opencaselaw.ch

15.1995.155

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-11-27 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.11.1995 15.1995.155

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.95.00155 Lugano 27 novembre 1995 /B/fc/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini, Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 18 maggio 1995 di __________ Contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia e meglio contro l’atto di pignoramento 6 marzo 1995 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse contro __________ da:                                   __________ __________ __________ __________ viste le osservazioni:

- 6 giugno 1995 della __________

- 4 luglio 1995 dell’UEF del Distretto di __________

- 17 luglio 1995 dall’UEF del Distretto di __________ esaminati atti e documenti, ritenuto in fatto:                A. La __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 8’370.55. B. Con atto di pignoramento 6 marzo 1995 l’UEF di Vallemaggia ha pignorato al debitore il reddito dal suo lavoro quale dipendente per Fr. 262.-- al mese sulla base del seguente computo: introito                                                                     Fr. 4’700.-- minimo base                 Fr.     1’370.-- locazione                       Fr.     1’800.-- AVS                                Fr. 237.-- CM, ass. inf., disocc., CP                                  Fr.        621.-- riscaldamento               Fr.          50.-- totale                              Fr.     4’438.-- Fr.   4’700.-- Eccedenza mensile pignorabile Fr. 262.--. C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravata la __________ sostenendo che l’importo di Fr. 1’850.-- quale pigione mensile è eccessivo. Trattandosi di persona sola che vive a __________, dove i canoni di locazione sono inferiori a quelli dei centri urbani, l’importo massimo computabile dovrebbe ammontare a Fr. 600.--, spese accessorie comprese. D. Con osservazioni 6 giugno 1995 la __________ ha rilevato che nonostante abbia appreso che l’importo di Fr. 1’800.-- comprende spese accessorie, pernottamenti ed altro per permettere al debitore lo svolgimento della sua professione di camionista, tali spese potrebbero essere in parte rimborsate dal datore di lavoro. E. Con osservazioni 4 luglio 1995 l’UEF del Distretto di Leventina ha rinviato ad una sua lettera 5 aprile 1995 concernente le deduzioni riconosciute al debitore, spedita all’UEF di Vallemaggia, rilevando che la pigione pagata da __________ ammonta a Fr. 800.-- e non a Fr. 1’800.--. Il debitore lavora esclusivamente all’estero come autista di trasporti internazionali ed il datore di lavoro gli versa mensilmente Fr. 1’200.-- per le spese di trasferta. Questo importo è compreso nel guadagno lordo di Fr. 4’700.--. Come spese gli sono stati riconosciuti complessivamente  Fr. 360.-- per due pasti principali consumati fuori dal domicilio (Fr. 18.-- per 20 giorni = Fr. 360.--) e per l’alloggio (Fr. 50.-- per 20 giorni = Fr. 1’000.--). L’eccedenza mensile pignorabile è stata pertanto calcolata dall’UEF di Leventina  tenendo conto delle seguenti deduzioni: guadagno lordo                                                     Fr.      4’700.-- deduzioni: - AVS                             Fr.        237.-- - cassa pensioni           Fr.        165.-- - infortuni                        Fr.          72.-- - cassa malati                Fr.          84.-- - pasti e alloggio           Fr.     1’360.-- Fr.     1’918.-- - minimo base               Fr.     1’370.-- - supplemento sociale  Fr.        100.-- - locazione                     Fr.        800.-- - riscaldamento             Fr.          50.-- - cassa malati                Fr.        200.-- Fr. 2’520.-- Totale deduzioni:          Fr.     4’438.--                  Fr.      4’700.-- Eccedenza mensile pignorabile Fr. 262.--. Considerato in diritto:              1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 119 III 71, 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). 2. L’escusso ha cambiato domicilio, trasferendosi da __________ a __________, dopo la notificazione del pignoramento: ex art. 53 LEF resta la competenza ratione loci dell’UEF di Vallemaggia. 3.a) Dalla narrativa fattuale emerge che nel calcolo del minimo di esistenza, eseguito dall’UEF del Distretto di Leventina, è stato tenuto conto di deduzioni che non appaiono dettagliatamente nell’atto di pignoramento, per cui alle deduzioni ivi indicate vanno aggiunte quelle menzionate nella lettera 5 aprile 1995 dell’UEF di Leventina di cui al considerando sub E. Di conseguenza va ritenuto che quale canone di locazione è stato riconosciuto al debitore l’importo di Fr. 850.--. b) Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8.4.1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30.8.1988 su reclamo B. cons. 4c, 4.8.1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). c) Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali d) Nel caso in esame, a fronte di un reddito di Fr. 4’700.--, da cui vanno dedotti Fr. 1’360.-- per le spese di trasferta, __________ chiede il riconoscimento di Fr. 850.-- a titolo di canone locatizio per l’appartamento che occupa a __________. e) Con invio raccomandato 20 ottobre 1995 questa Camera ha chiesto a __________ di produrre copia del contratto di locazione dell’appartamento in cui abita a __________ e di comunicare se è coniugato e se ha figli, sotto la comminatoria dell’art. 19 cpv. 4 LPR, secondo il quale la Camera avrebbe tenuto conto nella sua decisione di un eventuale rifiuto di rispondere alle domande formulate e di produrre i mezzi di prova richiesti. Il debitore non ha prodotto il documento richiesto, per cui non è possibile verificare il termine di disdetta del contratto di locazione e di conseguenza vanno applicate le disposizioni legali. Egli non ha nemmeno fornito una risposta in merito alla sua situazione familiare, per cui il reclamante va considerato persona singola e di conseguenza, secondo la Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, gli va riconosciuto un minimo base di Fr. 1’025.-- in luogo di Fr. 1’370.--. Secondo l’art. 266c CO un contratto di locazione può essere disdetto con preavviso di tre mesi per la fine di un trimestre di locazione, ossia in casu per la fine di marzo 1996, con disdetta da inoltrare con preavviso di tre mesi. Pertanto fino alla fine di marzo 1996 __________ sarà riconosciuto l’importo di Fr. 850.-- a titolo di canone di locazione. Nell’ipotesi di ulteriori esecuzioni, sarà competente l’UEF del luogo di domicilio che a titolo di canone di locazione terrà conto di un massimo di Fr. 600.--, spese di riscaldamento comprese,  per la locazione di un appartamento di 1-2 locali a __________ o in un comune viciniore ove restasse dove è domiciliato attualmente. 4. Sulla base delle precedenti considerazioni il minimo di esistenza di __________ va calcolato come segue: introito                                                                     Fr.      4’700.-- minimo base per persona singola            Fr.     1’025.-- supplemento sociale    Fr.        100.-- locazione (fino a fine marzo 1996)           Fr.        800.-- riscaldamento               Fr.          50.-- AVS                                Fr.        237.-- cassa pensioni              Fr.        165.-- infortuni                          Fr.          72.-- cassa malati                  Fr.        284.-- pasti e alloggio             Fr.     1’360.-- Fr.     4’093.-- Eccedenza mensile pignorabile fino al 31 marzo 1996: Fr. 607.--. 5. Il reclamo 8 maggio 1995 della __________ va di conseguenza parzialmente accolto. Non si prelevano spese (art. 68 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 93 LEF, nonché i disposti citati pronuncia:          1. Il reclamo 18 maggio 1995 della __________, è parzialmente accolto. 1.1. Di conseguenza il provvedimento 6 marzo 1995 dell’UEF di Vallemaggia è riformato nel senso che il pignoramento del salario mensile di __________ sarà, fino al 31 marzo 1996, di Fr. 607.-- in luogo di Fr. 262.--. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità 3. Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il Presidente                                                           La Segretaria