Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 Non si riscuotono spese processuali. Fatta salva la compensazione con eventuali altri suoi debiti, l’anticipo di fr. 400.– è restituito a RE 1.
E. 3 Notificazione a:
– ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2022.24
Lugano
12 settembre 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella causa SO.2022.41 (rigetto definitivo dellopposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 12 gennaio 2022 dalla
CO 1
(patrocinata dallavv. PA 1, )
contro
RE 1
(c/o avv. RA 1, )
chessendo linvio contenente lordinanza con cui il Pretore ha assegnato al convenuto un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni allistanza ritornato con la menzione non ritirato, il 25 gennaio 2022 la Pretura lha rispedito al convenuto per posta A+;
chela sentenza impugnata emanata in materia di rigetto dellopposizione è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) allaCamera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale dappello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che presentato il 3 marzo 2022 contro la sentenza notificata a RE 1 il 28 febbraio 2022, in concreto il reclamo è tempestivo (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che il reclamante contesta di avere ricevuto lordinanza di assegnazione del termine per presentare osservazioni scritte;
che la Pretura non è in grado di dimostrare, come invece le incombe (DTF 141 I 102 consid. 7.1), che tale ordinanza è pervenuta al convenuto, siccome egli non ha ritirato linvio per raccomandata del 13 gennaio 2022(v. la relativa busta);
che il rinvio dellordinanza in posta A+ operato dalla Pretura non costituisce una valida notifica giusta lart. 138 cpv. 1 CPC, il quale esige la forma dellinvio postale raccomandato o di un altro modo contro ricevuta, ciò che linvio per posta A+, a differenza appunto della raccomandata, non offre (DTF 142 III 604 consid.2.4.2; TanoBarth, Le courrier A Plus, Revue de lavocat 2019, pag. 128 ad 9);
che già per questo motivo va anche esclusa una notifica fittizia alla scadenza del termine di giacenza postale (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), che ad ogni modo non può verificarsi trattandosi del primoatto della procedura (di rigetto), cui il reclamante non doveva aspettarsi;
che il diritto di essere sentito del convenuto è dunque evidentemente stato violato (vedi nello stesso senso la sentenza della CEF 14.2018.29 del 15 marzo 2018, pag. 3);
che tale violazione implica di principio lannullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a unautorità di ricorso con stesso potere di cognizione dellautorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3);
che nel caso specifico la Camera non può quindi sanare la lesione del diritto di essere sentito del reclamante, poiché il suo pregiudizio è manifesto, egli non postula la riforma della sentenza impugnata e la causa non può ritenersi matura per il giudizio, siccome listruttoria non è ancora iniziata;
chemanata prematuramente, la sentenza impugnata va così annullata e la causa rinviata al Pretore per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC),
che spetterà al primo giudice scegliere se assegnare allescusso un nuovo termine per presentare osservazioni scritte allistanza o convocare le parti a unudienza, fermo restando che ora RE 1 deve aspettarsi unordinanza o una citazione;
che il giudizio di rinvio non pregiudicando la sorte della causa nel merito, sulla quale il Pretore statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2);
che la necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a una delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere la tassa di giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);
che non si attribuiscono invece ripetibili alla reclamante, da una parte perché non ha formulato alcuna richiesta (motivata) al ri-guardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), e dallaltra poiché lart. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non anche spese ripetibili (tra altre: sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5);
che le spese di prima sede e le ripetibili sono annullate con il resto della sentenza impugnata e saranno nuovamente fissate dal Pretore con la nuova decisione (solo dietro richiesta esplicita e motivata della parte vittoriosa, trattandosi delle ripetibili);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 18'104.20, non raggiunge la soglia difr. 30'000. ai fini dellart. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
pronuncia: 1.Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Pretore per nuovo giudizio previaassegnazione al convenuto di un nuovo termine per presentare osservazioni scritte o convocazione delle parti a unudienza.
2.Non si riscuotono spese processuali. Fatta salva la compensazione con eventuali altri suoi debiti, lanticipo di fr. 400. è restituito a RE 1.
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).