Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Per l'art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento. Con scritto 9 ottobre 1995 l’escussa ha comunicato all’UEF di Locarno di nulla dovere alla procedente chiedendogli contestualmente di annullare la pubblicazione del precetto e promettendo di pagare l’importo in esecuzione entro il 17 ottobre 1995. Al più tardi il 9 ottobre 1995 __________ ha quindi saputo dell’emissione del PE
n. __________ e della notificazione mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale. Ne consegue che il reclamo 1. febbraio 1996 di __________ risulta abbondantemente tardivo.
E. 2 Sebbene il reclamo sia irricevibile per tardività è opportuno evidenziare, a futura memoria, che lo stesso sarebbe stato da respingere anche nel merito.
E. 3 __________ postula la declaratoria di nullità dell’esecuzione n. __________, aggravandosi contro la pubblicazione del PE nelle forme edittali perché ella è sempre stata domiciliata a Locarno e ”la notifica nelle forme edittali di un PE è ammissibile soltanto nel caso eccezionale, non ricorrente nella fattispecie, che il debitore sia davvero irreperibile, e non certo per il fatto che questo sia un po' sordo e tanto malconcio da non poter scattare ad aprire la porta d’ingresso”. a) Di principio vi è la possibilità di notificare atti esecutivi in via edittale quando in Svizzera è dato un luogo dell'esecuzione (cfr. CEF
E. 5 La reclamante evidenzia infine che i quadri “dalle posizioni da 26 a 30 sono stati acquistati per un valore superiore a Fr. 100’000.-- dal figlio della signora __________ a cui appartiene l’orologio posizione n. 31 d’oro (non dorato) del valore di acquisto di Fr. 25’000.--/30’000.--”. a) l’ufficio di esecuzione non poteva non pignorare gli oggetti in questione, atteso che ex art. 95 cpv. 3 LEF devono essere pignorati anche i beni indicati dal debitore come appartenenti a terzi (DTF 84 III 83). b) La debitrice non ha interposto opposizione nell’esecuzione n. __________. L’UEF di Locarno si è quindi determinato correttamente: infatti quando non vi è opposizione, la procedura esecutiva deve continuare su richiesta della creditrice con il pignoramento e, ricevuta la domanda in tal senso da parte della creditrice (art. 116 cpv. 1 LEF), con l’avviso alla debitrice che quest’ultima ha domandato la realizzazione (art. 120 LEF) e con la conseguente realizzazione (art. 122 cpv.1 LEF). c) Né l’Ufficio di esecuzione né l’Autorità di vigilanza possono statuire -in linea di principio per carenza di competenza per materia di questa giurisdizione amministrativa- su questioni di diritto materiale come quella sul diritto di proprietà di un oggetto (DTF 72 III 16, 48 III 39). Quando, come in concreto, la debitrice rivendica per il figlio l’esclusiva proprietà di parte dei beni pignorati, la procedura da seguire è quella di rivendicazione (DTF 72 III 19, 48 III 39 ss.): in tal senso dovrà pertanto procedere l’UEF di Locarno dando avvio alla nota procedura ex art. 106-109 LEF relativamente ai quadri staggiti alle posizioni da 26 a 30 e all’orologio sub n. 31 del verbale di pignoramento. Nelle more della procedura di rivendicazione l’incanto di questi oggetti rimarrà sospeso.
E. 6 Il reclamo 1. febbraio 1996 __________ è quindi irricevibile per tardività. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale.
Dispositiv
- Intimazione: _________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.96.00015
Lugano
30 settembre 1996 /C/fc/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidentePellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 1 febbraio 1996
__________
Contro
loperato dellUfficio di esecuzione e fallimenti di Locarnonellesecuzione n. __________ promossa contro la reclamante dalla
__________
in tema di notifica di precetto esecutivo nelle forme edittali e di rivendicazione di oggetti pignorati;
richiamato il decreto presidenziale 1. febbraio 1996 di non concessione delleffetto sospensivo;
viste le osservazioni:
- 19 febbraio 1996 della __________
-
1. marzo 1996 dellUEF di Locarno;
ritenuto
in fatto:
A.Con domanda desecuzione del 17 settembre 1992 __________ ha chiesto allUEF di Locarno di procedere contro __________ per lincasso di Fr. 167824.90 oltre accessori.
B.Il 28 settembre 1992 lUEF di Locarno ha emesso un primo, il 22 febbraio 1993 un secondo, il 9 giugno 1993 un terzo e il 20 ottobre 1993 un quarto precetto esecutivo n. __________, nessuno dei quali ha potuto essere notificato alla reclamante.
C.Dopo svariati e infruttuosi tentativi di notifica e data lattuale irreperibilità della signora __________ (cfr. scritto 28 gennaio 1994 dellUEF di Locarno allo studio legale __________ __________), con provvedimento 1. febbraio 1994 lUEF di Locarno ha notificato alla debitrice il noto PE nella forma edittale_________.
D.Non avendo la debitrice interposto opposizione al PE, il 25 marzo 1994 la __________ ha chiesto la prosecuzione dellesecuzione.
E.L11 aprile 1994 lUEF di Locarno ha trasmesso alla debitrice lavviso di pignoramento.
F.Il 29 novembre 1994 nel locale di sicurezza del __________ __________ lUE di Zurigo ha pignorato nellesecuzione promossa dalla __________a seguito di rogatoria di pignoramento dellUEF di Locarno, cinque quadri e un orologio da polso da uomo.
G.Il 15 aprile 1995 lUEF ha pignorato presso lescussa e alla sua presenza venticinque beni mobili indicati nel relativo verbale di pignoramento.
H.Il 25 settembre 1995 la creditrice ha chiesto la vendita degli oggetti pignorati.
I.Il 29 settembre 1995 lUEF di Locarno ha trasmesso alla debitrice la comunicazione della domanda di vendita.
L.Con scritto 9 ottobre 1995 lescussa ha comunicato allUEF di Locarno di nulla dovere alla procedente chiedendogli contestualmente di annullare la pubblicazione del precetto e promettendo di pagare limporto in esecuzione entro il 17 ottobre 1995.
M.Con provvedimento 3 gennaio 1996 lUEF di Locarno, non avendo __________ saldato il credito in esecuzione, ha fissato al 1. febbraio 1996 la vendita degli oggetti pignorati presso lescussa.
N.Con rogatoria di vendita 3 gennaio 1996 lUEF di Locarno ha chiesto allUE di Zurigo 1 di procedere alla realizzazione dei beni indicati nel verbale di pignoramento del 29 novembre 1994 depositati presso il __________. Il 30 gennaio 1996 lUE di Zurigo 1 ha comunicato allUEF di Locarno che tali beni si trovano dal 25 novembre 1995 presso il Ministero pubblico a Lugano.
O.Con reclamo 1. febbraio 1996 __________ ha postulato la declaratoria di nullità dellesecuzione n. __________ dellUEF di Locarno e di tutti gli atti compiuti nel suo ambito, atteso che:
- il 30 agosto 1993 (la reclamante) ha subito un grave sinistro casalingo;
- la stessa è di salute cagionevole, ha difficoltà di udito e deambula difficilmente in casa con lausilio di una particolare stampella di appoggio. Pertanto a volte capita che non senta del tutto il campanello suonare, oppure che intercorrano lunghi minuti tra il suono del campanello e lapertura della porta, tempo comunque necessario alla signora __________ per trascinarsi dal letto fino alla porta di entrata del proprio appartamento;
- devessere pertanto successo che la signora __________ non abbia sentito o non sia arrivata in tempo ad aprire al cursore o allagente che, si suppone, ha cercato di notificarle il PE di compendio dellesecuzione n. __________ Tantè che con pubblicazione ________ è stato notificato il PE nelle forme edittali;
- in virtù di una verifica della propria situazione esecutiva, la signora __________ ha incaricato lo scrivente patrocinatore ad esaminare con lUEF di Locarno per quale motivo aveva ricevuto una comunicazione dallo stesso a inizio gennaio 1996;
- dalla ricerca effettuata il 30.1.1996 è emerso che è stato fissato per il 1. febbraio 1996 un incanto, e meglio quello dei beni oggetto del verbale di pignoramento doc. 6 e 7;
- lesecuzione promossa dalla __________ ha origine in una truffa perpetrata da terzi (...) in danno della signora __________;
- il fatto che il PE non sia stato notificato nelle forme normali ha di certo comportato per la signora __________ limpossibilità di far valere le proprie ragioni in ambito giudiziario;
- la notifica nelle forme edittali di un PE è ammissibile soltanto nel caso eccezionale, non ricorrente nella fattispecie, che il debitore sia davvero irreperibile, e non certo per il fatto che questo sia un po' sordo e tanto malconcio da non poter scattare ad aprire la porta dingresso;
- la signora __________ è sempre stata domiciliata regolarmente in via __________, motivo per il quale la notifica nelle forme edittali non era giustificata;
- questo difetto della notifica rende lesecuzione n. __________ radicalmente nulla essendo lunico mezzo per ristabilire i diritti del debitore, quello di annullare ab origine lesecuzione promossa contro la reclamante;
- i quadri oggetto dalle posizioni da 26 a 30 sono stati acquistati per un valore superiore a Fr. 100000.-- dal figlio della signora __________ a cui appartiene lorologio posizione n. 31 doro (non dorato) del valore di acquisto di Fr. 25000.--/30000.--.
P.Con osservazioni 19 febbraio 1996 la ____________________ __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione del gravame.
La creditrice assevera che nel settembre 1992 ha avviato la procedura esecutiva contro la signora __________ e il precetto esecutivo veniva pubblicato __________ perché non aveva potuto essere notificato, nonostante i numerosi tentativi, per le vie ordinarie in quanto la debitrice era sempre irrangiungibile.
A mente della creditrice durante tutta la procedura esecutiva, pendente già dal principio del 1994, la signora __________ è rimasta silente, non sollevando mai alcuna opposizione. A seguito della notifica di un atto tramite foglio ufficiale si presume la sua conoscenza da parte di ogni soggetto giuridico: ne consegue quindi che dal 1. febbraio 1994 alla reclamante era formalmente nota la procedura esecutiva pendente nei suoi confronti. Uneventuale obiezione a tale forma di notifica andava pertanto sollevata entro dieci giorni: ne consegue che tutte le censure sollevate con il reclamo a ben due anni dalla pubblicazione del precetto sono manifestamente tardive.
Q.Con osservazioni 1. marzo 1996 lUEF di Locarno ha chiesto la declaratoria di nullità del gravame, perché la domanda di esecuzione è stata notificata nelle vie edittali il 1. febbraio 1994. Lufficio rileva che il tentativo di notifica nelle forme normali del PE in oggetto è stata provata in vari modi e pure con lintervento del Ministero pubblico e dellUEF di Zurigo 4.
Considerato
in diritto:
1.Per l'art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo allAutorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento.
Con scritto 9 ottobre 1995 lescussa ha comunicato allUEF di Locarno di nulla dovere alla procedente chiedendogli contestualmente di annullare la pubblicazione del precetto e promettendo di pagare limporto in esecuzione entro il 17 ottobre 1995.
Al più tardi il 9 ottobre 1995 __________ ha quindi saputo dellemissione del PE
n. __________ e della notificazione mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale. Ne consegue che il reclamo 1. febbraio 1996 di __________ risulta abbondantemente tardivo.
2.Sebbene il reclamo sia irricevibile per tardività è opportuno evidenziare, a futura memoria, che lo stesso sarebbe stato da respingere anche nel merito.
3.__________ postula la declaratoria di nullità dellesecuzione n. __________, aggravandosi contro la pubblicazione del PE nelle forme edittali perché ella è sempre stata domiciliata a Locarno e la notifica nelle forme edittali di un PE è ammissibile soltanto nel caso eccezionale, non ricorrente nella fattispecie, che il debitore sia davvero irreperibile, e non certo per il fatto che questo sia un po' sordo e tanto malconcio da non poter scattare ad aprire la porta dingresso.
4.La reclamante assevera che lesecuzione promossa dalla __________ ha origine in una truffa perpetrata da terzi (...) in danno della signora __________ e che il fatto che il PE non sia stato notificato nelle forme normali ha di certo comportato per la signora __________ limpossibilità di far valere le proprie ragioni in ambito giudiziario.
a)Asserendo di non essere debitrice della procedente, segnatamente perché lesecuzione promossa dalla __________ ha origine in una truffa perpetrata da terzi (...) in danno della signora __________ , la reclamante allega questioni di merito che sfuggono al potere di cognizione dellAutorità di vigilanza. Lescussa doveva far valere le sue allegazioni nella procedura di rigetto dellopposizione rispettivamente, se del caso, in via ordinaria con lazione di disconoscimento del debito.
b) __________è comunque resa attenta che non subirà alcun pregiudizio irreparabile, atteso che potrà far capo, se del caso e dopo aver pagato limporto in esecuzione, allistituto della ripetizione dellindebito ex art. 86 LEF, ovviamente nellipotesi ancor tutta da verificare che ne ricorrano i presupposti.
5.La reclamante evidenzia infine che i quadri dalle posizioni da 26 a 30 sono stati acquistati per un valore superiore a Fr. 100000.-- dal figlio della signora __________ a cui appartiene lorologio posizione n. 31 doro (non dorato) del valore di acquisto di Fr. 25000.--/30000.--.
c)Né lUfficio di esecuzione né lAutorità di vigilanza possono statuire -in linea di principio per carenza di competenza per materia di questa giurisdizione amministrativa- su questioni di diritto materiale come quella sul diritto di proprietà di un oggetto (DTF72 III 16, 48 III 39).
Quando, come in concreto, la debitrice rivendica per il figlio lesclusiva proprietà di parte dei beni pignorati, la procedura da seguire è quella di rivendicazione (DTF72 III 19, 48 III 39 ss.): in tal senso dovrà pertanto procedere lUEF di Locarno dando avvio alla nota procedura ex art. 106-109 LEF relativamente ai quadri staggiti alle posizioni da 26 a 30 e allorologio sub n. 31 del verbale di pignoramento.
Nelle more della procedura di rivendicazione lincanto di questi oggetti rimarrà sospeso.
6.Il reclamo 1. febbraio 1996 __________ è quindi irricevibile per tardività.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi
richiamati gli art. 17 cpv. 2, 46 cpv. 1, 66 cpv. 1 e 4, 86, 95 cpv. 3, 106-109, 116 cpv. 1, 120, 122 cpv. 1 e 155 cpv. 1 LEF
PRONUNCIA
1.Il reclamo 1. febbraio 1996 __________, è irricevibile per tardività.
1.1.Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
2.E fatto ordine allUEF di Locarno di dare inizio alla procedura di rivendicazione ex art. 106-109 LEF relativamente ai quadri staggiti alle posizioni da 26 a 30 e allorologio sub n. 31 del verbale di pignoramento.
2.1.Non si procederà allincanto di questi beni fino ad evasione della procedura di rivendicazione.
4. Intimazione: _________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria