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14.2019.53

Decisione che ammette il reclamo contro la decisione di reiezione dell'istanza di sequestro. Domanda di revisione

Ticino · 2019-06-06 · Italiano TI
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Incarto n.14.2019.53

REVISIONE

Lugano

14 giugno 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella causa SO.2019.1075 (rifiuto di sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 febbraio 2019 da

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

CO 1

che statuendo con sentenza del 6 giugno 2019, la Camera ha parzialmente accolto il reclamo interposto da RE 1 il 14 marzo 2019 contro la decisione pretorile,ordinando all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di eseguire il sequestro di tutti i valori patrimoniali appartenentia CO 1 presso l’PI 1 el’PI 2 a concorrenza di fr. 1'512'842.10 efr. 51'057.20, oltre agli interessi;

che con l’istanza in esame CO 1 chiede il“riesame/revoca”del sequestro facendo valere sostanzialmente che la decisione impugnata sarebbe in manifesta contraddizione con la sentenza del Tribunale federale del 22 maggio 2019 (6B_306/2019), la quale avrebbe chiarito ogni dubbio in punto alla“non-proprietà e non legittimità di RE 1”;

che l’istante non cita alcun riferimento di legge a sostegno della sua richiesta, ciò che basterebbe già a ritenerla irricevibile;

che volendo anche ipotizzare si tratti di un’istanza di revisione nel senso degli art. 328 segg. CPC, CO 1 non indica quale motivo di revisione sarebbe dato nella fattispecie;

che ad ogni modo può essere chiesta la revisione solo di decisioni passate in giudicato non solo formalmente ma anche materialmente (DTF 138 III 384 consid. 3.2.1);

che le decisioni emesse in procedure rette dalla LEF di carattere puramente esecutivo oppure principalmente esecutivo con effetti riflessi sul diritto materiale o connesse a una questione pregiudiziale di diritto materiale hanno effetti limitati alla procedura esecutiva o fallimentare in corso se lo stato di fatto resta invariato (DTF 133 III 582 consid. 2.1);

che è quindi irricevibile la domanda di revisione delle decisioni che accolgono l’opposizione al decreto di sequestro (DTF 138 III 384 consid. 3), che respingono l’istanza di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo (sentenza della CEF 14.2011.64 del 1° giugno 2011, RtiD 2012 I 967 n. 40c [massima]) o la accolgono (sentenza della CEF 14.2015 160 del 5 gennaio 2016, RtiD 2016 II 654 n. 44c) o che respingono l’istanza di fallimento (sentenza della CEF 14.2018.35 dell’8 giugno 2018 consid. 2.3);

che in quest’ordine d’idee dev’essere ritenuto parimenti inammissibile la domanda formulata dal debitore sequestrato volta alla revisione del decreto di sequestro siccome egli dispone della via dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), idonea a consentirgli di ottenere un riesame completo della decisione di sequestro;

che ne segue l’inammissibilità dell’istanza di CO 1;

–  __________ CO 1, __________, __________;

–

.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).