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14.2019.73

Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese processuali, multa e spese di diffida. Verifica del carattere esecutivo dei titoli prodotti

Ticino · 2019-05-27 · Italiano TI
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Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese processuali, multa e spese di diffida. Verifica del carattere esecutivo dei titoli prodotti

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.05.2019 14.2019.73

Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese processuali, multa e spese di diffida. Verifica del carattere esecutivo dei titoli prodotti

Incarto n. 14.2019.73 Lugano 27 maggio 2019 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Villa statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nelle cause __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promosse con istanze 30 gennaio 2019 rispettivamente da CO 1, __________ (rappresentata dallo __________, __________) CO 2, __________ (rappresentato dalla __________, __________) contro RE 1 giudicando sul reclamo del 4 aprile 2019 presentato da RE 1 contro le decisioni emesse il 18 marzo 2019 dal Giudice di pace; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 agosto 2018, il CO 2 ha escusso RE 1 per l’incasso di spese processuali di complessivi fr. 1'600.– poste a suo carico in due decisioni emesse nel 2017 dal Bezirksgericht e dall’Oberge­­richt di __________; che sulla scorta del precetto esecutivo

n. __________ emesso il 7 di­cembre 2018 sempre dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’in­­casso di una fattura fr. 475.– oltre agli interessi del 5% dal 9 ottobre 2018, di una multa di fr. 40.– e di spese di diffida di fr. 20.–; che statuendo con due decisioni del 18 marzo 2019, il Giudice di pace ha accolto le istanze presentate sia dal CO 2 sia dalla CO 1 e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali rispettivamente di fr. 191.50 nella prima causa e di fr. 182.– nella seconda; che contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 aprile 2019; che invitato ad anticipare le spese processuali presumibili per la sede di reclamo, il 20 aprile 2019 egli ha formulato istanza di gratuito patrocinio; che il reclamante fa valere che un’opposizione può essere rigettata in via definitiva solo se non è più invocabile alcun rimedio giuridico; ch’egli pare così, implicitamente, contestare il passaggio in giudicato delle decisioni invocate dagli istanti; che il reclamante non allega – e ancora meno dimostra – di aver impugnato con successo le dette decisioni; che per quanto attiene alla prima esecuzione, del resto, sulla sentenza dell’Obergericht del 31 ottobre 2017 che respinge il ricorso contro la decisione del Bezirksgericht del 22 febbraio 2017, è apposto il timbro di passaggio in giudicato (doc. 2 accluso alla prima istanza); che gli importi richiesti con la seconda esecuzione risultano, per i due primi, dal dispositivo n. 5 della menzionata decisione del Be­zirksgericht, come visto passata in giudicato, e per il terzo dalla diffida 21 agosto 2018 della seconda istante (doc. 1/7 accluso alla seconda istanza); che la questione della proporzionalità dei “costi contesi” riguarda il merito della controversia, di competenza delle autorità zurighese summenzionate, e non può essere esaminata o riesaminata dal giudice del rigetto, la cui competenza si limita alla verifica del carattere esecutivo delle decisioni prodotte dagli istanti (art. 80 LEF; DTF 132 III 142, consid. 4.1.1); che il reclamo va pertanto respinto, come la domanda di gratuito patrocinio, che d’acchito appariva priva di possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC); che le spese processuali relative al presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante (risulta mantenuto dai genitori e gravato di quattro attestati di carenza di beni) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni pre­lievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'600.– e fr. 535.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Non si riscuotono spese processuali. 3. Notificazione a:

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–   . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).