Rigetto definitivo dell’opposizione
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 Per abbondanza, va inoltre ricordato che, contrariamente a quanto sostiene il reclamante, nella procedura sommaria l’onere di rendere verosimile il non ritorno a miglior fortuna grava sull’escusso (sentenza del Tribunale federale 5A_167/2010 del 27 aprile 2010, consid. 2.1), l’autore citato dal reclamante a sostegno della tesi contraria riferendosi in realtà alla procedura ordinaria (T rezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 359). D’altronde, il Pretore non poteva considerare la documentazione inviatagli dall’escusso dopo l’udienza senza che fosse stato autorizzato a farlo e senza dimostrare di essere stato oggettivamente impedito a farlo già all’udienza (art. 229 CPC per analogia).
E. 3 Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.10.2015 14.2015.172
Rigetto definitivo dell’opposizione
Incarto n. 14.2015.172 Lugano 6 ottobre 2015 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta dei giudici: Jaques, presidente Walser e Grisanti vicecancelliere: Cortese statuendo nella causa SO.2015.1715 (opposizione per non ritorno a miglior fortuna) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, avviata con la comunicazione 14 aprile 2015 dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano relativa all’esecuzione promossa da CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,) contro RE 1 giudicando sul reclamo del 14 settembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 settembre 2015 dal Pretore; ritenuto in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 marzo 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di un attestato di carenza di beni di fr. 8'208.– e di un credito per “morosità” di fr. 583.50. B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo per non ritorno a miglior fortuna, il 14 aprile 2015 l’UE ha trasmesso alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, un esemplare del precetto esecutivo per le sue incombenze . C. All’udienza di discussione del 7 settembre 2015, l’escusso ha confermato di non essere ritornato a miglior fortuna mentre l’escutente ha chiesto di essere autorizzato a proseguire l’esecuzione. D. Statuendo con decisione 11 settembre 2015, il Pretore non ha ammesso l’opposizione interposta dall’escusso, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 300.– a favore dell’escutente. E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 settembre 2015 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’“esonero di qualsiasi anticipo spese”, e l’ammissione dell’opposizione. Il 21 settembre 2015 il presidente della Camera ha respinto la domanda di esonero dell’anticipo delle spese processuali. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni. Considerando in diritto: 1. Contro la decisione che statuisce sull’opposizione per non ritorno a miglior fortuna secondo la procedura sommaria non è dato alcun mezzo d’impugnazione (art. 265 a cpv. 1, ultimo periodo), se non un reclamo indipendente (art. 110 CPC) limitato al solo dispositivo sulle spese e le ripetibili (DTF 138 III 131, consid. 2.2; sentenze della CEF 14.2014.99 del 16 maggio 2014 e 14.2014.34 del 13 gennaio 2015, consid. 1), così come sulla questione dell’assistenza giudiziaria (art. 121 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC; Bühler in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 42 ad art. 122 CPC). Altre censure possono essere fatte valere soltanto con l’azione ordinaria di contestazione del ritorno a miglior fortuna davanti al giudice del luogo dell’esecuzione, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione sull’opposizione (art. 265 a cpv. 4 LEF), come peraltro chiaramente indicato in fondo alla sentenza impugnata. Il reclamo in esame è pertanto irricevibile. 2. Per abbondanza, va inoltre ricordato che, contrariamente a quanto sostiene il reclamante, nella procedura sommaria l’onere di rendere verosimile il non ritorno a miglior fortuna grava sull’escusso (sentenza del Tribunale federale 5A_167/2010 del 27 aprile 2010, consid. 2.1), l’autore citato dal reclamante a sostegno della tesi contraria riferendosi in realtà alla procedura ordinaria (T rezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 359). D’altronde, il Pretore non poteva considerare la documentazione inviatagli dall’escusso dopo l’udienza senza che fosse stato autorizzato a farlo e senza dimostrare di essere stato oggettivamente impedito a farlo già all’udienza (art. 229 CPC per analogia). 3. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'791.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).