Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
E. 1.1 Di conseguenza il provvedimento 23 maggio/21 luglio 1995 resterà in vigore solo fino al 31 marzo 1996.
E. 1.2 L’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno si determinerà ulteriormente, ai sensi del considerando 3.d) sul versamento che __________ dovrà effettuare ogni mese per il periodo dal 1. aprile 1996. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione: - __________ per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
E. 2 a) Nel calcolo del minimo vitale non possono essere incluse le spese per una scuola privata frequentata dai figli. In tal caso deve essere concesso al debitore un adeguato lasso di tempo per adattare questo esborso. Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (cfr. DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi). b) Dalla documentazione prodotta dall’escusso (doc. 6) emerge che il figlio del debitore, __________, nato nel __________ (cfr. verbale interno di pignoramento del 23 maggio 1995) frequenta una scuola media privata a Zurigo. Pertanto sulla base delle precedenti considerazioni l’importo di Fr. 1’131.-- al mese, computato nel calcolo del minimo vitale dall’UEF di Locarno, può essere riconosciuto solo fino al termine dell’anno scolastico, concedendo pertanto al debitore di trovare un’altra soluzione. Al termine dell’anno scolastico la creditrice potrà chiedere un riesame del pignoramento, ritenuto che oltre tale termine non si potrà più tenere in considerazione le maggiori spese per la scuola privata del figlio.
E. 3 a)
Nel determinare il minimo vitale va considerato il
canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa
pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto
l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione
adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57
III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo
B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117).
L’importo
va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su
reclamo S. cons. 5b).
b)
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di
esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari:
tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso
utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III
12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b)..
La
decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto
dei termini contrattuali.
c)
Nel caso in esame, a fronte di un reddito di
Fr.11’131.-- __________ ha preteso il riconoscimento di Fr. 3’800.-- a titolo
di canone locatizio mensile per la locazione di un appartamento a __________ e
di una camera a __________.
A
sostegno della sua pretesa ha prodotto due contratti: uno concernente la
locazione di una casa a __________ per Fr. 4’485.-- al mese e l’altro
concernente l’affitto di una camera a __________ per Fr. 300.-- al mese.
d)
E`
di tutta evidenza che un canone di locazione di Fr. 3’800.-- costituisce un
onere manifestamente sproporzionato che non può essere riconosciuto come tale
in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile
di disdetta. Le spese di locazione computate dall’UEF di Locarno appaiono
effettivamente troppo elevate. La locazione di una casa per un canone calcolato
dall’UEF in Fr. 3’500.--, ma che in realtà ammonta a Fr. 4’485.--, può essere
infatti considerato un lusso. D’altro canto non si comprende la necessità
dell’escusso di affittare una camera a __________ per Fr. 300.-- al mese.
Per
la clausola contrattuale prevista al punto 2. dell’integrazione n. 1 al
contratto di locazione 9 settembre 1989 concernente la casa locata da
__________ a __________, la durata della locazione era determinata con scadenza
per il 31 dicembre 1994. Secondo l’art. 266 CO in caso di riconduzione tacita,
la locazione è considerata a tempo indeterminato. Ex art. 266 a CO nelle
locazioni a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può dare la disdetta
osservando i termini legali di preavviso e le scadenze di disdetta. Per l’art.
266 c CO nella locazione di abitazioni ciascuna delle parti può dare la
disdetta con preavviso di tre mesi per la scadenza determinata dall’uso locale,
o in mancanza di tale uso, per la fine di un trimestre di locazione. Di
conseguenza ritenuto che nel Canton Zurigo l’uso locale prevede la scadenza
per la fine di marzo risp. di settembre (cfr. Zürcher Mietvertrag), il termine
più prossimo per l’escusso per dare la disdetta della casa di __________ è per
il 31 marzo 1996, con disdetta da inoltrare con preavviso di tre mesi. Per la
camera a __________ invece la durata della locazione è fissa e scade il 31
dicembre 1996. Ne consegue che fino al 31 marzo 1996 saranno riconosciuti Fr.
3’800..-- mensili a titolo di canone di locazione. Per il periodo successivo l’UEF
di Locarno ricalcolerà il quantum in funzione del nuovo canone di locazione,
ritenuto in ogni caso un massimo di Fr. 1’600.--, spese di riscaldamento
comprese, per la locazione di un appartamento per una famiglia composta da due
adulti ed un minorenne, più Fr. 300.-- per la locazione della camera a
__________, ritenuto tuttavia che tale importo può essere riconosciuto solo
fino al 31 dicembre 1996, nel caso in cui, terminato l’anno di pignoramento in
oggetto, la creditrice dovesse promuovere una nuova esecuzione.
E. 4 Il reclamo 4 agosto 1995 della __________ va parzialmente accolto. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17 e 93 LEF, nonchè i disposti citati pronuncia 1. Il reclamo 4 agosto 1995 della __________, è parzialmente accolto.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.11.1995 15.1995.195
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.95.00195 Lugano 15 novembre 1995/B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 4 agosto 1995 di __________ patr. dal __________ contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro l’atto di pignoramento 23 maggio/21 luglio 1995 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla reclamante contro __________ patr. dall'avv. __________ viste le osservazioni: - 4 settembre 1995 di __________
- 19 settembre 1995 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno esaminati atti e documenti ritenuto in fatto: A. __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 43’024.75. B. Con provvedimento 23 maggio/21 luglio 1995 l’UEF di Locarno ha pignorato a __________ il reddito dal suo lavoro quale dipendente per Fr. 2’000.-- sulla base del seguente computo: introito Fr. 11’131.-- minimo di esistenza - minimo base Fr. 1’370.-- - figlio minorenne Fr. 400.-- - alimenti Fr. 1’680.-- - locazione __________ Fr. 300.-- - locazione __________ Fr. 3’500.-- - cassa malati Fr. 150.-- - trasferta e pasti Fr. 600.-- - studi figlio __________ Fr. 1’131.-- totale Fr. 9’131.-- Fr. 11’131.-- Eccedenza mensile pignorabile Fr. 2’000.--. C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la creditrice contestando il riconoscimento di un supplemento di Fr. 1’131.-- per il mantenimento agli studi del figlio del debitore. Inoltre secondo la reclamante quale canone di locazione si giustifica solo un importo di Fr. 900.-- in luogo di Fr. 3’800.--. D. Con le sue osservazioni il debitore ha rilevato che complessivamente le spese di locazione ammontano a Fr. 5’985.--. Inoltre il figlio __________ non è maggiorenne, bensì frequenta la scuola media. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito. Considerato in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). 2. a) Nel calcolo del minimo vitale non possono essere incluse le spese per una scuola privata frequentata dai figli. In tal caso deve essere concesso al debitore un adeguato lasso di tempo per adattare questo esborso. Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (cfr. DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi). b) Dalla documentazione prodotta dall’escusso (doc. 6) emerge che il figlio del debitore, __________, nato nel __________ (cfr. verbale interno di pignoramento del 23 maggio 1995) frequenta una scuola media privata a Zurigo. Pertanto sulla base delle precedenti considerazioni l’importo di Fr. 1’131.-- al mese, computato nel calcolo del minimo vitale dall’UEF di Locarno, può essere riconosciuto solo fino al termine dell’anno scolastico, concedendo pertanto al debitore di trovare un’altra soluzione. Al termine dell’anno scolastico la creditrice potrà chiedere un riesame del pignoramento, ritenuto che oltre tale termine non si potrà più tenere in considerazione le maggiori spese per la scuola privata del figlio. 3. a) Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117). L’importo va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). b) Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).. La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali. c) Nel caso in esame, a fronte di un reddito di Fr.11’131.-- __________ ha preteso il riconoscimento di Fr. 3’800.-- a titolo di canone locatizio mensile per la locazione di un appartamento a __________ e di una camera a __________. A sostegno della sua pretesa ha prodotto due contratti: uno concernente la locazione di una casa a __________ per Fr. 4’485.-- al mese e l’altro concernente l’affitto di una camera a __________ per Fr. 300.-- al mese. d) E` di tutta evidenza che un canone di locazione di Fr. 3’800.-- costituisce un onere manifestamente sproporzionato che non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Le spese di locazione computate dall’UEF di Locarno appaiono effettivamente troppo elevate. La locazione di una casa per un canone calcolato dall’UEF in Fr. 3’500.--, ma che in realtà ammonta a Fr. 4’485.--, può essere infatti considerato un lusso. D’altro canto non si comprende la necessità dell’escusso di affittare una camera a __________ per Fr. 300.-- al mese. Per la clausola contrattuale prevista al punto 2. dell’integrazione n. 1 al contratto di locazione 9 settembre 1989 concernente la casa locata da __________ a __________, la durata della locazione era determinata con scadenza per il 31 dicembre 1994. Secondo l’art. 266 CO in caso di riconduzione tacita, la locazione è considerata a tempo indeterminato. Ex art. 266 a CO nelle locazioni a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può dare la disdetta osservando i termini legali di preavviso e le scadenze di disdetta. Per l’art. 266 c CO nella locazione di abitazioni ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di tre mesi per la scadenza determinata dall’uso locale, o in mancanza di tale uso, per la fine di un trimestre di locazione. Di conseguenza ritenuto che nel Canton Zurigo l’uso locale prevede la scadenza per la fine di marzo risp. di settembre (cfr. Zürcher Mietvertrag), il termine più prossimo per l’escusso per dare la disdetta della casa di __________ è per il 31 marzo 1996, con disdetta da inoltrare con preavviso di tre mesi. Per la camera a __________ invece la durata della locazione è fissa e scade il 31 dicembre 1996. Ne consegue che fino al 31 marzo 1996 saranno riconosciuti Fr. 3’800..-- mensili a titolo di canone di locazione. Per il periodo successivo l’UEF di Locarno ricalcolerà il quantum in funzione del nuovo canone di locazione, ritenuto in ogni caso un massimo di Fr. 1’600.--, spese di riscaldamento comprese, per la locazione di un appartamento per una famiglia composta da due adulti ed un minorenne, più Fr. 300.-- per la locazione della camera a __________, ritenuto tuttavia che tale importo può essere riconosciuto solo fino al 31 dicembre 1996, nel caso in cui, terminato l’anno di pignoramento in oggetto, la creditrice dovesse promuovere una nuova esecuzione. 4. Il reclamo 4 agosto 1995 della __________ va parzialmente accolto. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17 e 93 LEF, nonchè i disposti citati pronuncia 1. Il reclamo 4 agosto 1995 della __________, è parzialmente accolto. 1.1. Di conseguenza il provvedimento 23 maggio/21 luglio 1995 resterà in vigore solo fino al 31 marzo 1996. 1.2. L’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno si determinerà ulteriormente, ai sensi del considerando 3.d) sul versamento che __________ dovrà effettuare ogni mese per il periodo dal 1. aprile 1996. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione: - __________ per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria