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15.1995.33

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-04-18 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a)

Per l’art. 38 cpv. 2 LEF l’esecuzione si prosegue in

via di pignoramento o in via di fallimento.

L’ufficiale

esecutore determina d’ufficio (DTF 115 III 89) quale specie d’esecuzione sia da

applicare (art. 38 cpv. 3 LEF), ritenuto il suo obbligo di accertare se esiste

un’iscrizione nel registro di commercio (DTF 79 III 13).

L’art.

39 cpv. 1 n. 7 LEF impone per norma di diritto cogente la prosecuzione in via

di fallimento se il debitore è iscritto nel registro di commercio quale società

anonima.

b)

L’art. 43 LEF stabilisce che l’esecuzione per imposte,

tributi, tasse, sportule, ammende e altre prestazioni fondate sul diritto

pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari ha sempre luogo in via di

pignoramento o di realizzazione del pegno. Affinchè una società anonima sfugga

alla comminatoria di fallimento occorrono così due requisiti cumulativi (DTF

115 III 90 cons. 2):

-

il credito in esecuzione deve avere origine nel diritto pubblico;

-

il creditore deve essere un soggetto  di diritto pubblico.

c)

Nel caso in esame la reclamante sostiene che la

__________ va equiparata per legge ad un istituto di diritto pubblico.

Ora

l’art. 48 cpv. 2 LPP prevede che gli istituti di previdenza registrati devono

assumere la forma di una fondazione o di una società cooperativa od essere

istituzioni di diritto pubblico. La creditrice appartiene alla prima categoria

di soggetti e non può in alcun caso essere equiparata ad un ente  di diritto

pubblico. Tanto meno se si pensa che la norma dell’art. 43 LEF deroga al

sistema legale - in particolare all’art. 39 cpv. 1 n. 7 LEF - e deve perciò

essere interpretata restrittivamente (cfr. DTF 115 III 89, 94 III 71 cons. 3;

cfr. anche Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna

1989, p. 457 nota 68). Di conseguenza essendo in casu la creditrice un soggetto

di diritto privato, manca già uno dei requisiti richiesti. L’art. 43 LEF non

può quindi essere applicato. Ne consegue che la comminatoria di fallimento è

stata emessa in conformità del diritto esecutivo, l’esecuzione dovendo essere

proseguita in via di fallimento.

E. 2 Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

E. 3 Intimazione: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.04.1995 15.1995.33

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.95.00033 Lugano 18 aprile 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 1 febbraio 1995 di __________ contro l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l'emissione della comminatoria di fallimento 23 gennaio 1995 nell'esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante da __________ patr. dall'avv. __________ viste le osservazioni:      - 13 febbraio 1995 della __________

- 14 febbraio 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano; esaminati atti e documenti, ritenuto in fatto: A. Con PE n. __________ la __________ (in seguito: __________) procede contro la __________ per l’incasso di Fr. 62’566.55 oltre accessori. B. Su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di Lugano ha spiccato in data 23 gennaio 1995 la comminatoria di fallimento. Con atto 1. febbraio 1995 la __________ ha presentato reclamo argomentando che la creditrice, ancorchè sia soggetto giuridico di diritto privato, deve essere equiparata per legge ad un ente pubblico come le casse pensioni dello Stato o le casse cantonali di compensazione AVS/AI/IPG. L’UE avrebbe dovuto pertanto proseguire l’esecuzione in via di pignoramento. C. Delle osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito. in diritto: 1. a) Per l’art. 38 cpv. 2 LEF l’esecuzione si prosegue in via di pignoramento o in via di fallimento. L’ufficiale esecutore determina d’ufficio (DTF 115 III 89) quale specie d’esecuzione sia da applicare (art. 38 cpv. 3 LEF), ritenuto il suo obbligo di accertare se esiste un’iscrizione nel registro di commercio (DTF 79 III 13). L’art. 39 cpv. 1 n. 7 LEF impone per norma di diritto cogente la prosecuzione in via di fallimento se il debitore è iscritto nel registro di commercio quale società anonima. b) L’art. 43 LEF stabilisce che l’esecuzione per imposte, tributi, tasse, sportule, ammende e altre prestazioni fondate sul diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari ha sempre luogo in via di pignoramento o di realizzazione del pegno. Affinchè una società anonima sfugga alla comminatoria di fallimento occorrono così due requisiti cumulativi (DTF 115 III 90 cons. 2): - il credito in esecuzione deve avere origine nel diritto pubblico; - il creditore deve essere un soggetto  di diritto pubblico. c) Nel caso in esame la reclamante sostiene che la __________ va equiparata per legge ad un istituto di diritto pubblico. Ora l’art. 48 cpv. 2 LPP prevede che gli istituti di previdenza registrati devono assumere la forma di una fondazione o di una società cooperativa od essere istituzioni di diritto pubblico. La creditrice appartiene alla prima categoria di soggetti e non può in alcun caso essere equiparata ad un ente  di diritto pubblico. Tanto meno se si pensa che la norma dell’art. 43 LEF deroga al sistema legale - in particolare all’art. 39 cpv. 1 n. 7 LEF - e deve perciò essere interpretata restrittivamente (cfr. DTF 115 III 89, 94 III 71 cons. 3; cfr. anche Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989, p. 457 nota 68). Di conseguenza essendo in casu la creditrice un soggetto di diritto privato, manca già uno dei requisiti richiesti. L’art. 43 LEF non può quindi essere applicato. Ne consegue che la comminatoria di fallimento è stata emessa in conformità del diritto esecutivo, l’esecuzione dovendo essere proseguita in via di fallimento. 2. Il reclamo 1. febbraio 1995 della __________ va quindi respinto. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 17, 38, 39 e 43 LEF, nonchè i disposti citati pronuncia 1. Il reclamo 1. febbraio 1995 della __________ è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria