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14.2019.91

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Irricevibilità del reclamo non motivato

Ticino · 2019-08-30 · Italiano TI
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Incarto n.14.2019.91

Lugano

30 agosto 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella causa 40/C/19/S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 11 febbraio 2019 da

RE 1

contro

CO 1

che, infatti,in virtù dell’art. 82 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2);

che la procedura di rigetto è una procedura documentale(Akten­prozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo;

che non avendo il reclamante prodotto alcun riconoscimento del debito posto in esecuzione in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF firmato dalla CO 1, il Giudice di pace non poteva far altro che respingere l’istanza;

che la decisione di rigetto provvisorio dispiega comunque solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3);

che il pronunciato, quindi, non priva il reclamante del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema d’indennità d’inconvenienza, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

pronuncia:1.Il reclamo è irricevibile.

–   ;

–

.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).