Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Notificazione a: –;
– Ufficio del registro di commercio, Via Tognola 7, Biasca. Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2016.101
Lugano
19 settembre 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella causa n. 0014-2016-S (rigetto definitivo dellopposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giornico promossa con istanza 1° marzo 2016 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dallUfficio del registro di commercio, Biasca)
contro
RE 1
2.2Dal fascicolo processuale in esame risulta che il Giudice di pace ha optato per una procedura scritta e ha quindi notificato alla convenuta listanza di rigetto definitivo 1° marzo 2016 invitandola con ordinanza del 9 marzo 2016 a presentare le proprie osservazioni, memoriale che a sua volta è stato intimato allistante assegnandole un termine per la replica. Linteressato ha proposto tempestivamente un allegato di replica nel quale in riferimento alleccezione di avvenuto pagamento sollevata dallescussa sostiene che tale pagamento è avvenuto nellambito di unaltra pratica. Ora, la replica non è stata notificata alla convenuta prima dellemanazione della sentenza impugnata, ciò che non le dato loccasione di valutare lopportunità di una sua eventuale duplica. Non può quindi esservi dubbio sul fatto che il suo diritto di essere sentito è stato violato in modo flagrante (v. sentenze della CEF 14.2015.85 del 25 agosto 2015 consid. 4 e 14.2012.197 del 16 gennaio 2013 consid. 3), tanto più che il Giudice di pace ha fondato il suo giudizio proprio sulle allegazioni espresse dallistante nella replica.
2.3La violazione del diritto di essere sentito implica di principio lannullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti ad unautorità di ricorso con stesso potere di cognizione dellautorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3). Nel caso specifico la Camera non può quindi sanare la lesione del diritto di essere sentito della convenuta, poiché essa censura lapprezzamento dei fatti operato dal primo giudice in merito alleccezione di pagamento, sul quale la Camera ha una cognizione limitata, potendo intervenire solo in caso di errore manifesto (art. 320 lett. b CPC), la reclamante postula espressamente lannullamento della sentenza impugnata e la causa non può ritenersi matura per il giudizio (nel senso dellart. 327 cpv. 3 lett. b CPC), siccome listruttoria non è ancora terminata.
A questo proposito, il Giudice di pace dovràdovrà notificare alla RE 1 la replicadel 5 aprile 2016e scegliere se concederle un termine per presentare una duplica scritta o se convocare le parti a unudienza. La seconda soluzione ha il vantaggio di accelerare la procedura (evitando al giudice di dover notificare alla controparte uneventuale duplica e possibili ulteriori scritti) e di permettere, occorrendo, una conciliazione, fermo restando che se le parti dovessero giungere a una transazione, la stessa dovrà essere redatta sul verbale delludienza o su un documento separato cui rinvia il verbale, e le parti lo dovranno firmare, così da consentire al giudice di stralciare la causa dal ruolo (art. 241 CPC)(v. già citatasentenza della CEF 14.2015.85consid. 6).
pronuncia:1.Il reclamo è accolto nel senso che la sentenza impugnata è annullata e la causa è retrocessa alla Giudicatura di pace del circolo di Giornico affinché completi listruttoria ed emani un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2.Non si riscuotono spese processuali. Lanticipo di fr. 140. è restituito alla RE 1. Non si assegnano ripetibili.
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Ufficio del registro di commercio, Via Tognola 7, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallart. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).