reclamante si ritiene leso per il fatto che lUEF di Bellinzona ha omesso di rispondergli va evidenziato che laccertamento delleventuale danno da lui subito in connessione allomissione non rientra nelle competenze dellautorità di vigilanza (Rep1989 p. 216, 1984 p. 175, 1982 p. 402/403). La procedura di reclamo è infatti volta a raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non può servire per precostituirsi una favorevole base di partenza per la successiva -eventuale- azione di responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF contro lUfficio di esecuzione (cfr. art. 21 LEF;Rep1989 p. 216/217;DTF81 III 67, 81 III 72 consid. 3, 86 III 109 consid. 1, 91 III 46-47 consid. 7, 105 III 36/37, 110 III 89 consid. 1b).
Le pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a danno e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui il reclamante potrà, se del caso, ricorrere (Rep. 1989 p. 217 e rif. ivi).
2.
a)Se il debitore rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie senza colpa da parte sua e si obbliga a pagare regolarmente degli acconti allufficio e versa immediatamente la prima rata, lufficiale può differire la vendita di non oltre sette mesi (art. 123 cpv. 1 LEF, applicabile nellesecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare in virtù del rinvio dellart. 156 LEF). Dopo la pubblicazione del bando la vendita non potrà essere differita che se il debitore versa immediatamente allufficio, oltre lacconto stabilito, le spese occasionate dalle misure preparatorie e dal rinvio dellincanto (art. 32 cpv. 1 RFF applicabile nellesecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare per lart. 102 RFF).
b)Tre sono quindi i presupposti che cumulativamente devono realizzarsi perché lufficio possa apprezzare se concedere al debitore il differimento della realizzazione immobiliare (cfr.DTF82 III 34-35;Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 27
m. 11;Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 1984, § 29 m. 9-15;Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 219):
- il debitore deve rendere verosimile che si trova in difficoltà finanziarie senza colpa da parte sua (dove con difficoltà finanziarie si intende limpossibilità per il debitore di pagare tutti i crediti in esecuzione, per i quali si procede alla realizzazione immobiliare; cfr.DTF79 III 71);
- il debitore deve obbligarsi a pagare regolarmente degli acconti allufficio desecuzione;
- il debitore deve versare immediatamente la prima rata e, nel caso di specie, le spese occasionate dalle misure preparatorie e dal rinvio dellincanto.
c)Anche allo stadio attuale della procedura esecutiva __________ può quindi chiedere allUEF di Bellinzona, nellipotesi che i presupposti menzionati al consid. 2b) siano realizzati, il differimento della realizzazione del pegno.
3.Al reclamante va ricordato che la reiezione del gravame nel senso dei considerandi non è comunque di suo pregiudizio. Infatti lufficio, perlomeno fino a quando il pegno non sarà realizzato, dovrà annullare lesecuzione n. __________ nellipotesi in cui il debitore verserà nelle sue mani limporto dedotto in esecuzione di Fr. 797177.45 oltre agli interessi al 5.5% dal 1. luglio 1994 su Fr. 752000.-- e alle spese.
3.Intimazione a: ______________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria