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15.1995.00117

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-12-14 · Italiano TI
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Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 In via preliminare va rilevato che alla fattispecie è applicabile sia la Legge tributaria del 28 settembre 1976 (in seguito: vLT) che la nuova Legge tributaria del 21 giugno 1994, entrata in vigore il 1. gennaio 1995, atteso che la nuova Legge tributaria (in seguito: nLT) viene applicata unicamente alle tassazioni riferite ai periodi fiscali seguenti alla sua entrata in vigore (art. 324 cpv. 2 nLT).

2.   __________ insorge avverso le condizioni d’incanto n. 8d), 8e) e

n. 10, ossia contro l’obbligo dell’aggiudicatario di corrispondere, in aggiunta al prezzo di aggiudicazione, le imposte cantonali dal 1993 al 1995 e comunali 1993 e 1994 e di versare Fr. 40’000.-- quale acconto per le spese di realizzazione. Pure oggetto di disputa è la questione a sapere se l’Autorità di vigilanza possa essere obbligata, tramite reclamo, ad emanare “una direttiva concernente l’ipoteca legale dell’ente pubblico”.

E. 3 a) L’art. 836 CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi” di stabilire , a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’iscrizione nel registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht; sulla liceità per il diritto pubblico cantonale di introdurre siffatta garanzia, cfr. Pascal Simonius/ Thomas Sutter , Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Vol. II, Basilea e Francoforte, 1990, p. 230 m. 12 ; Hans Michael Riemer , Die beschränkten dinglichen Rechte, Berna, 1986, § 18 m. 43 e Paul Henri Steinauer , Les droits réels, vol. III, Berna 1992, m. 2589c, 2694, 2830 ss.). b) L’art. 183 LAC riconosce al cpv. 1 n. 1 il beneficio dell’ipoteca legale ex art. 836 CC “allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile” (cfr. anche art. 229 cpv. 1 vLT, 252 cpv. 1 nLT).

E. 4 Le pretese che non implicano oneri reali per il fondo non saranno menzionate nell'elenco oneri (art. 36 cpv. 1, prima frase, seconda parte RFF, applicabile nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare per il rinvio dell'art. 102 RFF); l'ufficio esecuzione non può rifiutare l'iscrizione degli oneri che risultano dall'estratto del registro fondiario o che furono insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 prima frase RFF). L'apparente contraddizione tra il cpv. 1 e il cpv. 2 dell'art. 36 RFF va risolta nel senso che rientra nel potere di cognizione dell'ufficio esecuzione stabilire se prima facie la pretesa creditoria implica oneri reali per il fondo, ossia se il credito é in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione é rilevante dal profilo procedurale, atteso che -se non vi é aggravio per il fondo- il credito non potrà essere iscritto ad elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38‑39 cons. 3).

E. 5 All'ufficio esecuzione, e di conseguenza all'Autorità di vigilanza in via di reclamo, compete unicamente la que­stione pregiudiziale a sapere se prima facie (e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito che gode, a differenza dell'autorità esecutiva, del pieno potere di cognizione) le pretese creditorie di natura fiscale fatte valere dallo Stato del Cantone Ticino e dalla __________, ma contestate da chi ne è legittimato (in casu dalla creditrice __________ garantita da ipoteche convenzionali), costituiscono crediti al beneficio di ipoteca legale: questo provvedimento preliminare è necessario ed attuale al momento di fissare il ruolo delle parti nella successiva azione di contestazione dell'elenco oneri e tende ad evitare che vi sia abuso nel conclamare pretese garanzie da ipoteca legale al solo scopo di assicurarsi una migliore posizione processuale (parte convenuta in luogo di attrice), cfr. CEF 3 maggio 1989 in re G.F. cons. 4. Il provvedimento preliminare è pure necessario quando, come nel caso di specie, prima facie va esaminato se l'imposta cantonale dal 1993 al 1995 e comunale 1993 e 1994 devono essere iscritte ad elenco oneri o messe nelle condizioni d'incanto con l'indicazione che saranno a carico dell'aggiudicatario senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione, con la particolarità che, essendo già cresciuto in giudicato l'elenco oneri su cui non figurano siffatti tributi, nell'ipotesi che sedes materiae fosse l'elenco oneri e non le condizioni d'asta, le pretese del fisco sarebbero, di principio, irrimediabilmente prive di garanzia ipotecaria, benché ancora esistenti.

E. 6 a)Il credito d'imposta è esigibile (fällig) nel momento in cui il creditore (in casu: Stato del Cantone Ticino e Comune di __________) può richiedere l'adempimento della pretesa fiscale già sorta e il debitore deve pagare (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 4. ediz., Zurigo 1992, p. 256-257).

b)La scadenza delle imposte periodiche dirette, per evitare disparità di trattamento dovute a differimenti nel tempo dell'esigibilità (cfr.Blumenstein/ Locher, op. cit., p. 257), è fissata nel Cantone Ticino per tutti allo stesso modo per le imposte cantonali come all'art. 217 vLT (art. 240 nLT) e per le imposte comunali come all'art. 267 vLT (art. 297 nLT), con la precisazione che per queste ultime in mancanza di norme particolari è applicabile l'art. 217 vLT (art. 240 nLT).

c)L'art. 217 vLT stabilisce al cpv. 1 che "l'imposta scade, di regola, al termine fissato dal Consiglio di Stato e pubblicato sul Foglio ufficiale (art. 240 cpv. 1 nLT). Il Consiglio di Stato può prevedere la scadenza di singole rate d'acconto"; per il cpv. 5 l'imposta scade ai termini stabiliti al cpv. 1 "anche se il contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio dell'imposta o se ha presentato reclamo o ricorso contro la tassazione" (art. 240 cpv. 6 nLT); per il cpv. 6" se la tassazione definitiva stabilisce che l'ammontare dovuto è inferiore a quello pagato, l'eccedenza è rimborsata d'ufficio con l'interesse annuo pari a quello percepito dallo Stato ai sensi dell'art. 220 vLT" (cfr. art. 241 cpv. 4 nLT con riferimento all’art. 243 nLT).

d)Con decreti 24 novembre 1992 (cfr. BU 1992 p. 379- 380), 14 dicembre 1993 (cfr. BU 1993 p. 439) e 6 dicembre 1994 (cfr. BU 1994 p. 617-618) il Consiglio di Stato ha stabilito per la riscossione delle imposte cantonali 1993, 1994 e 1995 tra l'altro quanto segue:

-     art. 2: la riscossione dell'imposta ordinaria diretta ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, in misura del 90% circa di quanto dovuto, al netto dell'imposta preventiva, in base all'ultima tassazione passata in giudicato, alla dichiarazione o a un calcolo presuntivo;

-     art. 3: i termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

-     per la I rata di acconto il 1 maggio 1993 (risp. il 1. maggio      1994 e il 1. maggio 1995)

-     per la  II rata di acconto il 1. luglio 1993 (risp. il 1. luglio 1994 e il 1. luglio 1995)

-     per la III rata di acconto il 1. settembre 1993 (risp. il 1. settembre 1994 e il

1. settembre 1995)

-     per la  IV rata a conguaglio il 1. dicembre 1993 (risp. il 1. dicembre 1994 e il 1. dicembre 1995) per le bollette notificate entro il 30 novembre; alla data d'intimazione per le altre;

-     art. 5: se l'ammontare delle imposte non è pagato nei 30 giorni successivi alla scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse annuo del 6,5% (del 5% per il 1994 e il 1995).

e)La fissazione generale del termine di esigibilità (generelle Festsetzung des Fälligkeitstermins) determina la singolarità della nozione di esigibilità nel diritto fiscale:

-     in caso di tassazione provvisoria (ossia non cresciuta in giudicato), si ha comunque esigibilità che determina - in caso di non pagamento - il maturare di interessi di ritardo (Verspätungszins, cfr.Blumenstein/Locher, op. cit., p. 254: si tratta in sostanza del prelevamento degli interessi di cui il debitore d'imposta ha potuto beneficiare per il ritardo nella crescita in giudicato della tassazione che lo concerne);

-     in caso di tassazione definitiva l'esigibilità ha per conseguenza che sono ora dovuti interessi di mora (Verzugszins, cfr.Blumenstein/Locher, op. cit., p. 254).

Può capitare che interessi di ritardo e interessi di mora abbiano lo stesso tasso: siffatta coincidenza non ha conseguenze né dal profilo dogmatico né da quello pratico.

7.Per l'art. 140 cpv. 2 LEF, pure applicabile all'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare in virtù dell'art. 156 LEF, "l'elenco oneri è comunicato ai creditori partecipanti al pignoramento e al debitore, con l'assegnazione di un termine di dieci giorni per impugnarlo" (cfr. anche art. 102 e art. 37 cpv. 2 RFF).

L'elenco oneri non impugnato entro il termine legale acquista, limitatamente alla pendente procedura esecutiva, forza di cosa giudicata (Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 28 m. 36).

In concreto l'elenco oneri del 23 marzo 1992 è stato tempestivamente impugnato con atti 10 aprile e 28 aprile 1992. Il Pretore di Bellinzona ha statuito sulle procedure di contestazione con pronunciati 7 settembre 1992 e 29 agosto 1994. L’appellazione interposta dalla Città di Bellinzona al pronunciato pretorile del 7 settembre 1992 è stata respinta dalla II Camera civile del Tribunale di appello con sentenza 5 maggio 1994, cresciuta in giudicato.

Con la crescita in giudicato di questi pronunciati, pure l'elenco oneri ha acquisito forza di cosa giudicata. Una volta cresciuto in giudicato, l'elenco oneri non può essere corretto o modificato, a meno che circostanze del tutto eccezionali lo giustifichino (DTF108 III 24, 98 III 70 cons. 3, 96 III 78 ss, 87 III 79 ss;Rep. 1985 p. 352 ss;Amonn, op.cit., §. 28

m. 42).

8.Per l'art. 49 cpv. 1 lett. b) RFF, pure applicabile all'esecuzione ex art. 151 ss. LEF per il rinvio dell'art. 102 RFF, "le condizioni di vendita metteranno a carico dell'aggiudicatario, senza imputazione sul prezzo, i crediti assistiti da ipoteca legale non scaduti al momento dell'incanto e quindi non iscritti nell'elenco oneri (art. 836 CC), tra cui anche le "imposte fondiarie".

Quando, come nel caso di specie, l'elenco oneri è stato oggetto di procedura giudiziale e di conseguenza l'incanto del fondo in esecuzione è stato rinviato, per ragioni di economia processuale, alfine di evitare la possibilità di ricorrere nuovamente contro l'elenco oneri, s'impone di iscrivere nelle condizioni d'asta non solo tutti quei pubblici tributi non scaduti alla data effetti­va dell'incanto ma pure quelli che sono nel frattempo maturati e che non erano scaduti alla data prevista per la vendita in assenza di impugnativa.

In concreto le imposte cantonali dal 1993 al 1995 e comunali 1993 e 1994 non erano scadute alla data originariamente prevista per l'incanto. Le imposte cantonali e comunali 1993 e 1994 e la prima rata dell’imposta cantonale 1995 (cfr. sub 6), corrispondente a Fr. 2’295.30 (Fr. 7’650.85 . 30%) erano comunque esigibili prima del 15 maggio 1995, data fissata dall'UEF per la vendita.

Atteso che esse non sono state oggetto di disputa dinanzi al Pretore, qualora si rivelassero, prima facie, essere al beneficio dell'ipoteca legale diretta, dovranno essere iscritte nelle condizioni d'asta.

Il credito di Fr. 7’250.85 per l'imposta cantonale 1993-1994, di Fr. 7’650.85 per l’imposta cantonale 1995, di Fr. 7’246.50 per l'imposta comunale 1993 e di Fr. 6’103.-- per l’imposta comunale 1994 appaiono, nei limiti di cognizione fissati dall'art. 36 RFF e senza pregiudizio per futuri accertamenti del Giudice di merito, siccome compresi nella normativa dedotta dai combinati art. 836 CC e 183 LAC/229 cpv. 1 LT.

Appare infatti verosimile la stretta relazione particolare dell'imposta cantonale e comunale con il valore di stima peritale di Fr. 2’000’000.--.

Esse vanno pertanto ammesse, di principio, al beneficio della garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida senza iscrizione a registro fondiario, anche se sono solo provvisorie e devono quindi essere iscritte nelle condizioni d'asta del fondo in esecuzione. Vanno invece depennate dalle condizioni d’asta la seconda, la terza e la quarta rata dell’imposta cantonale 1995 perché non ancora scadute alla data prevista per l’incanto. In questo senso il gravame di __________ va parzialmente accolto.

9.   __________ha pure postulato lo stralcio dalle condizioni d’asta della richiesta di pagamento in contanti dell’importo di Fr. 40’000.-- quale acconto per le spese di realizzazione perché essa  sarebbe sproporzionata visto che sono “bloccati a favore dell’ufficio di esecuzione e fallimenti all’incirca Fr. 214’000.-- quali incassi relativi all’amministrazione dello stabile”.

a)Nella procedura di realizzazione degli immobili l’art. 135 cpv. 2 LEF (applicabile anche nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 LEF) prescrive che le condizioni dell’incanto stabiliscono quali spese debba sostenere il deliberatario. A complemento di tale normativa, l’art. 49 cpv. 1 lett. a RFF elenca in modo esaustivo i costi che le condizioni di vendita dovranno mettere a carico dell’aggiudicatario senza imputazione sul prezzo.

b)Nella fattispecie le condizioni d’asta ripropongono in sostanza il contenuto dell’art. 49 cpv. 1 lett. a RFF, segnatamente alla cifra 8a) stabiliscono che l’aggiudicatario deve assumere o pagare a contanti senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione “le spese di realizzazione, di trapasso della proprietà e delle modificazioni e cancellazioni da eseguire nel registro fondiario e sui titoli a riguardo dei pegni, delle servitù ecc.”. La cifra 10 delle condizioni di pagamento stabilisce poi che “i pagamenti a contanti da prestarsi secondo in numeri 7 e 8 qui sopra devono essere effettuati come segue”: “Fr. 40’000.-- acconto spese di realizzazione”.

c)Quo alla legittimità della richiesta al deliberatario di pagare all’aggiudicazione Fr. 40’000.-- quale acconto per le spese di realizzazione e di trapasso della proprietà contenuta nelle condizioni di pagamento non può esistere dubbio alcuno, atteso che per il chiaro tenore dell’art. 49 cpv. 1 lett. a RFF siffatti costi sono a carico del deliberatario senza possibilità di imputazione sul prezzo di aggiudicazione e ciò indipendentemente sia dall’importo di vendita che dall’ammontare dei redditi incassati dall’ufficio durante il periodo in cui ha amministrato il fondo in esecuzione. Al momento dell’aggiudicazione all’ufficio non è ancora noto l’ammontare esatto delle spese di realizzazione e di trapasso da assumere dall’aggiudicatario: nelle condizioni d’asta esso deve quindi limitarsi a richiedere a quest’ultimo il versamento di un acconto. Solo quando tutte le operazioni ex art. 49 cpv. 1 lett. a RFF saranno terminate, l’ufficio potrà stabilire l’esatto ammontare dovuto dal deliberatario.

Ne consegue che l’argomentazione della reclamante si dimostra destituita di fondamento.

10.Allareclamante va infine ricordato che la procedura di reclamo ex art. 17 LEF serve per raggiungere uno scopo procedurale ben definito nell’ambito dell’esecuzione forzata (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 8 m. 14 e rif. ivi). Ne consegue che la domanda di _____ alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale autorità di vigilanza di trasmettere agli uffici di esecuzione e fallimenti una “direttiva concernente l’ipoteca legale dell’ente pubblico”, risulta  irricevibile.

richiamati gli art. 17, 135 cpv.2, 140 cpv. 2, 151 ss., 156 LEF; 36, 37 cpv. 2, 49 cpv. 1 lett. a) e b), 102 RRF; 836 CC; 183 LAC; 217, 220, 229 cpv. 1, 267 vLT; 240, 241 cpv. 4, 243, 252 cpv. 1, 297, 324 cpv. 2 nLT

Imposte cantonali 1993 + interessi                                      Fr.   8’040.85”

è iscritto:

Imposte cantonali 1993 + interessi                                      Fr. 8’040.85”.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

E. 7 Per l'art. 140 cpv. 2 LEF, pure applicabile all'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare in virtù dell'art. 156 LEF, "l'elenco oneri è comunicato ai creditori partecipanti al pignoramento e al debitore, con l'assegnazione di un termine di dieci giorni per impugnarlo" (cfr. anche art. 102 e art. 37 cpv. 2 RFF). L'elenco oneri non impugnato entro il termine legale acquista, limitatamente alla pendente procedura esecutiva, forza di cosa giudicata ( Kurt Amonn , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 28 m. 36). In concreto l'elenco oneri del 23 marzo 1992 è stato tempestivamente impugnato con atti 10 aprile e 28 aprile 1992. Il Pretore di Bellinzona ha statuito sulle procedure di contestazione con pronunciati 7 settembre 1992 e 29 agosto 1994. L’appellazione interposta dalla Città di Bellinzona al pronunciato pretorile del 7 settembre 1992 è stata respinta dalla II Camera civile del Tribunale di appello con sentenza 5 maggio 1994, cresciuta in giudicato. Con la crescita in giudicato di questi pronunciati, pure l'elenco oneri ha acquisito forza di cosa giudicata. Una volta cresciuto in giudicato, l'elenco oneri non può essere corretto o modificato, a meno che circostanze del tutto eccezionali lo giustifichino ( DTF 108 III 24, 98 III 70 cons. 3, 96 III 78 ss, 87 III 79 ss; Rep . 1985 p. 352 ss; Amonn , op.cit., §. 28

m. 42).

E. 8 Per l'art. 49 cpv. 1 lett. b) RFF, pure applicabile all'esecuzione ex art. 151 ss. LEF per il rinvio dell'art. 102 RFF, "le condizioni di vendita metteranno a carico dell'aggiudicatario, senza imputazione sul prezzo, i crediti assistiti da ipoteca legale non scaduti al momento dell'incanto e quindi non iscritti nell'elenco oneri (art. 836 CC), tra cui anche le "imposte fondiarie". Quando, come nel caso di specie, l'elenco oneri è stato oggetto di procedura giudiziale e di conseguenza l'incanto del fondo in esecuzione è stato rinviato, per ragioni di economia processuale, alfine di evitare la possibilità di ricorrere nuovamente contro l'elenco oneri, s'impone di iscrivere nelle condizioni d'asta non solo tutti quei pubblici tributi non scaduti alla data effetti­va dell'incanto ma pure quelli che sono nel frattempo maturati e che non erano scaduti alla data prevista per la vendita in assenza di impugnativa. In concreto le imposte cantonali dal 1993 al 1995 e comunali 1993 e 1994 non erano scadute alla data originariamente prevista per l'incanto. Le imposte cantonali e comunali 1993 e 1994 e la prima rata dell’imposta cantonale 1995 (cfr. sub 6), corrispondente a Fr. 2’295.30 (Fr. 7’650.85 . 30%) erano comunque esigibili prima del 15 maggio 1995, data fissata dall'UEF per la vendita. Atteso che esse non sono state oggetto di disputa dinanzi al Pretore, qualora si rivelassero, prima facie, essere al beneficio dell'ipoteca legale diretta, dovranno essere iscritte nelle condizioni d'asta. Il credito di Fr. 7’250.85 per l'imposta cantonale 1993-1994, di Fr. 7’650.85 per l’imposta cantonale 1995, di Fr. 7’246.50 per l'imposta comunale 1993 e di Fr. 6’103.-- per l’imposta comunale 1994 appaiono, nei limiti di cognizione fissati dall'art. 36 RFF e senza pregiudizio per futuri accertamenti del Giudice di merito, siccome compresi nella normativa dedotta dai combinati art. 836 CC e 183 LAC/229 cpv. 1 LT. Appare infatti verosimile la stretta relazione particolare dell'imposta cantonale e comunale con il valore di stima peritale di Fr. 2’000’000.--. Esse vanno pertanto ammesse, di principio, al beneficio della garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida senza iscrizione a registro fondiario, anche se sono solo provvisorie e devono quindi essere iscritte nelle condizioni d'asta del fondo in esecuzione. Vanno invece depennate dalle condizioni d’asta la seconda, la terza e la quarta rata dell’imposta cantonale 1995 perché non ancora scadute alla data prevista per l’incanto. In questo senso il gravame di __________ va parzialmente accolto.

9.   __________ ha pure postulato lo stralcio dalle condizioni d’asta della richiesta di pagamento in contanti dell’importo di Fr. 40’000.-- quale acconto per le spese di realizzazione perché essa  sarebbe sproporzionata visto che sono “bloccati a favore dell’ufficio di esecuzione e fallimenti all’incirca Fr. 214’000.-- quali incassi relativi all’amministrazione dello stabile”. a) Nella procedura di realizzazione degli immobili l’art. 135 cpv. 2 LEF (applicabile anche nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 LEF) prescrive che le condizioni dell’incanto stabiliscono quali spese debba sostenere il deliberatario. A complemento di tale normativa, l’art. 49 cpv. 1 lett. a RFF elenca in modo esaustivo i costi che le condizioni di vendita dovranno mettere a carico dell’aggiudicatario senza imputazione sul prezzo. b) Nella fattispecie le condizioni d’asta ripropongono in sostanza il contenuto dell’art. 49 cpv. 1 lett. a RFF, segnatamente alla cifra 8a) stabiliscono che l’aggiudicatario deve assumere o pagare a contanti senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione “le spese di realizzazione, di trapasso della proprietà e delle modificazioni e cancellazioni da eseguire nel registro fondiario e sui titoli a riguardo dei pegni, delle servitù ecc.”. La cifra 10 delle condizioni di pagamento stabilisce poi che “i pagamenti a contanti da prestarsi secondo in numeri 7 e 8 qui sopra devono essere effettuati come segue”: “Fr. 40’000.-- acconto spese di realizzazione”. c) Quo alla legittimità della richiesta al deliberatario di pagare all’aggiudicazione Fr. 40’000.-- quale acconto per le spese di realizzazione e di trapasso della proprietà contenuta nelle condizioni di pagamento non può esistere dubbio alcuno, atteso che per il chiaro tenore dell’art. 49 cpv. 1 lett. a RFF siffatti costi sono a carico del deliberatario senza possibilità di imputazione sul prezzo di aggiudicazione e ciò indipendentemente sia dall’importo di vendita che dall’ammontare dei redditi incassati dall’ufficio durante il periodo in cui ha amministrato il fondo in esecuzione. Al momento dell’aggiudicazione all’ufficio non è ancora noto l’ammontare esatto delle spese di realizzazione e di trapasso da assumere dall’aggiudicatario: nelle condizioni d’asta esso deve quindi limitarsi a richiedere a quest’ultimo il versamento di un acconto. Solo quando tutte le operazioni ex art. 49 cpv. 1 lett. a RFF saranno terminate, l’ufficio potrà stabilire l’esatto ammontare dovuto dal deliberatario. Ne consegue che l’argomentazione della reclamante si dimostra destituita di fondamento.

E. 10 Alla reclamante va infine ricordato che la procedura di reclamo ex art. 17 LEF serve per raggiungere uno scopo procedurale ben definito nell’ambito dell’esecuzione forzata ( Fritzsche/Walder , Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 8 m. 14 e rif. ivi). Ne consegue che la domanda di _____ alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale autorità di vigilanza di trasmettere agli uffici di esecuzione e fallimenti una “direttiva concernente l’ipoteca legale dell’ente pubblico”, risulta  irricevibile.

E. 11 Il reclamo 3 maggio 1995 della __________ in liquidazione concordataria, in quanto ricevibile, è parzialmente accolto. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale. Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 135 cpv.2, 140 cpv. 2, 151 ss., 156 LEF; 36, 37 cpv. 2, 49 cpv. 1 lett. a) e b), 102 RRF; 836 CC; 183 LAC; 217, 220, 229 cpv. 1, 267 vLT; 240, 241 cpv. 4, 243, 252 cpv. 1, 297, 324 cpv. 2 nLT PRONUNCIA

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.95.00117

Lugano

14 dicembre 1995/C/fc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente,Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 3 maggio 1995 della

__________

patr. dallo st. leg. __________

contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzonanell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione d’un pegno immobiliare promossa dalla

__________

contro i debitori solidali

__________

e

__________ora d’ignota dimora

con __________ quale proprietaria del pegno

in materia di condizioni d’asta;

viste le osservazioni:     - 11 agosto 1995 della __________

- 18 agosto 1995 dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

-   5 maggio e 23 agosto 1995 dell’UEF di Bellinzona

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A.Nella procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa da __________ contro i debitori solidali __________ e __________, con atto 20 febbraio 1992 __________ l'UEF di Bellinzona ha fissato al 16 marzo 1992 il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari relativi alla particella n. __________ RFD di __________, ritenuto che le condizioni d'asta per la vendita ai pubblici incanti del 10 aprile 1992 sarebbero state depositate il 26 marzo 1992.

B.Il 23 marzo 1992 l’UEF di Bellinzona ha comunicato agli interessati l’elenco oneri riferito al mappale n. __________ RFD di __________. La reclamante __________ in liquidazione concordataria __________ figura nell’elenco oneri per l’importo di Fr. 1’800’000.-- oltre accessori garantito da cartelle ipotecarie di IV, V e VI grado. Nell’elenco oneri figura pure, per quanto di rilevanza nella fattispecie, __________ per Fr. 1’160’000.-- oltre accessori garantiti da cartelle ipotecarie in I, II e III grado.

C.I crediti garantiti da pegno immobiliare convenzionale erano preceduti nell’elenco oneri da crediti garantiti da ipoteche legali di Fr. 103’872.55 per imposte dal 1986 al 1992 a favore dello Stato del Cantone Ticino e di Fr. 96’025.60 per imposte dal 1986 al 1992, contributi di canalizzazione e contributi di urbanizzazione a favore della __________.

D.Con scritto 31 marzo 1992 la __________ ha contestato "esistenza, estensione, grado, esigibilità e sussistenza dell'ipoteca legale" iscritta nell'elenco oneri a favore degli enti pubblici. Il 3 aprile successivo pure la __________ ha contestato parte delle ipoteche legali iscritte nell’elenco degli oneri.

Con provvedimento 2 aprile 1992 l’UEF ha annullato, a seguito della contestazione dell’elenco oneri, la vendita del mappale n. __________ RFD di __________ prevista per il 10 aprile 1992.

Con provvedimenti 6 aprile 1992 l'UEF di Bellinzona ha fissato ai creditori il termine di dieci giorni per promuovere contro lo Stato del Cantone Ticino e contro la __________ l'azione volta a contestare le loro pretese iscritte nell'elenco oneri.

E.Con petizioni 10 e 28 aprile 1992 la __________ e la __________ hanno chiesto al Pretore di Bellinzona lo stralcio dall'elenco oneri delle pretese creditorie iscritte a favore degli enti pubblici.

Con pronunciati 7 settembre 1992 e 29 agosto 1994 il Pretore di Bellinzona ha stralciato dall'elenco oneri 23 marzo 1992 le ipoteche legali per le imposte cantonali dal 1986 al 1992, per le imposte comunali dal 1986 al 1992 e per “gli interessi del contributo di miglioria per Fr. 99.60”.

F.L’appellazione interposta dalla __________ al pronunciato pretorile del 7 settembre 1992 è stata respinta dalla II Camera civile del Tribunale di appello con sentenza 5 maggio 1994, cresciuta in giudicato.

G.Con provvedimento 13 marzo 1995 l’UEF di Bellinzona ha fissato al 24 aprile 1995 il deposito delle condizioni d’asta e al 15 maggio 1995 la data dell’incanto. Il 30 marzo 1995 l’UEF ha allestito il nuovo elenco oneri.

(importo provvisorio)

- 1995                                          7’650.85

(importo provvisorio).

Al

n. 10 del verbale d’incanto l’UF ha poi stabilito che “i pagamenti a contanti da prestarsi secondo i numeri 7 e 8 qui sopra devono essere effettuati come segue:

Fr. 200’000.-- acconto prezzo delibera

Fr. 40’000.-- acconto spese di realizzazione

Fr. 240’000.-- all’atto della delibera e la differenza entro 30 giorni con il 5% d’interesse.

Per creditore procedente

Fr. 40’000.-- acconto spese di realizzazione

Fr. 3’721.20 per ipoteche legali”.

M.Con tempestivo reclamo 3 maggio 1995 la __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, lo stralcio dalle condizioni d’asta delle clausole sub 8d, 8e e 10 con le quali vengono assegnati all’aggiudicatario senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione Fr. 13’741.50 per le imposte comunali 1993/94, Fr. 15’188.75 per le imposte cantonali 1994/95, Fr. 8’040.85 per le imposte cantonali 1993 e viene richiesto il pagamento a contanti di un acconto di Fr. 40’000.-- per le spese di realizzazione. La reclamante ha pure chiesto di trasmettere “a tutti gli uffici di esecuzione e fallimenti del Cantone Ticino una direttiva concernente l’ipoteca legale dell’ente pubblico, in base alla quale gli uffici sono segnatamente tenuti a negare l’esistenza prima facie del pegno legale allorquando l’ente pubblico non specifica il tipo di imposta a cui si riferiscono i crediti insinuati”. A sostegno delle proprie richieste __________ ha argomentato che:

-     le imposte cantonali e comunali per gli anni 1993, 1994 e 1995 non appaiono “prima facie, ossia nei limiti di cognizione fissati  dall’art. 36 cpv. 2 RFF, siccome comprese nella normativa desunta dai combinati art. 836 CC, 183 LAC e 252 ss. LT”;

-     “sia l’Ufficio cantonale di esazione sia il Comune di __________, nelle rispettive notifiche di credito, hanno omesso di specificare a quale tipo di imposta (imposta sul capitale, imposta sull’utile, imposta minima o imposta immobiliare) si riferiscano i crediti genericamente notificati a titolo di imposte cantonali rispettivamente imposte comunali”;

-     “in assenza di tale specificazione non è possibile concludere per l’esistenza prima facie della garanzia dell’ipoteca legale”;

-     “l’art. 49 cpv. 1 lett. b) RFF consente di mettere a carico dell’aggiudicatario unicamente crediti non scaduti al momento dell’incanto e quindi non iscritti nell’elenco oneri (...) le imposte cantonali e comunali 1993 e 1994 sono già scadute, così come è già scaduta quantomeno la prima rata relativa all’imposta cantonale 1995. Ne discende che trattandosi di imposte già scadute, le stesse devono essere depennate dalle condizioni d’asta (...) e non potranno d’altro canto essere più inseriti nell’elenco oneri, siccome lo stesso è da tempo cresciuto in giudicato”;

-     “l’ufficio cantonale di esazione ed i Comuni si ostinano pervicacemente a notificare crediti genericamente indicati come “imposte cantonali” risp. “imposte comunali”, che vengono regolarmente ammessi senza esame alcuno da parte degli uffici di esecuzione e fallimenti. Stando così le cose, si chiede che questa camera, nella sua qualità di autorità di vigilanza in materia LEF, invii una direttiva a tutti gli uffici di esecuzione e fallimenti del Cantone, in base alla quale deve essere negata l’esistenza prima facie dell’ipoteca legale quando il tipo di imposta non è stato specificato dall’ente pubblico”;

-     “la richiesta fissata alla clausola n. 10 di esigere dall’aggiudicatario il pagamento di Fr. 40’000.-- quale acconto per le spese di realizzazione” sarebbe sproporzionata, atteso che “sono attualmente bloccati a favore dell’ufficio di esecuzione e fallimenti all’incirca Fr. 214’000.-- quali incassi relativi all’amministrazione dello stabile (...) appare quindi opportuno che le spese di realizzazione vengano soddisfatte preventivamente con gli affitti incassati, per cui si rende superflua la relativa richiesta di anticipo in contanti”.

N.Con osservazioni 18 agosto 1995 lo Stato del Cantone Ticino ha postulato la reiezione del gravame asseverando che “la contestazione circa l’ammissibilità delle pretese al beneficio dell’ipoteca legale per gli anni 1993-1994-1995 deve essere risolta non tanto approfondendo lo studio circa la relazione particolare con il fondo che, almeno per esame di verosimiglianza, deve essere ammessa sulla scorta dei conteggi allegati, quanto vagliando l’aspetto procedurale relativo alla legittimità di includere nelle condizioni d’asta, quando l’incanto sia stato rinviato, quelle pretese nel frattempo maturate e che non erano scadute alla data prevista originariamente per la vendita.

O.Delle osservazioni 5 maggio e 23 agosto 1995 dell’UEF di Bellinzona e 11 agosto 1995 della __________, entrambe postulanti la reiezione del gravame, si dirà per quanto necessario in seguito.

Considerato:

in diritto:

2.   __________insorge avverso le condizioni d’incanto n. 8d), 8e) e

n. 10, ossia contro l’obbligo dell’aggiudicatario di corrispondere, in aggiunta al prezzo di aggiudicazione, le imposte cantonali dal 1993 al 1995 e comunali 1993 e 1994 e di versare Fr. 40’000.-- quale acconto per le spese di realizzazione.

Pure oggetto di disputa è la questione a sapere se l’Autorità di vigilanza possa essere obbligata, tramite reclamo, ad emanare “una direttiva concernente l’ipoteca legale dell’ente pubblico”.

4.Le pretese che non implicano oneri reali per il fondo non saranno menzionate nell'elenco oneri (art. 36 cpv. 1, prima frase, seconda parte RFF, applicabile nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare per il rinvio dell'art. 102 RFF); l'ufficio esecuzione non può rifiutare l'iscrizione degli oneri che risultano dall'estratto del registro fondiario o che furono insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 prima frase RFF).

L'apparente contraddizione tra il cpv. 1 e il cpv. 2 dell'art. 36 RFF va risolta nel senso che rientra nel potere di cognizione dell'ufficio esecuzione stabilire se prima facie la pretesa creditoria implica oneri reali per il fondo, ossia se il credito é in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione é rilevante dal profilo procedurale, atteso che -se non vi é aggravio per il fondo- il credito non potrà essere iscritto ad elenco oneri (cfr.DTF117 III 38‑39 cons. 3).

5.All'ufficio esecuzione, e di conseguenza all'Autorità di vigilanza in via di reclamo, compete unicamente la que­stione pregiudiziale a sapere se prima facie (e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito che gode, a differenza dell'autorità esecutiva, del pieno potere di cognizione) le pretese creditorie di natura fiscale fatte valere dallo Stato del Cantone Ticino e dalla __________, ma contestate da chi ne è legittimato (in casu dalla creditrice __________ garantita da ipoteche convenzionali), costituiscono crediti al beneficio di ipoteca legale: questo provvedimento preliminare è necessario ed attuale al momento di fissare il ruolo delle parti nella successiva azione di contestazione dell'elenco oneri e tende ad evitare che vi sia abuso nel conclamare pretese garanzie da ipoteca legale al solo scopo di assicurarsi una migliore posizione processuale (parte convenuta in luogo di attrice), cfr.CEF3 maggio 1989 in re G.F. cons. 4.

Il provvedimento preliminare è pure necessario quando, come nel caso di specie, prima facie va esaminato se l'imposta cantonale dal 1993 al 1995 e comunale 1993 e 1994 devono essere iscritte ad elenco oneri o messe nelle condizioni d'incanto con l'indicazione che saranno a carico dell'aggiudicatario senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione, con la particolarità che, essendo già cresciuto in giudicato l'elenco oneri su cui non figurano siffatti tributi, nell'ipotesi che sedes materiae fosse l'elenco oneri e non le condizioni d'asta, le pretese del fisco sarebbero, di principio, irrimediabilmente prive di garanzia ipotecaria, benché ancora esistenti.

6.

a)Il credito d'imposta è esigibile (fällig) nel momento in cui il creditore (in casu: Stato del Cantone Ticino e Comune di __________) può richiedere l'adempimento della pretesa fiscale già sorta e il debitore deve pagare (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 4. ediz., Zurigo 1992, p. 256-257).

b)La scadenza delle imposte periodiche dirette, per evitare disparità di trattamento dovute a differimenti nel tempo dell'esigibilità (cfr.Blumenstein/ Locher, op. cit., p. 257), è fissata nel Cantone Ticino per tutti allo stesso modo per le imposte cantonali come all'art. 217 vLT (art. 240 nLT) e per le imposte comunali come all'art. 267 vLT (art. 297 nLT), con la precisazione che per queste ultime in mancanza di norme particolari è applicabile l'art. 217 vLT (art. 240 nLT).

c)L'art. 217 vLT stabilisce al cpv. 1 che "l'imposta scade, di regola, al termine fissato dal Consiglio di Stato e pubblicato sul Foglio ufficiale (art. 240 cpv. 1 nLT). Il Consiglio di Stato può prevedere la scadenza di singole rate d'acconto"; per il cpv. 5 l'imposta scade ai termini stabiliti al cpv. 1 "anche se il contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio dell'imposta o se ha presentato reclamo o ricorso contro la tassazione" (art. 240 cpv. 6 nLT); per il cpv. 6" se la tassazione definitiva stabilisce che l'ammontare dovuto è inferiore a quello pagato, l'eccedenza è rimborsata d'ufficio con l'interesse annuo pari a quello percepito dallo Stato ai sensi dell'art. 220 vLT" (cfr. art. 241 cpv. 4 nLT con riferimento all’art. 243 nLT).

d)Con decreti 24 novembre 1992 (cfr. BU 1992 p. 379- 380), 14 dicembre 1993 (cfr. BU 1993 p. 439) e 6 dicembre 1994 (cfr. BU 1994 p. 617-618) il Consiglio di Stato ha stabilito per la riscossione delle imposte cantonali 1993, 1994 e 1995 tra l'altro quanto segue:

-     art. 2: la riscossione dell'imposta ordinaria diretta ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, in misura del 90% circa di quanto dovuto, al netto dell'imposta preventiva, in base all'ultima tassazione passata in giudicato, alla dichiarazione o a un calcolo presuntivo;

-     art. 3: i termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

-     per la I rata di acconto il 1 maggio 1993 (risp. il 1. maggio      1994 e il 1. maggio 1995)

-     per la  II rata di acconto il 1. luglio 1993 (risp. il 1. luglio 1994 e il 1. luglio 1995)

-     per la III rata di acconto il 1. settembre 1993 (risp. il 1. settembre 1994 e il

1. settembre 1995)

-     per la  IV rata a conguaglio il 1. dicembre 1993 (risp. il 1. dicembre 1994 e il 1. dicembre 1995) per le bollette notificate entro il 30 novembre; alla data d'intimazione per le altre;

-     art. 5: se l'ammontare delle imposte non è pagato nei 30 giorni successivi alla scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse annuo del 6,5% (del 5% per il 1994 e il 1995).

e)La fissazione generale del termine di esigibilità (generelle Festsetzung des Fälligkeitstermins) determina la singolarità della nozione di esigibilità nel diritto fiscale:

-     in caso di tassazione provvisoria (ossia non cresciuta in giudicato), si ha comunque esigibilità che determina - in caso di non pagamento - il maturare di interessi di ritardo (Verspätungszins, cfr.Blumenstein/Locher, op. cit., p. 254: si tratta in sostanza del prelevamento degli interessi di cui il debitore d'imposta ha potuto beneficiare per il ritardo nella crescita in giudicato della tassazione che lo concerne);

-     in caso di tassazione definitiva l'esigibilità ha per conseguenza che sono ora dovuti interessi di mora (Verzugszins, cfr.Blumenstein/Locher, op. cit., p. 254).

Può capitare che interessi di ritardo e interessi di mora abbiano lo stesso tasso: siffatta coincidenza non ha conseguenze né dal profilo dogmatico né da quello pratico.

7.Per l'art. 140 cpv. 2 LEF, pure applicabile all'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare in virtù dell'art. 156 LEF, "l'elenco oneri è comunicato ai creditori partecipanti al pignoramento e al debitore, con l'assegnazione di un termine di dieci giorni per impugnarlo" (cfr. anche art. 102 e art. 37 cpv. 2 RFF).

L'elenco oneri non impugnato entro il termine legale acquista, limitatamente alla pendente procedura esecutiva, forza di cosa giudicata (Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 28 m. 36).

In concreto l'elenco oneri del 23 marzo 1992 è stato tempestivamente impugnato con atti 10 aprile e 28 aprile 1992. Il Pretore di Bellinzona ha statuito sulle procedure di contestazione con pronunciati 7 settembre 1992 e 29 agosto 1994. L’appellazione interposta dalla Città di Bellinzona al pronunciato pretorile del 7 settembre 1992 è stata respinta dalla II Camera civile del Tribunale di appello con sentenza 5 maggio 1994, cresciuta in giudicato.

Con la crescita in giudicato di questi pronunciati, pure l'elenco oneri ha acquisito forza di cosa giudicata. Una volta cresciuto in giudicato, l'elenco oneri non può essere corretto o modificato, a meno che circostanze del tutto eccezionali lo giustifichino (DTF108 III 24, 98 III 70 cons. 3, 96 III 78 ss, 87 III 79 ss;Rep. 1985 p. 352 ss;Amonn, op.cit., §. 28

m. 42).

8.Per l'art. 49 cpv. 1 lett. b) RFF, pure applicabile all'esecuzione ex art. 151 ss. LEF per il rinvio dell'art. 102 RFF, "le condizioni di vendita metteranno a carico dell'aggiudicatario, senza imputazione sul prezzo, i crediti assistiti da ipoteca legale non scaduti al momento dell'incanto e quindi non iscritti nell'elenco oneri (art. 836 CC), tra cui anche le "imposte fondiarie".

Quando, come nel caso di specie, l'elenco oneri è stato oggetto di procedura giudiziale e di conseguenza l'incanto del fondo in esecuzione è stato rinviato, per ragioni di economia processuale, alfine di evitare la possibilità di ricorrere nuovamente contro l'elenco oneri, s'impone di iscrivere nelle condizioni d'asta non solo tutti quei pubblici tributi non scaduti alla data effetti­va dell'incanto ma pure quelli che sono nel frattempo maturati e che non erano scaduti alla data prevista per la vendita in assenza di impugnativa.

In concreto le imposte cantonali dal 1993 al 1995 e comunali 1993 e 1994 non erano scadute alla data originariamente prevista per l'incanto. Le imposte cantonali e comunali 1993 e 1994 e la prima rata dell’imposta cantonale 1995 (cfr. sub 6), corrispondente a Fr. 2’295.30 (Fr. 7’650.85 . 30%) erano comunque esigibili prima del 15 maggio 1995, data fissata dall'UEF per la vendita.

Atteso che esse non sono state oggetto di disputa dinanzi al Pretore, qualora si rivelassero, prima facie, essere al beneficio dell'ipoteca legale diretta, dovranno essere iscritte nelle condizioni d'asta.

Il credito di Fr. 7’250.85 per l'imposta cantonale 1993-1994, di Fr. 7’650.85 per l’imposta cantonale 1995, di Fr. 7’246.50 per l'imposta comunale 1993 e di Fr. 6’103.-- per l’imposta comunale 1994 appaiono, nei limiti di cognizione fissati dall'art. 36 RFF e senza pregiudizio per futuri accertamenti del Giudice di merito, siccome compresi nella normativa dedotta dai combinati art. 836 CC e 183 LAC/229 cpv. 1 LT.

Appare infatti verosimile la stretta relazione particolare dell'imposta cantonale e comunale con il valore di stima peritale di Fr. 2’000’000.--.

Esse vanno pertanto ammesse, di principio, al beneficio della garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida senza iscrizione a registro fondiario, anche se sono solo provvisorie e devono quindi essere iscritte nelle condizioni d'asta del fondo in esecuzione. Vanno invece depennate dalle condizioni d’asta la seconda, la terza e la quarta rata dell’imposta cantonale 1995 perché non ancora scadute alla data prevista per l’incanto. In questo senso il gravame di __________ va parzialmente accolto.

9.   __________ha pure postulato lo stralcio dalle condizioni d’asta della richiesta di pagamento in contanti dell’importo di Fr. 40’000.-- quale acconto per le spese di realizzazione perché essa  sarebbe sproporzionata visto che sono “bloccati a favore dell’ufficio di esecuzione e fallimenti all’incirca Fr. 214’000.-- quali incassi relativi all’amministrazione dello stabile”.

a)Nella procedura di realizzazione degli immobili l’art. 135 cpv. 2 LEF (applicabile anche nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 LEF) prescrive che le condizioni dell’incanto stabiliscono quali spese debba sostenere il deliberatario. A complemento di tale normativa, l’art. 49 cpv. 1 lett. a RFF elenca in modo esaustivo i costi che le condizioni di vendita dovranno mettere a carico dell’aggiudicatario senza imputazione sul prezzo.

b)Nella fattispecie le condizioni d’asta ripropongono in sostanza il contenuto dell’art. 49 cpv. 1 lett. a RFF, segnatamente alla cifra 8a) stabiliscono che l’aggiudicatario deve assumere o pagare a contanti senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione “le spese di realizzazione, di trapasso della proprietà e delle modificazioni e cancellazioni da eseguire nel registro fondiario e sui titoli a riguardo dei pegni, delle servitù ecc.”. La cifra 10 delle condizioni di pagamento stabilisce poi che “i pagamenti a contanti da prestarsi secondo in numeri 7 e 8 qui sopra devono essere effettuati come segue”: “Fr. 40’000.-- acconto spese di realizzazione”.

c)Quo alla legittimità della richiesta al deliberatario di pagare all’aggiudicazione Fr. 40’000.-- quale acconto per le spese di realizzazione e di trapasso della proprietà contenuta nelle condizioni di pagamento non può esistere dubbio alcuno, atteso che per il chiaro tenore dell’art. 49 cpv. 1 lett. a RFF siffatti costi sono a carico del deliberatario senza possibilità di imputazione sul prezzo di aggiudicazione e ciò indipendentemente sia dall’importo di vendita che dall’ammontare dei redditi incassati dall’ufficio durante il periodo in cui ha amministrato il fondo in esecuzione. Al momento dell’aggiudicazione all’ufficio non è ancora noto l’ammontare esatto delle spese di realizzazione e di trapasso da assumere dall’aggiudicatario: nelle condizioni d’asta esso deve quindi limitarsi a richiedere a quest’ultimo il versamento di un acconto. Solo quando tutte le operazioni ex art. 49 cpv. 1 lett. a RFF saranno terminate, l’ufficio potrà stabilire l’esatto ammontare dovuto dal deliberatario.

Ne consegue che l’argomentazione della reclamante si dimostra destituita di fondamento.

10.Allareclamante va infine ricordato che la procedura di reclamo ex art. 17 LEF serve per raggiungere uno scopo procedurale ben definito nell’ambito dell’esecuzione forzata (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 8 m. 14 e rif. ivi). Ne consegue che la domanda di _____ alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale autorità di vigilanza di trasmettere agli uffici di esecuzione e fallimenti una “direttiva concernente l’ipoteca legale dell’ente pubblico”, risulta  irricevibile.

richiamati gli art. 17, 135 cpv.2, 140 cpv. 2, 151 ss., 156 LEF; 36, 37 cpv. 2, 49 cpv. 1 lett. a) e b), 102 RRF; 836 CC; 183 LAC; 217, 220, 229 cpv. 1, 267 vLT; 240, 241 cpv. 4, 243, 252 cpv. 1, 297, 324 cpv. 2 nLT

Imposte cantonali 1993 + interessi                                      Fr.   8’040.85”

è iscritto:

Imposte cantonali 1993 + interessi                                      Fr. 8’040.85”.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria