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14.2019.175

Azione di contestazione della graduatoria. Valore litigioso. Credito ammesso in graduatoria senz’assunzione di prove sulla scorta della compensazione eccepita dalla massa

Ticino · 2020-02-21 · Italiano TI
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Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 CPC impongono all’appellante di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1).

E. 1.4 La legittimazione dell’appellante deriva dalla sua qualità di cessionaria delle pretese della massa a norma dell’art. 260 LEF, posto che tramite atto di cessione del 18 settembre 2019, accluso all’ap­­pello, l’amministrazione del fallimento PI 1 le ha ceduto il diritto d’impugnare la sentenza del Pretore oggetto del ricorso in esame.

E. 2 Nella decisione impugnata, il Pretore ha dapprima premesso che incombe al creditore dimostrare l’esistenza, l’esigibilità, l’ammon­­tare e “la giusta collocazione” del credito oggetto di causa e che, per contro, incombe alla massa sollevare e dimostrare le eccezioni, compresa quella di compensazione. Ha poi constatato che l’attrice ha sostenuto di vantare un credito di fr. 504'147.92 nei confronti della convenuta, illustrandone nei propri allegati “la cau­sa e i motivi e le diverse voci costitutive” . Visto che la convenuta in sede di risposta non lo ha contestato, anzi lo ha implicitamente riconosciuto ponendo in compensazione un proprio credito, il Pretore ha ritenuto assodata l’esistenza del credito dell’attrice. A sua mente la AO 1 ha altresì “ben illustrato” che la pretesa di fr. 853'249.20 vantata dalla fallita nei suoi confronti ammontereb­be in realtà a soli fr. 470'118.69, e ciò mediante “precise allegazio­ni” e avendone “espressamente e partitamente specificato tutti i motivi e le ragioni” . A fronte di ciò, il primo giudice ha rilevato che la convenuta si è limitata invece a un rinvio generico alla contro pretesa fatta valere nei confronti dell’attrice con la lettera del 21 dicembre 2016, omettendo di prendere posizione sulle specifiche motivazioni dell’attrice e per di più di notificare i mezzi di prova a sostegno della propria pretesa. Accertata l’esistenza di un credito di fr. 504'147.92 dell’attrice nei confronti della convenuta e di un credito di fr. 470'118.69 della convenuta nei confronti dell’attrice, il Pretore ha ordinato in favore di quest’ultima l’iscrizione in terza clas­se della differenza di fr. 34'029.23 tra i due crediti.

E. 3 Nell’appello la AP 1 sostiene anzitutto che il giudice di pri­me cure a torto ha considerato che la convenuta dovesse notificare mezzi di prova a sostegno del credito di fr. 853'249.20, dal momento che l’attrice non ha mai contestato il valore di tale pretesa, ma ha semplicemente eccepito la compensazione con crediti da lei vantati. In realtà, come giustamente rilevato dal Pretore, l’attrice ha spiegato nella petizione (pagg. 16-18) i motivi per cui tale credito ammonterebbe a fr. 470'118.69 invece di fr. 853'249.20. Ne discende che, in tutta evidenza, la stessa ha in tal modo riconosciuto di essere debitrice nei confronti della convenuta per fr. 470'118.69 e non per fr. 853'249.20.

E. 4 In secondo luogo – sostiene l’appellante – anche ammettendo (ma non concedendo) che il credito provato dalla massa sia di soli fr. 470'118.69, le pretese vantate dall’attrice che eccedono tale importo “non sono per nulla provate” , di modo che il Pretore non poteva riconoscerle un saldo di fr. 34'029.23, specie dopo avere giustamente rilevato che incombe all’attore dimostrare l’esistenza, l’esigibilità e il grado del credito da lui insinuato. L’appellante lamenta in particolare il fatto che l’attrice non ha provato né l’esi­stenza né l’imputabilità dei ritardi sui quali essa fonda la penale e dei difetti all’origine del credito per minor valore delle opere, riparazioni e altri danni.

E. 4.1 Ora, a sostegno delle proprie allegazioni la AO 1 ha proposto diversi mezzi di prova. Oltre all’assunzione di documenti, essa ha chiesto in sede di petizione l’assunzione d’interrogatori, deposizioni di parte, audizioni testimoniali e perizie. All’udienza del 20 agosto 2019, tuttavia, il Pretore ha respinto l’acquisizione di tali prove in quanto “ininfluenti ai fini di causa” siccome “la convenuta non ha contestato il credito di fr. 504'147.92 dell’attrice. Al contrario, dichiarando la sua intenzione di compensare con un proprio credito lo ha espressamente riconosciuto” .

E. 4.2 Così agendo, il Pretore si è giustamente basato sulla risposta del­la convenuta, che si è limitata a confermare la decisione di contestazione del credito di fr. 54'497.38 insinuato dall’attrice (doc. C) “in quanto oggetto di contro pretesa” della PI 1 di fr. 853'249.20 (doc. E). In effetti, nell’eccepire la compensazione senza riserva alcuna, ovvero non a titolo sussidiario per il caso in cui il credito invocato dalla controparte venisse accertato dal giudice, la convenuta ha riconosciuto tale credito ( Jeandin in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2 a ed. 2012, n. 20 ad art. 120 CO e n. 1 ad art. 124 CO, Pierre Engel , Traité des obligations en droit suisse, 2 a ed., 1997, pag. 676). I fatti all’origine del credito dell’at­trice risultavano così accertati, ciò che rendeva senza oggetto l’as­­sunzione di prove (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario ). La sentenza impugnata resiste quindi alla critica e l’appello va respinto.

E. 5 La tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la convenuta non avendo dovuto presentare osservazioni all’appello.

E. 6 Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 47'000.– (v. sopra consid. 1.1.2) , raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini del­l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. L’appello è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico. 3 .   Notificazione a:

–     ;

–   . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.14.2019.175

Lugano

21 febbraio 2020

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causaOR.2019.12(graduatoria del fallimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 14 marzo 2019 dalla

AO 1, __________

contro

PI 1, __________

giudicando sull’appello23 settembre 2019contro la decisione emessa 21 agosto 2019 dal Pretore presentato dalla

AP 1, __________

pronuncia:1.L’appello è respinto.

–     ;

–   .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).