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15.1995.84

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-05-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Per l’art. 136 LEF, applicabile pure nel fallimento in virtù del rinvio dell’art. 259 LEF, la vendita ai pubblici incanti di un bene immobile “si fa contro pagamento a contanti o dietro concessione di un termine non maggiore a sei mesi” (DTF 79 III 120 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 233). Le condizioni d’asta 24 maggio 1994 prevedevano sub 10 che “i pagamenti a contanti da prestarsi secondo i numeri 7 e 8 qui sopra devono effettuarsi come segue: “10 % all’atto della delibera, in contanti o tramite assegno, il saldo entro 30 giorni. Se per il pagamento viene concessa una proroga, la somma prorogata porta l’interesse del 5 %”.

E. 1.1 Di conseguenza il provvedimento 9 settembre 1994 dell’UEF di Vallemaggia è annullato e resta pienamente operante l'aggiudicazione a __________ in conformità delle condizioni d'asta, con la sola modifica del dies a quo per il computo degli interessi fissato all'8 luglio 1994. . 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

E. 2 La reclamante non si aggrava contro le condizioni di

pagamento fissate nel verbale d’incanto d’immobili 24 maggio 1994, ma contesta

la decisione 9 settembre 1994 dell’UEF di Vallemaggia in quanto stabilisce che

l’aggiudicatario non è tenuto a corrispondere gli interessi di mora fino a

quando non vi sarà stata una “decisione definitiva dell’Autorità amministrativa

circa il procedimento di licenza di costruzione”.

Ritenuto

che il prezzo di aggiudicazione è stato di Fr. 230’000.--, conformemente al n.

10 delle condizioni d’incanto, al momento dell’aggiudicazione __________ ha

versato all’UEF Fr. 23’000.--. Egli doveva quindi ancora versare il saldo del

prezzo di aggiudicazione di Fr. 207’000.-- oltre interessi al 5 % sino al

giorno dell’effettivo pagamento, in ogni caso al più tardi entro 30 giorni

dalla delibera.

Pochi

giorni dopo l’asta l’aggiudicatario ha comunque scoperto che i beni acquistati

erano gravati da un onere di demolizione totale. Datagliene immediata

comunicazione, l’Ufficio ha dapprima sospeso l’incasso della rimanenza del

prezzo di aggiudicazione e poi ha emanato il provvedimento oggetto della

presente impugnativa.

Siffatto

provvedimento risulta irrituale ed è pertanto privo di efficcia giuridica.

L’ufficio non poteva infatti condizionare la validità dell’aggiudicazione

all’esito della procedura amministrativa tendente ad ottenere l’autorizzazione

alla riattazione del rustico ubicato sul mappale venduto.

Nel

caso di specie in sede di asta pubblica il banditore ha comunicato verbalmente

ai presenti “che l’oggetto dell’asta era venduto unicamente con la condizione

di demolizione parziale prevista dalla domanda di variante 23 settembre 1993”.

Siffatta condizione si è finalmente realizzata (cfr. narrativa fattuale sub.

F): pertanto restano pienamente operanti le condizioni d'asta e quindi

l'obbligo di pagare interessi al 5% sullo scoperto al momento

dell'aggiudicazione.

E. 3 Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.05.1995 15.1995.84

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.95.00084 Lugano 3 maggio 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur-Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 15 settembre 1994 di __________ contro l ’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia quale amministrazione ordinaria della massa fallimentare __________ in tema di aggiudicazione e di pagamento degli interessi sul prezzo di aggiudicazione; viste le osservazioni 11 ottobre 1994 dell'UEF di Vallemaggia; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto : A. Nell’ambito della liquidazione dei beni appartenenti alla massa fallimentare __________, l’UEF di Vallemaggia ha depositato, a decorrere dal 24 maggio 1994, le condizioni d’asta riferite alle particelle n. __________ e __________ RFD di __________. B. L’8 giugno 1994 i noti fondi sono stati aggiudicati, in sede di asta pubblica, al prezzo di Fr. 230’000.-- a __________, che ha versato seduta stante Fr. 23’000.--. La rimanenza del prezzo di aggiudicazione era da versare, come previsto nelle stesse condizioni d’asta, entro un mese dall’incanto. C. Con provvedimento 9 settembre 1994 l’UEF di Vallemaggia ha deciso: “

1. a) L’aggiudicazione dei mappali n. __________ e __________ RFD di __________, fatta il giorno 8 giugno 1994, è sospesa fino a decisione definitiva dell’Autorità amministrativa circa il procedimento di licenza di costruzione. b) In caso di approvazione da parte dell’Autorità proposta, della variante 23 settembre 1993, l’aggiudicazione 8 giugno 1994 diventerà definitiva. c) In caso di mancata approvazione della citata variante od altra decisione dell’Autorità amministrativa l’Ufficio esecuzione e fallimenti si riserverà di prendere una ulteriore decisione. 2. L’aggiudicatario non è tenuto a corrispondere interessi di mora fino a quando l’aggiudicazione sarà definitiva. 3. omissis”. A sostegno della sua decisione l’ufficio ha addotto e seguenti argomentazioni:

-   “pochi giorni dopo l’aggiudicazione il signor __________ si è presentato ai nostri uffici dicendo di aver preso contatto con il Comune di __________ e di essere venuto a sapere che i beni da lui acquistati erano gravati da un onere di demolizione totale per cui doveva rimettere in discussione l’asta”;

-   “il Comune ha confermato l’esistenza del fermo lavori e del probabile ordine di demolizione totale”;

-   “nell’ambito di un colloquio con i responsabili del Dipartimento del territorio (...) abbiamo appreso che per il momento tutta la procedura è ferma in quanto il Cantone Ticino ha chiesto alla Confederazione una moratoria per tutti i casi analoghi a quello da noi trattato, questa procedura avrà però presumibilmente tempi lunghi”;

-   “nel frattempo abbiamo anche potuto accertare che al momento dell’asta il banditore aveva comunicato verbalmente ai presenti, mostrando il piani di variante, che l’oggetto dell’asta era venduto unicamente con la condizione di demolizione parziale prevista dalla domanda di variante 23 settembre 1993”;

-   “l‘acquirente __________ ci ha dichiarato che era unicamente interessato all’acquisto alle condizioni indicate al momento dell’asta e disposto a versare l’importo di aggiudicazione solo dopo che i permessi di costruzione come alla variante saranno approvati”. D. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ che ha chiesto le vengano riconosciuti gli interessi di mora “dall’8 luglio 1994 fino alla data del pagamento totale”. E. Con osservazioni 11 ottobre 1994 l’UEF di Vallemaggia ha postulato la reiezione del gravame ribadendo in particolare che “al momento dell’incanto il banditore ha dato lettura delle condizioni d’asta ed ha comunicato verbalmente ai presenti che i fondi venduti erano aggiudicati al miglior offerente gravati da una procedura amministrativa concernente un ordine di demolizione parziale del tetto laterale”. F. Il 2 novembre 1994 la Sezione di pianificazione urbanistica del Dipartimento del Territorio ha rilasciato, dietro istanza dell’UEF di Vallemaggia, alla massa fallimentare __________ l’autorizzazione cantonale per la riattazione con ridimensionamento parziale del rustico ubicato sul mappale n. __________ di __________. Quale condizione per l’autorizzazione il Dipartimento del territorio ha previsto il ridimensionamento del corpo laterale come alla “proposta 23 settembre 1993”. L’11 novembre 1994 il Municipio di __________ ha rilasciato alla massa fallimentare __________ la licenza edilizia comunale. G. Il 15 novembre 1994 l’UEF di Vallemaggia ha comunicato all’aggiudicatario l’avvenuta autorizzazione alla riattazione del rustico, decidendo contestualmente che “il pagamento del rimanente sul prezzo di aggiudicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di crescita in giudicato delle licenze, da tale data al pagamento del saldo decorrerà un tasso d’interesse del 5%”. H. Il 17 gennaio 1995 l’UEF ha comunicato a __________ che l’autorizzazione cantonale 2 novembre 1994 e la licenza edilizia comunale 11 novembre 1994 sono cresciute il giudicato, in mancanza di impugnativa, il 6 dicembre 1994. L’ufficio ha assegnato all’aggiudicatario un termine di 30 giorni per versare la rimanenza del prezzo di aggiudicazione, stabilendo contestualmente che dal 7 dicembre 1994 fino al versamento della rimanenza del prezzo di aggiudicazione decorre un tasso di interesse del 5%. Relativamente agli interessi dall’8 giugno 1994 al 6 dicembre 1994 l’Ufficio ha deciso che “farà stato quanto deciderà la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello”. Considerato in diritto : 1. Per l’art. 136 LEF, applicabile pure nel fallimento in virtù del rinvio dell’art. 259 LEF, la vendita ai pubblici incanti di un bene immobile “si fa contro pagamento a contanti o dietro concessione di un termine non maggiore a sei mesi” (DTF 79 III 120 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 233). Le condizioni d’asta 24 maggio 1994 prevedevano sub 10 che “i pagamenti a contanti da prestarsi secondo i numeri 7 e 8 qui sopra devono effettuarsi come segue: “10 % all’atto della delibera, in contanti o tramite assegno, il saldo entro 30 giorni. Se per il pagamento viene concessa una proroga, la somma prorogata porta l’interesse del 5 %”. 2. La reclamante non si aggrava contro le condizioni di pagamento fissate nel verbale d’incanto d’immobili 24 maggio 1994, ma contesta la decisione 9 settembre 1994 dell’UEF di Vallemaggia in quanto stabilisce che l’aggiudicatario non è tenuto a corrispondere gli interessi di mora fino a quando non vi sarà stata una “decisione definitiva dell’Autorità amministrativa circa il procedimento di licenza di costruzione”. Ritenuto che il prezzo di aggiudicazione è stato di Fr. 230’000.--, conformemente al n. 10 delle condizioni d’incanto, al momento dell’aggiudicazione __________ ha versato all’UEF Fr. 23’000.--. Egli doveva quindi ancora versare il saldo del prezzo di aggiudicazione di Fr. 207’000.-- oltre interessi al 5 % sino al giorno dell’effettivo pagamento, in ogni caso al più tardi entro 30 giorni dalla delibera. Pochi giorni dopo l’asta l’aggiudicatario ha comunque scoperto che i beni acquistati erano gravati da un onere di demolizione totale. Datagliene immediata comunicazione, l’Ufficio ha dapprima sospeso l’incasso della rimanenza del prezzo di aggiudicazione e poi ha emanato il provvedimento oggetto della presente impugnativa. Siffatto provvedimento risulta irrituale ed è pertanto privo di efficcia giuridica. L’ufficio non poteva infatti condizionare la validità dell’aggiudicazione all’esito della procedura amministrativa tendente ad ottenere l’autorizzazione alla riattazione del rustico ubicato sul mappale venduto. Nel caso di specie in sede di asta pubblica il banditore ha comunicato verbalmente ai presenti “che l’oggetto dell’asta era venduto unicamente con la condizione di demolizione parziale prevista dalla domanda di variante 23 settembre 1993”. Siffatta condizione si è finalmente realizzata (cfr. narrativa fattuale sub. F): pertanto restano pienamente operanti le condizioni d'asta e quindi l'obbligo di pagare interessi al 5% sullo scoperto al momento dell'aggiudicazione. 3. Il reclamo __________ è quindi accolto così come alla richiesta di interessi al 5% dall'8 luglio 1994, non potendosi concedere già a partire dall'8 giugno 1994 perchè così voluto dalla reclamante stessa. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 136 e 259 LEF PRONUNCIA : 1. Il reclamo 15 settembre 1994 della __________, è accolto. 1.1. Di conseguenza il provvedimento 9 settembre 1994 dell’UEF di Vallemaggia è annullato e resta pienamente operante l'aggiudicazione a __________ in conformità delle condizioni d'asta, con la sola modifica del dies a quo per il computo degli interessi fissato all'8 luglio 1994. . 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria