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Incarto n.14.2019.91
Lugano
30 agosto 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella causa 40/C/19/S (rigetto provvisorio dellopposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 11 febbraio 2019 da
RE 1
contro
CO 1
che, infatti,in virtù dellart. 82 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dellopposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che lescusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2);
che la procedura di rigetto è una procedura documentale(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare lesistenza del credito posto in esecuzione bensì lesistenza di un titolo esecutivo;
che non avendo il reclamante prodotto alcun riconoscimento del debito posto in esecuzione in virtù dellart. 82 cpv. 1 LEF firmato dalla CO 1, il Giudice di pace non poteva far altro che respingere listanza;
che la decisione di rigetto provvisorio dispiega comunque solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto allesistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3);
che il pronunciato, quindi, non priva il reclamante del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema dindennità dinconvenienza, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
pronuncia:1.Il reclamo è irricevibile.
;
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).