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15.1995.142

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-10-31 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 119 III 71, 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

E. 1.1 Di conseguenza il provvedimento  29 maggio 1995 dell’UE           di Lugano è riformato nel senso che sullo stipendio di          __________ va pignorato l’importo mensile di Fr. 122.--. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione:                    -      __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

E. 2 In merito al preteso introito della moglie del debitore va rilevato che dal verbale di pignoramento risulta che __________, dichiarando che le sue indicazioni sono esatte, ha indicato solo il suo introito. Egli ha poi prodotto l’attestato italiano di disoccupazione della moglie, sul quale l’ultimo  timbro è stato apposto il 27 aprile 1995.  L’UE di Lugano, non avendo indizio alcuno in merito ad un’eventuale attività della moglie del debitore, ha pertanto agito correttamente, considerando solo il guadagno di quest’ultimo.  Se il reclamante  ritiene che le dichiarazioni di __________ non corrispondono al vero, è rinviato alla procedura penale.

E. 3 La Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito: Tabella) prevede un importo base mensile per coniugi, comprensivo delle spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute e oneri domestici di Fr. 1’370.--. Tuttavia il rapporto di cambio di ca. Fr. 7.-- per Lit. 10’000 (già comprensivo delle oscillazioni di +/- 10%) giustifica una decurtazione in linea di principio del 10% sul predetto importo base mensile, ritenuto il  minor costo in Italia dei singoli elementi considerati nel calcolo del minimo vitale. Pertanto quale importo base mensile va computato l’importo di Fr. 1’233.-- (= Fr. 1’370.-- ./. Fr. 137.--). L’importo di Fr. 700.-- per la locazione  più Fr. 150.-- di spese, per una famiglia composta di due coniugi più un figlio, appare invece giustificato, considerato che la sentenza del Tribunale federale citata dal reclamante risale al 1989 e che i canoni di locazione in Italia nelle grosse agglomerazioni in prossimità del confine con la Svizzera non sono rilevantemente inferiori a quelli svizzeri.

E. 4 Secondo il punto 2.4.3. della Tabella a chi è costretto a prendere pasti fuori dell’economia domestica è riconosciuto un supplemento da Fr. 6.-- a Fr. 9.-- per ogni pasto principale.  Al debitore va pertanto riconosciuto l’importo mensile di Fr. 180.--, ossia Fr. 9.-- per 20 giorni lavorativi al mese.

E. 5 Per il punto 2.4.4. della Tabella quali spese di trasferta per raggiungere il posto di lavoro in automobile sono riconosciute le spese fisse e correnti (escluso l’ammortamento). Considerato che __________ dista da Lugano ca. Km 25-30, il debitore percorre giornalmente ca Km 50-60 per recarsi al lavoro. Calcolando una media di 5-6 litri di benzina  a Fr. 1.20  al litro,  ossia Fr.  6.-- /7.20 più le spese fisse e correnti, l’importo di Fr. 11.-- al giorno è giustificato.

E. 6 Sulla base delle precedenti considerazioni il minimo di esistenza di __________ va calcolato pertanto come segue: introito                                                                                  Fr.  3’106.-- assegno mensile per figlio minorenne                             Fr.     181.-- Fr.  3’287.-- minimo base per coniugi                      Fr.   1’233.-- figlio minorenne                                     Fr.     300.-- locazione                                                Fr. 700.-- spese                                                      Fr. 150.-- AVS                                                         Fr. 167.-- cassa malati                                           Fr.        72.15 cassa pensione e previdenza              Fr.        92.55 trasferte                                                   Fr. 220.-- pasti                                                        Fr. 180.-- ass. disocc.                                            Fr.        49.60 totale                                                       Fr.   3’164.30      Fr. 3’287.-- L’eccedenza mensile pignorabile ammonta pertanto a Fr. 122.70, arrotondati a Fr. 122.--.

E. 7 Il reclamo 9 giugno 1995 dell’avv. __________ va di conseguenza parzialmente accolto. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF) Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 93 LEF, nonchè i disposti citati pronuncia 1. Il reclamo 9 giugno 1995 dell’avv. __________ è parzialmente accolto.

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.10.1995 15.1995.142

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.95.00142 Lugano 31 ottobre 1995/B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 9 giugno 1995 di __________ patr. dallo Studio legale __________ contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione del sequestro decretato il 26 maggio 1995 dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4,  contro __________ viste le osservazioni:       - 23 giugno 1995 di __________

- 27 giugno 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano esaminati atti e documenti ritenuto in fatto: A. La Segretaria assessore della  Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, con decreto 26 maggio 1995 ha sequestrato ”presso la __________: il salario, gratifiche, eventuali guadagni supplementari percepiti dal debitore nei limiti della pignorabilità e fino a concorrenza dell’importo dedotto in esecuzione”. B. Con provvedimento 29 maggio 1995 l’UE di Lugano ha ritenuto il salario del debitore non pignorabile, non superando il minimo di esistenza, sulla base del seguente computo: Introiti - salario                                                                               Fr.  3’106.-- - assegno per figlio minorenne                                         Fr. 181.-- Minimo di esistenza - minimo base per coniugi                    Fr.   1’370.-- - supplemento per figlio minorenne     Fr.      300.-- - locazione                                              Fr.      700.-- - spese                                                    Fr.     150.-- - AVS                                                      Fr.     167.-- - cassa malati                                         Fr.       72.15 - cassa pensione e prev.                      Fr.       92.55 - trasferte                                                Fr.     220.-- - pasti                                                      Fr.     220.-- - assic. disocc.                                       Fr.       46.90 totale                                                       Fr.   3’319.30      Fr.  3’287.-- C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravato l’avv. __________ sostenendo che la moglie dell’escusso percepisce un salario a seguito dell’attività svolta a __________ quale barista, che l’UE deve considerare nell’apprezzamento generale della situazione, segnatamente nel calcolo del minimo base dei coniugi. L’UE di Lugano ha inoltre calcolato le singole deduzioni sulla base di criteri validi nel Cantone Ticino. Il deprezzamento della valuta italiana ha tuttavia provocato di fatto un miglioramento della situazione finanziaria dei lavoratori frontalieri parificabile ad un aumento dello stipendio fino al 20% dello stesso.  Per quanto attiene al quantum relativo alla concreta fattispecie il reclamante si rimette al libero apprezzamento di questa Camera. Lo stesso vale per il canone di locazione, ritenuto che la giurisprudenza ha stabilito per una famiglia composta da due adulti e un minorenne un importo mensile  di Fr. 750.--. Il creditore ha poi rilevato che l’importo per i pasti consumati fuori dall’economia domestica eccede il supplemento stabilito dalla Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo. Infine l’avv. __________ ha contestato la somma di Fr. 220.-- al mese per le spese di trasferta, sostenendo che __________ dista ca. Km 25 da Lugano e che l’importo di Fr. 11.-- al giorno computato dall’UE non è giustificato. D. Delle osservazioni del debitore e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito. Considerato in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 119 III 71, 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). 2. In merito al preteso introito della moglie del debitore va rilevato che dal verbale di pignoramento risulta che __________, dichiarando che le sue indicazioni sono esatte, ha indicato solo il suo introito. Egli ha poi prodotto l’attestato italiano di disoccupazione della moglie, sul quale l’ultimo  timbro è stato apposto il 27 aprile 1995.  L’UE di Lugano, non avendo indizio alcuno in merito ad un’eventuale attività della moglie del debitore, ha pertanto agito correttamente, considerando solo il guadagno di quest’ultimo.  Se il reclamante  ritiene che le dichiarazioni di __________ non corrispondono al vero, è rinviato alla procedura penale. 3. La Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito: Tabella) prevede un importo base mensile per coniugi, comprensivo delle spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute e oneri domestici di Fr. 1’370.--. Tuttavia il rapporto di cambio di ca. Fr. 7.-- per Lit. 10’000 (già comprensivo delle oscillazioni di +/- 10%) giustifica una decurtazione in linea di principio del 10% sul predetto importo base mensile, ritenuto il  minor costo in Italia dei singoli elementi considerati nel calcolo del minimo vitale. Pertanto quale importo base mensile va computato l’importo di Fr. 1’233.-- (= Fr. 1’370.-- ./. Fr. 137.--). L’importo di Fr. 700.-- per la locazione  più Fr. 150.-- di spese, per una famiglia composta di due coniugi più un figlio, appare invece giustificato, considerato che la sentenza del Tribunale federale citata dal reclamante risale al 1989 e che i canoni di locazione in Italia nelle grosse agglomerazioni in prossimità del confine con la Svizzera non sono rilevantemente inferiori a quelli svizzeri. 4. Secondo il punto 2.4.3. della Tabella a chi è costretto a prendere pasti fuori dell’economia domestica è riconosciuto un supplemento da Fr. 6.-- a Fr. 9.-- per ogni pasto principale.  Al debitore va pertanto riconosciuto l’importo mensile di Fr. 180.--, ossia Fr. 9.-- per 20 giorni lavorativi al mese. 5. Per il punto 2.4.4. della Tabella quali spese di trasferta per raggiungere il posto di lavoro in automobile sono riconosciute le spese fisse e correnti (escluso l’ammortamento). Considerato che __________ dista da Lugano ca. Km 25-30, il debitore percorre giornalmente ca Km 50-60 per recarsi al lavoro. Calcolando una media di 5-6 litri di benzina  a Fr. 1.20  al litro,  ossia Fr.  6.-- /7.20 più le spese fisse e correnti, l’importo di Fr. 11.-- al giorno è giustificato. 6. Sulla base delle precedenti considerazioni il minimo di esistenza di __________ va calcolato pertanto come segue: introito                                                                                  Fr.  3’106.-- assegno mensile per figlio minorenne                             Fr.     181.-- Fr.  3’287.-- minimo base per coniugi                      Fr.   1’233.-- figlio minorenne                                     Fr.     300.-- locazione                                                Fr. 700.-- spese                                                      Fr. 150.-- AVS                                                         Fr. 167.-- cassa malati                                           Fr.        72.15 cassa pensione e previdenza              Fr.        92.55 trasferte                                                   Fr. 220.-- pasti                                                        Fr. 180.-- ass. disocc.                                            Fr.        49.60 totale                                                       Fr.   3’164.30      Fr. 3’287.-- L’eccedenza mensile pignorabile ammonta pertanto a Fr. 122.70, arrotondati a Fr. 122.--. 7. Il reclamo 9 giugno 1995 dell’avv. __________ va di conseguenza parzialmente accolto. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF) Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 93 LEF, nonchè i disposti citati pronuncia 1. Il reclamo 9 giugno 1995 dell’avv. __________ è parzialmente accolto. 1.1. Di conseguenza il provvedimento  29 maggio 1995 dell’UE           di Lugano è riformato nel senso che sullo stipendio di          __________ va pignorato l’importo mensile di Fr. 122.--. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione:                    -      __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria