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14.2015.95

Rigetto definitivo dell’opposizione. Pronuncia dopo l’apertura del fallimento dell’escusso. Nullità

Ticino · 2015-06-18 · Italiano TI
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Rigetto definitivo dell’opposizione. Pronuncia dopo l’apertura del fallimento dell’escusso. Nullità

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.06.2015 14.2015.95

Rigetto definitivo dell’opposizione. Pronuncia dopo l’apertura del fallimento dell’escusso. Nullità

Incarto n. 14.2015.95 Lugano 18 giugno 2015 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Simoni statuendo quale giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 9 marzo 2015 da Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro RE 1 giudicando sul reclamo del 12 maggio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 aprile 2015 dal Giudice di pace; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 ottobre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 349.80, indicando quale titolo di credito una “fattura istituto cantonale di patologia dip. della sanità e della socialità” del 4 settembre 2013; che il 6 febbraio 2015, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato l’autofallimento di RE 1; che ciò nonostante, avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 9 marzo 2015 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano; che statuendo con decisione 23 aprile 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 55.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’i­stan­te; che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 maggio 2015, facendo valere che il credito posto in esecuzione rientra nel suo fallimento e scusandosi per non essersi presentato all’udienza indetta dal Giudice di pace, poiché era ricoverato all’ospedale Civico in seguito a un arresto cardiaco; che il 29 maggio 2015 l’Ufficio dei fallimenti di Lugano ha pubblicato l’apertura del fallimento di RE 1 in procedura sommaria (FUSC n. __________/2015); che per economia di procedura, stante la chiarezza della situazione giuridica e l’esiguità dell’importo posto in esecuzione, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni; che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso; che la questione della tempestività del reclamo può rimanere indecisa, siccome con l’apertura dell’(auto) fallimento l’esecuzione oggetto della causa in esame si è estinta (art. 206 cpv. 1 LEF), sicché la sentenza impugnata, pronunciata durante il fallimento, va d’ufficio considerata nulla (DTF 93 III 59 consid. 3; R omy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005,

n. 8 ad art. 206 LEF); che il reclamo va quindi accolto e la sentenza impugnata dichiarata nulla; che visto la situazione finanziaria verosimilmente difficile del reclamante, si giustifica di rinunciare a prelevare spese processuali, la cui riscossione rischierebbe di tradursi per la collettività pubblica in spese supplementari; che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 349.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è dichiarata nulla. 2. Non si riscuotono spese processuali. 3. Notificazione a:

–;

–  . Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).