Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2019.53
REVISIONE
Lugano
14 giugno 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella causa SO.2019.1075 (rifiuto di sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 febbraio 2019 da
RE 1
(patrocinato dall__________ PA 1, __________)
contro
CO 1
che statuendo con sentenza del 6 giugno 2019, la Camera ha parzialmente accolto il reclamo interposto da RE 1 il 14 marzo 2019 contro la decisione pretorile,ordinando allUfficio desecuzione di Lugano di eseguire il sequestro di tutti i valori patrimoniali appartenentia CO 1 presso lPI 1 elPI 2 a concorrenza di fr. 1'512'842.10 efr. 51'057.20, oltre agli interessi;
che con listanza in esame CO 1 chiede ilriesame/revocadel sequestro facendo valere sostanzialmente che la decisione impugnata sarebbe in manifesta contraddizione con la sentenza del Tribunale federale del 22 maggio 2019 (6B_306/2019), la quale avrebbe chiarito ogni dubbio in punto allanon-proprietà e non legittimità di RE 1;
che listante non cita alcun riferimento di legge a sostegno della sua richiesta, ciò che basterebbe già a ritenerla irricevibile;
che volendo anche ipotizzare si tratti di unistanza di revisione nel senso degli art. 328 segg. CPC, CO 1 non indica quale motivo di revisione sarebbe dato nella fattispecie;
che ad ogni modo può essere chiesta la revisione solo di decisioni passate in giudicato non solo formalmente ma anche materialmente (DTF 138 III 384 consid. 3.2.1);
che le decisioni emesse in procedure rette dalla LEF di carattere puramente esecutivo oppure principalmente esecutivo con effetti riflessi sul diritto materiale o connesse a una questione pregiudiziale di diritto materiale hanno effetti limitati alla procedura esecutiva o fallimentare in corso se lo stato di fatto resta invariato (DTF 133 III 582 consid. 2.1);
che è quindi irricevibile la domanda di revisione delle decisioni che accolgono lopposizione al decreto di sequestro (DTF 138 III 384 consid. 3), che respingono listanza di rigetto dellopposizione al precetto esecutivo (sentenza della CEF 14.2011.64 del 1° giugno 2011, RtiD 2012 I 967 n. 40c [massima]) o la accolgono (sentenza della CEF 14.2015 160 del 5 gennaio 2016, RtiD 2016 II 654 n. 44c) o che respingono listanza di fallimento (sentenza della CEF 14.2018.35 dell8 giugno 2018 consid. 2.3);
che in questordine didee devessere ritenuto parimenti inammissibile la domanda formulata dal debitore sequestrato volta alla revisione del decreto di sequestro siccome egli dispone della via dellopposizione al sequestro (art. 278 LEF), idonea a consentirgli di ottenere un riesame completo della decisione di sequestro;
che ne segue linammissibilità dellistanza di CO 1;
__________ CO 1, __________, __________;
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).