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14.2013.164

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Cessione del credito confermata dal tutore dell'escusso

Ticino · 2014-08-22 · Italiano TI
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Rigetto provvisorio dell'opposizione. Cessione del credito confermata dal tutore dell'escusso

Erwägungen (1 Absätze)

E. 48 lett. e n. 1 LOG)

.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 1° ottobre 2013 contro la sentenza notificata al patrocinatore

dell’escussa il 23 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

La

reclamante si duole del fatto che il Pretore non si sia espresso, con un’ordinanza

sulle prove nel senso dell’art. 154 CPC, sulla sua richiesta di richiamo dell’incarto

della Pretura del Distretto di Bellinzona (n. __________) nella causa di

disconoscimento di debito da lei promossa in una precedente esecuzione (n. __________)

di CO 1, tendente all’incasso di fr. 60'000.– per gli interessi del mutuo

scaduti dal 2004 al 2008, né sul richiamo dell’incarto della II Camera civile

del Tribunale d’appello (n. __________) relativo all’appello interposto dalla

qui reclamante contro la sentenza del 25 settembre 2012 emanata nella causa di

disconoscimento di debito. Il Pretore – a mente della reclamante – avrebbe così

statuito sulla base di un incarto “documentariamente incompleto” (reclamo, pag.

2 ad 3). Per la controparte la doglianza è “malvenuta” perché la reclamante,

nel suo allegato del 4 giugno 2013, non ha chiesto particolari misure

istruttorie prima del giudizio e ad ogni modo gli incarti richiamati sono notori

al giudice e alle parti (osservazioni, pag. 2 ad 3).

A

parte il fatto, però, che l’art. 154 CPC (relativo alle ordinanze sulle prove)

di cui la reclamante invoca la violazione non si applica nelle procedure

sommarie, ad ogni modo non quando le parti, come nella fattispecie, si

riferiscono soltanto a documenti (cfr. B

ohnet

,

in: CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 254 CPC), la reclamante comunque non

menziona le conseguenze di tale presunta irregolarità, e in particolare non

chiede il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio previo richiamo

formale degli incarti in questione. Come le parti ammettono, esse e il Pretore

li hanno del resto implicitamente considerati richiamati. Ai fini del presente

giudizio, tuttavia, si terrà conto solo del doc. n. 34 e del verbale 7 gennaio

2011 contenuto nel plico contrassegnato con il n. 35 dell’incarto AC.2009.15

della Pretura di Bellinzona (integrato nel fascicolo n. __________, a sua volta

parte dell’incarto n. __________ della II Camera civile), gli unici ad

essere stati espressamente citati dall’escussa in prima (osservazioni del 4

giugno 2013) come in seconda istanza (reclamo, pag. 5), e ciò in virtù sia del

principio di celerità che informa le procedure sommarie (cfr. art. 254

cpv. 2 lett. a CPC e

Trezzini

in:

Trezzini/Coc-chi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale

civile svizzero, 2011, pag. 1127 ad 1 in fine) sia dell’art. 180 cpv. 2 CPC, secondo cui la parte, in presenza di un documento voluminoso, deve

specificarne la parte rilevante.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess)

, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito

posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice

verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto accertato che il contratto di

conferma di mutuo (doc. B) costituisce, in via di principio, valido riconoscimento

di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la pretesa posta in esecuzione.

In merito alla legittimazione attiva dell’istante egli ha inoltre ritenuto

verosimile che il “Riconoscimento di debito/cessione di credito” (doc. N), unitamente

alla risoluzione n. __________ della Commissione tutoria regionale 10 di Locarno

del 23 dicembre 2008 (doc. M), verta su una cessione di credito efficace e non

su una semplice procura d’incasso, precisando che il consenso del tutelato M__________

alla cessione sottoscritta dal tutore __________ non era una condizione di

validità della stessa.

3.1

Nel

reclamo RE 1 ribadisce che il “Riconoscimento di debito/cessione di credito”

(doc. N) sul quale l’istante fonda la propria legittimazione attiva rappresenta

una procura d’incasso e non una cessione di credito, per cui alla procedente

sarebbe stata conferita solo la facoltà di "recuperare il rimborso del

mutuo" come rappresentante di M__________ ma non di procedere in nome

proprio.

3.2

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura

privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la

sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve

né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il contratto di mutuo

sottoscritto dal mutuatario costituisce un valido riconoscimento di debito per

il rimborso della somma mutuata e degli interessi, allorquando il creditore ne

dimostra l’esigibilità. Il trasferimento della somma mutuata dev’essere provata

solo nel caso in cui il mutuatario nega di averla ricevuta (DTF 136 III 629

consid. 2 con rimandi;

Staehelin

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2

a

ed. 2010, n. 120 ad art. 82 LEF).

Nel

caso specifico non è contestato – ed è anche pacifico – che il contratto di

conferma di mutuo del 26 giugno 2001 (doc. B), con il quale i fratelli __________,

__________ e RE 1 si sono riconosciuti debitori solidali di fr. 120'000.–-

oltre interessi nei confronti di M__________, costituisce a favore di quest’ultimo

un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la

pretesa posta in esecuzione.

3.3

Come

visto l’escussa contesta però che l’istante sia legittimata ad invocare in nome

proprio il citato titolo per ottenere il rigetto dell’opposizione.

a)

Nel

caso in cui il creditore cambia dopo l’allestimento del riconoscimento di

debito, il nuovo creditore può chiedere il rigetto dell’opposizione, sempre che

dimostri l’avvenuta cessione con documenti. L’atto di cessione dev’essere

pertanto prodotto quale componente del titolo di rigetto, che il giudice deve

verificare d’ufficio (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1;

Staehelin,

op. cit., n. 73 ad art. 82).

b)

Secondo

il testo del “Riconoscimento di debito/cessione di credito” dell’8 gennaio 2009

(doc. N), sottoscritto da __________ quale tutore di M__________, la pretesa di

rimborso del mutuo del 26 giugno 2003 (doc. B) è stata

“riconosciuta di

esclusiva pertinenza della signora CO 1, alla quale la stessa viene quindi

anche formalmente ceduta, in quanto ciò sia necessario, affinché possa

procedere, in proprio nome e conto, al recupero”.

A prescindere dalla ridondanza

del testo non si può seriamente contestare l’avvenuta cessione del credito di M__________

all’istante, che ne è divenuta l’esclusiva titolare, sicché lo può escutere in

nome e per conto proprio. La censura della reclamante è quindi infondata.

3.4

Il

Pretore ha d’altronde giudicato inverosimile la censura di falsità ideologica

dell’atto di cessione eccepita dall’escussa, poiché prima che la Commissione

tutoria regionale 10 di Locarno autorizzasse il tutore a sottoscrivere la

cessione di credito, M__________ era stato sentito sulla questione dal Servizio

psico-sociale di Lugano in presenza del tutore. Che poi lo stesso M__________,

a distanza di quasi un anno, avesse rilasciato al Procuratore pubblico e allo

stesso Pretore dichiarazioni apparentemente discordanti, confermando di avere

consegnato fr. 59'000.– a B__________, ma nulla ai figli di quest’ultimo RE

1, __________ e __________ (verbale d’interrogatorio, doc. 8, e scritto del 25

maggio 2012, doc. 9), per il primo giudice non era atto a inficiare la validità

della cessione né a sostanziare che la stessa fosse stata redatta dal tutore

all’oscuro dell’assistito.

a)

Pur

riconoscendo, in questa sede, che per la sua validità la cessione di credito

(doc. N) non necessitava di essere sottoscritta, oltre che dal suo tutore,

anche da M__________, la reclamante sostiene che il tutore avrebbe comunque

dovuto interpellare il suo pupillo prima di firmare la cessione e in tale

ipotesi quest’ultimo l’avrebbe informato di avere consegnato solo fr. 59'000.–

a B__________ e nulla ai figli di lui.

b)

In

realtà, come accertato dal Pretore, M__________ è stato consultato sulla

questione in presenza del suo tutore dai medici del Servizio psico-sociale di

Lugano, i quali hanno riferito alla Commissione tutoria regionale 10 di Locarno

ch’egli era "ben consapevole di aver avuto un prestito di fr. 120'000

dalla sua ex compagna" (doc. M pag. 1, ultimo paragrafo). D’altronde, la

reclamante non spiega per quale motivo i suoi fratelli e lei si sono dichiarati

debitori solidali di un mutuo di fr. 120'000.– nei confronti di M__________

se davvero essi non avessero ricevuto alcunché da lui. Ad ogni modo la loro

firma sul "contratto di conferma di mutuo" conferisce a tale

documento la qualità di titolo di rigetto provvisorio (sopra ad consid. 3.2).

Anche su questo punto il reclamo è infondato.

4.

Relativamente

all’eccezione di totale estinzione del credito posto in esecuzione sollevata

dalla convenuta, il Pretore non ha disconosciuto che a renderla verosimile sia

di per sé sufficiente la convenzione del 5 novembre 2003 intercorsa tra i

fratelli RE 1 e M__________ (doc. 6), con cui le parti hanno dichiarato di rinunciare

reciprocamente ai propri rispettivi crediti di frs. 120'000.– con interessi

per il M__________ e di frs. 200'000.– per i fratelli __________, __________, RE

1

.

Sennonché – egli ha soggiunto – la genuinità di

tale convenzione appare assai dubbia, non spiegandosi perché se da un canto M__________

ha affermato di non avere mai consegnato l’importo di fr. 120'000.– ai

fratelli __________, dall’altro lo stesso M__________ ha ammesso di avere

un credito di fr. 120'000.– nei confronti di loro, salvo rinunciarvi vista

la concomitante rinuncia di quest’ultimi a una penale di fr. 200'000.–

verso di lui (doc. 6). Senza contare che se il “contratto di conferma di mutuo”

(doc. B), come sostenuto dalla convenuta, era stato “

simulato per

rapporto ai fratelli __________

”, allora anche la rinuncia al credito deve

ritenersi simulata. In queste circostanze il Pretore ha ritenuto più verosimile

l’autenticità (formale e materiale) della conferma di mutuo (doc. B) di quella

della rinuncia al credito (doc. 4, 5 e 6), ricordando che nemmeno il “Preavviso

di comparazione grafotecnica” (doc. Z) e il “Rapporto di accertamento tecnico”

(doc. 7) hanno escluso l’inautenticità materiale dei documenti 4, 5 e 6,

peraltro già ritenuti inattendibili nella causa di disconoscimento di debito.

4.1

Nel

reclamo l’escussa, in sintesi, rimprovera al Pretore di avere valutato

arbitrariamente a favore dell’istante le prove documentarie prodotte e

trascurato completamente quelle richiamate dalla convenuta, giungendo alla

conclusione manifestamente arbitraria della falsità dei doc. 4 a 6.

4.2

All’escusso

incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF

132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni

non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate

in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono

esserci riscontri oggettivi (

Staehelin

,

op. cit., n. 87 seg. ad art. 82). L’estinzione del debito può avvenire anche

tramite annullamento convenzionale del debito ai sensi dell’art. 115 CO.

4.3

Nel

caso specifico non è seriamente contestato che la convenzione conclusa il 5

novembre 2003 tra M__________ da una parte e __________, __________ e RE 1 dall’altra

(doc. 6) in sé renderebbe verosimile l’estinzione del credito posto in esecuzione,

i contraenti avendo rinunciato reciprocamente ai rispettivi crediti (v. sotto

consid. 4.6). Il problema è però di sapere se l’accertamento del Pretore,

secondo cui questo documento e quelli a cui rinvia (i doc. 4 e 5) sono verosimilmente

falsi, è come pretende la reclamante manifestamente errato (giusta l’art. 320

lett. b CPC, v. sopra consid. 1.2).

4.4

Secondo

l’art. 178 CPC incombe alla parte che si prevale di un documento provarne l’autenticità

qualora la stessa sia contestata dalla controparte in modo sufficientemente motivato.

Nella fattispecie, la contestazione dell’autenticità dei documenti 4 a 6 contenuta nella replica può dirsi tale. L’onere della prova (al grado di verosimiglianza

prescritto dall’art. 82 cpv. 2 LEF) spettava pertanto all’escussa. Doveva così,

mediante documenti o altri mezzi di prova immediatamente disponibili,

convincere il giudice che l’autenticità dei documenti 4 e 5 è più verosimile

della loro falsità (per analogia: DTF 132 III 143-4, consid. 4.1.2, con rimandi).

4.5

Al

riguardo la reclamante ricorda anzitutto che l’autenticità della scrittura e

della firma di M__________ sul doc. 5 è stata confermata dal Procuratore

pubblico nel decreto di abbandono (doc. 3) mentre la perizia calligrafica (doc.

7) ha confermato l’autenticità della firma di lui sui doc. 4 e 6. Per lei il

Pretore non si è pronunciato chiaramente sulla questione dell’autenticità delle

firme apposte sui documenti in questione, limitandosi a ritenerli non autentici,

rispettivamente “inattendibili”, “almeno dal punto di vista materiale”, e a rilevare

che le perizie agli atti (doc. Z e 7) non ne hanno escluso l’inautenticità

materiale (sentenza impugnata, pag. 6 ad 9). Da parte sua l’istante contesta la

rilevanza del doc. 5, che non accenna a cifre né a rinuncia alcuna, e sostiene che

sia stato "imposto sotto dettatura in tempi recenti e retrodatato",

mentre qualifica come senza valore la perizia commissionata dalla convenuta

(doc. 7), ritenendo che sia sconfessata dalla perizia della Polizia cantonale

scientifica (doc. Z).

4.6

Prima

di entrare nel merito delle singole censure è utile ricordare in sintesi il

contenuto dei documenti in discussione.

Il

doc. 4 è una convenzione conclusa il 19 agosto 2003 tra M__________ e L__________

SA, in virtù della quale la società promette di aiutare M__________ a ottenere

il rinnovo del permesso per stranieri e quest’ultimo s’impegna a versarle fr. 1619.–

mensili quali oneri sociali e IVA al 7,6%, così come i costi che la società

deve sopportare per la regolare tenuta del rapporto datore di lavoro-dipendente.

La convenzione prevede inoltre una clausola (n. 4) secondo cui M__________ s’impegna

a versare fr. 1'600'000.– a __________ entro “8 + 60” giorni dalla firma della convenzione quale acconto per la compravendita parziale della società __________

S.p.A. Alla clausola è aggiunta la seguente interpolazione redatta con un

carattere diverso a mezzo di una macchina da scrivere:

ritenuto il diritto di compera e penale di Sfr. 200'000.– in

calce

. E in fondo al documento si legge poi che

su richiesta del signor M__________ il signor B. __________

in rappresentanza degli azionisti concede al signor M__________ il diritto di

compera del 50% delle azioni della __________ spa. come al mandato di vendita

in suo possesso e la proroga del pagamento come al punto 4 a 60 giorni, con una penalità di fr. 200'000.– da versare entro 65 giorni da oggi se non viene

esercitato né il diritto di compera né il pagamento di fr. 1'600'000.– ai

signori __________, __________, RE 1

.

Il

doc. 5 è una lettera manoscritta firmata da M__________, indirizzata il 27 ottobre 2003 all’Immobiliare __________ S.p.A. “c/o RE 1”, del seguente tenore:

“Egregio signor __________, con la

presente per informarla che non sono in grado di adempiere al diritto di

compera del 50% delle azioni della __________ S.p.A. come stabilito nella

convenzione del 18 agosto 2003 da me richiesta, non avendo trovato il

finanziamento necessario, appena posso pagherò la relativa penale a chi di dovere”

.

Il

doc. 6 è una convenzione del 5 novembre 2003 conclusa tra M__________ da una

parte e __________, I__________ e RE 1 dall’altra. Richiamati il contratto di

conferma di mutuo del 26 giugno 2003, la convenzione con L__________ SA del 19

agosto 2003 e la conferma di M__________ di non voler esercitare il diritto di

compera e di non essere in grado di versare l’importo pattuito, i contraenti

stipulano quanto segue:

“1) Con la presente

le parti rinunciano reciprocamente ai propri rispettivi crediti di fr. 120'000.–

con interessi per il M__________ e di fr. 200'000.– per i fratelli __________,

__________, RE 1. 2) Di conseguenza i reciproci rapporti di dare avere fra le

parti sono completamente e definitivamente tacitati”

.

4.7

Già

si è detto che sull’autenticità formale delle firme apposte sui doc. 4 a 6 il Pretore non si è pronunciato, avendoli ad ogni modo considerati inattendibili sul piano

materiale. È quindi inutile disquisire sull’autenticità di quelle firme perché

anche se fossero tutte di M__________ i dubbi del Pretore in merito al senso e

alla datazione di quei documenti come pure alla coerenza delle dichiarazioni di

M__________ rimarrebbero immutati.

4.8

Relativamente

all’autenticità materiale dei documenti 4 a 6, la reclamante rimprovera al Pretore di avere considerato solo il contenuto del secondo interrogatorio di M__________

davanti al Procuratore pubblico, del 29 novembre 2010, in occasione del quale egli ha dichiarato che la convenzione conclusa il 19 agosto 2003 con L__________

SA (doc. 4) “non aveva oggettivamente alcun senso di essere se non per evitare

di pagare il debito alla mia ex convivente” (doc. AA), ignorando invece il

precedente verbale del 22 novembre 2010 (doc. 8) e quello successivo del 7

gennaio 2011 (doc. 35 nell’incarto richiamato __________), in cui egli ha

sostanzialmente smentito come “frutto della sua fantasia” quanto da lui

dichiarato all’udienza del 29 novembre 2010. Per la reclamante M__________ ha

rilasciato tali dichiarazioni verosimilmente su pressione dell’istante, come

induce a pensare la lettera 30 novembre 2010 di lui a lei (doc. 34 nell’incarto

richiamato __________). Inoltre, la reclamante fa osservare che tra i documenti

che M__________ dice di avere firmato non nel 2003 ma ulteriormente quando gli

sono stati consegnati da B__________ figura anche la conferma di mutuo (doc.

B), che seguendo la tesi dell’istante sarebbe quindi un falso.

a)

In

realtà nel (primo) verbale del 22 novembre 2010 (doc. 8), M__________ ha

dichiarato di non ricordarsi con esattezza né del contratto di conferma di

mutuo del 26 giugno 2003 (doc. B) né del contratto con L__________ SA del 19

agosto 2003 (doc. 4) e nemmeno della convenzione del 5 novembre 2003 (doc. 6),

spiegando di avere assunto dal 2004 psicofarmaci che gli hanno fatto perdere la

memoria. In merito all’acquisto delle azioni della __________ SpA, egli ha

detto di credere di essere stato usato “non so bene da chi” e di non poter

escludere che i documenti in questione siano stati firmati in date diverse da

quelle figuranti sugli stessi, aggiungendo che ove egli avesse saputo che la società

era fallita non avrebbe mai firmato un contratto d’acquisto, siccome “non ha

senso comperare una società già fallita”. Queste dichiarazioni, all’evidenza,

sono molto più vicine a quelle rilasciate nel secondo interrogatorio (doc. AA)

che non a quelle fatte alla terza udienza del 7 gennaio 2011. Ancorché il Pretore

abbia citato esplicitamente uno solo dei tre verbali, non risulta dagli atti,

di conseguenza, ch’egli abbia accertato in modo manifestamente errato che la

falsità materiale dei documenti 4 a 6, 9 e 10 s’inserisce nel quadro di quanto

dichiarato da M__________ di fronte al Ministero pubblico. Ad ogni modo, nella

migliore delle ipotesi per la reclamante tutte le dichiarazioni, scritte e

orali, di M__________ sarebbero da ritenere inattendibili, in quanto confuse,

contraddittorie e verosimilmente influenzate dai problemi psichici di cui egli

soffre da tempo (risultava, nel 2011, vivere in clinica dal maggio del 2004, cfr. doc.

35 nell’incarto richiamato OA.2009.169).

b)

La

reclamante allude a pressioni che l’istante avrebbe esercitato su M__________

perché rilasciasse le dichiarazioni registrate nel verbale del 29 novembre 2010

(doc. AA), citando una lettera del 30 novembre 2010 da lui indirizzata all’istante

(doc. 34 nell’incarto richiamato __________). La reclamante non spiega però da

quali elementi deduce le presunte pressioni. Lo scritto, semmai, conferma che

all’udienza del giorno precedente egli ha “detto la verità”. Non giova quindi

alla sua tesi.

c)

Certo,

M__________ non ha escluso che anche la conferma del mutuo (doc. B) sia stata

firmata a un’altra data di quella menzionata, ma al di là dei dubbi ch’egli

stesso ha espresso in merito alla propria memoria sta di fatto che i fratelli __________

non hanno mai sostenuto finora di aver firmato la convenzione a una data

diversa di quella indicata né che la loro volontà sia stata viziata da lesione,

errore, dolo o timore ragionevole. Ed essi non hanno fornito alcuna spiegazione

razionale al fatto che si sono riconosciuti debitori solidali nei confronti di

M__________ di fr. 120'000.– pur affermando di non aver mai ricevuto

niente da lui e il loro padre solo fr. 59'000.–. Ancora una volta l’argomentazione

della reclamante cade nel vuoto.

4.9

Oltre

che sulle dichiarazioni contraddittorie di M__________ in merito al proprio

credito di fr. 120'000.–, il Pretore ha fondato i suoi dubbi relativi all’autenticità

materiale dei doc. 4, 5 e 6 anche sul fatto che il diritto di compera del 50%

delle azioni dell’Immobiliare __________ S.p.A., all’origine della penale di fr. 200'000.–,

è stato sottoscritto da M__________ – il 19 agosto 2003 (doc. 4) – a un momento

in cui la società era già stata dichiarata da tempo fallita (o meglio dal 21

gennaio 2002, doc. T). Al riguardo la reclamante sostiene in questa sede che la

convenzione era finalizzata al tentativo di far riaprire in Italia il fallimento

della Immobiliare __________ S.p.A, pagando almeno il 10% dei crediti vecchi e

nuovi, onde salvare il patrimonio immobiliare di notevole valore della stessa.

Presentate per la prima volta in sede di reclamo, queste allegazioni sono però

inammissibili (v. sopra consid. 1.2). Rimangono quindi immutati – e condivisibili

– i motivi di perplessità espressi dal primo giudice in merito alla razionalità

della compravendita di una società fallita da oltre un anno e mezzo.

4.10

Quale

ultimo indizio di “artefazione” il Pretore ha citato il fatto che lo scritto

del 24 febbraio 2004 di M__________ (doc. 10) era stato puntualmente prodotto

agli atti dalla convenuta solo dopo che il “Preavviso di comparazione

grafotecnica” della Polizia Cantonale (doc. Z) aveva evidenziato che sullo

scritto del 27 ottobre 2003 (doc. 5) vi erano delle tracce latenti di uno

scritto datato proprio 24 febbraio 2004, che aveva dato origine a forti e legittimi

dubbi di retrodatazione del doc. 5. Al riguardo la reclamante evidenzia che il

doc. 6 non rinvia al doc. 5, la cui esistenza a suo dire non le era nota né a

suoi fratelli, e contesta che le tracce latenti sul doc. 5 significhino che lo

stesso non è stato redatto il 27 ottobre 2003 (reclamo, pag. 7). Non spiega,

però, come mai su una lettera (doc. 5) che avrebbe dovuto essere nelle mani di

B__________, al quale era indirizzata, siano visibili tracce di uno scritto più

recente (doc. 10) redatto dallo stesso M__________. Anche su questo punto il

reclamo è infondato.

5.

Riassumendo,

la reclamante non è riuscita a dimostrare che i fatti su cui il Pretore si è

fondato per ritenere inverosimile la rinuncia di M__________ al proprio credito

siano stati accertati in modo manifestamente errato o incompleto. Ora, in base

a tali accertamenti non potevano non sorgere al Pretore seri dubbi sull’autenticità

dell’intera operazione sfociata nella pretesa rinuncia di M__________ al

proprio credito, la quale poggia su una convenzione (doc. 4) d’incerta liceità

tra una società e M__________ in merito al rinnovo di un permesso per

stranieri, che mischia sorprendentemente un impegno di quest’ultimo di versare

un acconto di fr. 1'600'000.– a una persona (__________) che non risulta

aver firmato personalmente la convenzione, finalizzato all’acquisto di una

partecipazione in una società fallita, di cui né il prezzo né l’entità sono

precisati nell’atto. L’aggiunta in un secondo tempo di una penale di fr. 200'000.–,

che ha poi offerto la possibilità per i fratelli __________ di estinguere per

compensazione il loro debito nei confronti di M__________, appare perlomeno

singolare, non solo dal punto di vista tipografico. Le dichiarazioni dello

stesso M__________ rilasciate al procuratore pubblico confermano poi i sospetti

sull’autenticità o perlomeno sulla validità della sua pretesa rinuncia.

Legittimo in siffatte circostanze ritenere l’inautenticità dei documenti 4 e 5

più plausibile della loro autenticità, che l’escussa non è pervenuta a rendere

più verosimile come le incombeva (sopra consid. 4.4). Il reclamo è così votato

all’insuccesso.

6.

La

tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 138'000.–,

raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv.

1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:            1.

Il

reclamo di RE 1 è respinto.

2.

La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 500.–, già

anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di RE 1, la quale rifonderà

all’istante fr. 3'000.– per indennità.

3

.  Notificazione

a:

– PA 1;

– PA 2

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente                                                 La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 cpv. 2 e 74 LTF). Il termine è sospeso

durante le ferie giudiziarie.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.08.2014 14.2013.164

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Cessione del credito confermata dal tutore dell'escusso

Incarto n. 14.2013.164 Lugano 22 agosto 2014/jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta dei giudici: Jaques, presidente Walser e Grisanti vicecancelliera : Baur Martinelli statuendo nella causa SO.2013.72 (rigetto provvisorio dell’opposizione) del Pretore del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 22 gennaio 2013 da RE 1 (patrocinata dall’) Contro CO 1 (patrocinata dall’dott. PA 1, __________) giudicando sul reclamo del 1° ottobre 2013 presentato dalla convenuta contro la decisione emessa il 16 settembre 2013 dal Pretore del Distretto di Bellinzona; ritenuto in fatto:                 A Il 26 giugno 2003 RE 1, in solido con i fratelli __________ e __________, da una parte, e M__________ (alias M__________, come sarà indicato in seguito, cfr. doc. M e N) dall’altra, hanno stipulato un “Contratto di conferma di mutuo” con il quale i primi si sono riconosciuti debitori solidali nei confronti di M__________ di fr. 120'000.–, oltre interessi del 10% a partire dal 1° luglio 2003. Con documento separato dello stesso giorno M__________ ha dichiarato di aver sottoscritto il mutuo in qualità di mediatore per conto della sua compagna CO 1, "la quale eroga il mutuo e resta beneficiaria degli interessi semestrali" (doc. E). M__________ è stato sottoposto a tutela (volontaria) a norma dell’art. 372 CC a far tempo dal 18 aprile 2005. B. Successivamente, essendosi vista CO 1 respingere dal Pretore del Distretto di Bellinzona per carenza di legittimazione attiva l’istanza di rigetto dell’opposizione interposta da RE 1 a una sua prima esecuzione intesa all’incasso degli interessi del mutuo (sentenza EF.__________ del 30 settembre 2008, doc. L), si è rivolta al tutore di M__________ e alla Commissione tutoria regionale 10 di Locarno al fine di ottenere il formale riconoscimento della sua qualità di creditrice e, in quanto necessaria, anche la cessione del credito da mutuo. Con risoluzione del 23 dicembre 2008 la Commissione tutoria ha rilasciato l’“autorizzazione a sottoscrivere una cessione di credito” (doc. M), poi formalizzata con la dichiarazione dell’8 gennaio 2009 del tutore (doc. N), del seguente tenore: “ Visto quanto precede, la pretesa di rimborso di detto mutuo viene riconosciuta di esclusiva pertinenza della signora CO 1, alla quale la stessa viene quindi formalmente ceduta, in quanto ciò sia necessario, affinché possa procedere, in proprio nome e conto, al recupero ”. Il ricorso interposto dai fratelli __________ contro la decisione della Commissione tutoria è stato giudicato inammissibile dall’Autorità di vigilanza sulle tutele con decisione dell’11 febbraio 2009 (doc. P). C. Il 2 novembre 2012 CO 1 ha promosso una nuova procedura esecutiva nei confronti di RE 1 (n. 701679-02, doc. A) per l’incasso di fr. 138'000.–, composti dagli interessi da mutuo residui per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2009 e dall’intera somma mutuata di fr. 120'000.– oltre a interessi moratori del 10%. D. Avendo l’escussa interposto tempestiva opposizione, l’istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore del Distretto di Bellinzona. Nelle sue osservazioni del 18 marzo 2013 la convenuta ha concluso per la reiezione dell’istanza. Con replica dell’11 aprile 2013 e duplica del 22 maggio 2013 le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni. Il 27 maggio 2013 l’istante ha inoltrato alcune osservazioni in merito ai documenti (da 7 a 10) prodotti con la duplica, sulle quali la convenuta si è espressa con scritto 4 giugno 2013, chiedendone l’espunzione dall’incarto per irritualità e intempestività. E. Statuendo con decisione del 16 settembre 2013, il Pretore ha accolto l’istanza, ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia di fr. 180.– e le spese di fr. 50.–, oltre a ripetibili per fr. 800.– a favore dell’istante. F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° ottobre 2013 per ottenerne l’annullamento e la conferma dell’opposizione al precetto esecutivo. Il 4 ottobre 2013 il Presidente della Camera vi ha concesso effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 30 ottobre 2013 CO 1 ha chiesto che il reclamo sia dichiarato inammissibile e in ogni caso respinto. Considerando in diritto:              1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) . 1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 1° ottobre 2013 contro la sentenza notificata al patrocinatore dell’escussa il 23 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo. 1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). 1.3 La reclamante si duole del fatto che il Pretore non si sia espresso, con un’ordinanza sulle prove nel senso dell’art. 154 CPC, sulla sua richiesta di richiamo dell’incarto della Pretura del Distretto di Bellinzona (n. __________) nella causa di disconoscimento di debito da lei promossa in una precedente esecuzione (n. __________) di CO 1, tendente all’incasso di fr. 60'000.– per gli interessi del mutuo scaduti dal 2004 al 2008, né sul richiamo dell’incarto della II Camera civile del Tribunale d’appello (n. __________) relativo all’appello interposto dalla qui reclamante contro la sentenza del 25 settembre 2012 emanata nella causa di disconoscimento di debito. Il Pretore – a mente della reclamante – avrebbe così statuito sulla base di un incarto “documentariamente incompleto” (reclamo, pag. 2 ad 3). Per la controparte la doglianza è “malvenuta” perché la reclamante, nel suo allegato del 4 giugno 2013, non ha chiesto particolari misure istruttorie prima del giudizio e ad ogni modo gli incarti richiamati sono notori al giudice e alle parti (osservazioni, pag. 2 ad 3). A parte il fatto, però, che l’art. 154 CPC (relativo alle ordinanze sulle prove) di cui la reclamante invoca la violazione non si applica nelle procedure sommarie, ad ogni modo non quando le parti, come nella fattispecie, si riferiscono soltanto a documenti (cfr. B ohnet, in: CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 254 CPC), la reclamante comunque non menziona le conseguenze di tale presunta irregolarità, e in particolare non chiede il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio previo richiamo formale degli incarti in questione. Come le parti ammettono, esse e il Pretore li hanno del resto implicitamente considerati richiamati. Ai fini del presente giudizio, tuttavia, si terrà conto solo del doc. n. 34 e del verbale 7 gennaio 2011 contenuto nel plico contrassegnato con il n. 35 dell’incarto AC.2009.15 della Pretura di Bellinzona (integrato nel fascicolo n. __________, a sua volta parte dell’incarto n. __________ della II Camera civile), gli unici ad essere stati espressamente citati dall’escussa in prima (osservazioni del 4 giugno 2013) come in seconda istanza (reclamo, pag. 5), e ciò in virtù sia del principio di celerità che informa le procedure sommarie (cfr. art. 254 cpv. 2 lett. a CPC e Trezzini in: Trezzini/Coc-chi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 1127 ad 1 in fine) sia dell’art. 180 cpv. 2 CPC, secondo cui la parte, in presenza di un documento voluminoso, deve specificarne la parte rilevante. 2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). 3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto accertato che il contratto di conferma di mutuo (doc. B) costituisce, in via di principio, valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la pretesa posta in esecuzione. In merito alla legittimazione attiva dell’istante egli ha inoltre ritenuto verosimile che il “Riconoscimento di debito/cessione di credito” (doc. N), unitamente alla risoluzione n. __________ della Commissione tutoria regionale 10 di Locarno del 23 dicembre 2008 (doc. M), verta su una cessione di credito efficace e non su una semplice procura d’incasso, precisando che il consenso del tutelato M__________ alla cessione sottoscritta dal tutore __________ non era una condizione di validità della stessa. 3.1 Nel reclamo RE 1 ribadisce che il “Riconoscimento di debito/cessione di credito” (doc. N) sul quale l’istante fonda la propria legittimazione attiva rappresenta una procura d’incasso e non una cessione di credito, per cui alla procedente sarebbe stata conferita solo la facoltà di "recuperare il rimborso del mutuo" come rappresentante di M__________ ma non di procedere in nome proprio. 3.2 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il contratto di mutuo sottoscritto dal mutuatario costituisce un valido riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata e degli interessi, allorquando il creditore ne dimostra l’esigibilità. Il trasferimento della somma mutuata dev’essere provata solo nel caso in cui il mutuatario nega di averla ricevuta (DTF 136 III 629 consid. 2 con rimandi; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 120 ad art. 82 LEF). Nel caso specifico non è contestato – ed è anche pacifico – che il contratto di conferma di mutuo del 26 giugno 2001 (doc. B), con il quale i fratelli __________, __________ e RE 1 si sono riconosciuti debitori solidali di fr. 120'000.–- oltre interessi nei confronti di M__________, costituisce a favore di quest’ultimo un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la pretesa posta in esecuzione. 3.3 Come visto l’escussa contesta però che l’istante sia legittimata ad invocare in nome proprio il citato titolo per ottenere il rigetto dell’opposizione. a) Nel caso in cui il creditore cambia dopo l’allestimento del riconoscimento di debito, il nuovo creditore può chiedere il rigetto dell’opposizione, sempre che dimostri l’avvenuta cessione con documenti. L’atto di cessione dev’essere pertanto prodotto quale componente del titolo di rigetto, che il giudice deve verificare d’ufficio (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1; Staehelin, op. cit., n. 73 ad art. 82). b) Secondo il testo del “Riconoscimento di debito/cessione di credito” dell’8 gennaio 2009 (doc. N), sottoscritto da __________ quale tutore di M__________, la pretesa di rimborso del mutuo del 26 giugno 2003 (doc. B) è stata “riconosciuta di esclusiva pertinenza della signora CO 1, alla quale la stessa viene quindi anche formalmente ceduta, in quanto ciò sia necessario, affinché possa procedere, in proprio nome e conto, al recupero”. A prescindere dalla ridondanza del testo non si può seriamente contestare l’avvenuta cessione del credito di M__________ all’istante, che ne è divenuta l’esclusiva titolare, sicché lo può escutere in nome e per conto proprio. La censura della reclamante è quindi infondata. 3.4 Il Pretore ha d’altronde giudicato inverosimile la censura di falsità ideologica dell’atto di cessione eccepita dall’escussa, poiché prima che la Commissione tutoria regionale 10 di Locarno autorizzasse il tutore a sottoscrivere la cessione di credito, M__________ era stato sentito sulla questione dal Servizio psico-sociale di Lugano in presenza del tutore. Che poi lo stesso M__________, a distanza di quasi un anno, avesse rilasciato al Procuratore pubblico e allo stesso Pretore dichiarazioni apparentemente discordanti, confermando di avere consegnato fr. 59'000.– a B__________, ma nulla ai figli di quest’ultimo RE 1, __________ e __________ (verbale d’interrogatorio, doc. 8, e scritto del 25 maggio 2012, doc. 9), per il primo giudice non era atto a inficiare la validità della cessione né a sostanziare che la stessa fosse stata redatta dal tutore all’oscuro dell’assistito. a) Pur riconoscendo, in questa sede, che per la sua validità la cessione di credito (doc. N) non necessitava di essere sottoscritta, oltre che dal suo tutore, anche da M__________, la reclamante sostiene che il tutore avrebbe comunque dovuto interpellare il suo pupillo prima di firmare la cessione e in tale ipotesi quest’ultimo l’avrebbe informato di avere consegnato solo fr. 59'000.– a B__________ e nulla ai figli di lui. b) In realtà, come accertato dal Pretore, M__________ è stato consultato sulla questione in presenza del suo tutore dai medici del Servizio psico-sociale di Lugano, i quali hanno riferito alla Commissione tutoria regionale 10 di Locarno ch’egli era "ben consapevole di aver avuto un prestito di fr. 120'000 dalla sua ex compagna" (doc. M pag. 1, ultimo paragrafo). D’altronde, la reclamante non spiega per quale motivo i suoi fratelli e lei si sono dichiarati debitori solidali di un mutuo di fr. 120'000.– nei confronti di M__________ se davvero essi non avessero ricevuto alcunché da lui. Ad ogni modo la loro firma sul "contratto di conferma di mutuo" conferisce a tale documento la qualità di titolo di rigetto provvisorio (sopra ad consid. 3.2). Anche su questo punto il reclamo è infondato. 4. Relativamente all’eccezione di totale estinzione del credito posto in esecuzione sollevata dalla convenuta, il Pretore non ha disconosciuto che a renderla verosimile sia di per sé sufficiente la convenzione del 5 novembre 2003 intercorsa tra i fratelli RE 1 e M__________ (doc. 6), con cui le parti hanno dichiarato di rinunciare “ reciprocamente ai propri rispettivi crediti di frs. 120'000.– con interessi per il M__________ e di frs. 200'000.– per i fratelli __________, __________, RE 1 ” . Sennonché – egli ha soggiunto – la genuinità di tale convenzione appare assai dubbia, non spiegandosi perché se da un canto M__________ ha affermato di non avere mai consegnato l’importo di fr. 120'000.– ai fratelli __________, dall’altro lo stesso M__________ ha ammesso di avere un credito di fr. 120'000.– nei confronti di loro, salvo rinunciarvi vista la concomitante rinuncia di quest’ultimi a una penale di fr. 200'000.– verso di lui (doc. 6). Senza contare che se il “contratto di conferma di mutuo” (doc. B), come sostenuto dalla convenuta, era stato “ simulato per rapporto ai fratelli __________ ”, allora anche la rinuncia al credito deve ritenersi simulata. In queste circostanze il Pretore ha ritenuto più verosimile l’autenticità (formale e materiale) della conferma di mutuo (doc. B) di quella della rinuncia al credito (doc. 4, 5 e 6), ricordando che nemmeno il “Preavviso di comparazione grafotecnica” (doc. Z) e il “Rapporto di accertamento tecnico” (doc. 7) hanno escluso l’inautenticità materiale dei documenti 4, 5 e 6, peraltro già ritenuti inattendibili nella causa di disconoscimento di debito. 4.1 Nel reclamo l’escussa, in sintesi, rimprovera al Pretore di avere valutato arbitrariamente a favore dell’istante le prove documentarie prodotte e trascurato completamente quelle richiamate dalla convenuta, giungendo alla conclusione manifestamente arbitraria della falsità dei doc. 4 a 6. 4.2 All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82). L’estinzione del debito può avvenire anche tramite annullamento convenzionale del debito ai sensi dell’art. 115 CO. 4.3 Nel caso specifico non è seriamente contestato che la convenzione conclusa il 5 novembre 2003 tra M__________ da una parte e __________, __________ e RE 1 dall’altra (doc. 6) in sé renderebbe verosimile l’estinzione del credito posto in esecuzione, i contraenti avendo rinunciato reciprocamente ai rispettivi crediti (v. sotto consid. 4.6). Il problema è però di sapere se l’accertamento del Pretore, secondo cui questo documento e quelli a cui rinvia (i doc. 4 e 5) sono verosimilmente falsi, è come pretende la reclamante manifestamente errato (giusta l’art. 320 lett. b CPC, v. sopra consid. 1.2). 4.4 Secondo l’art. 178 CPC incombe alla parte che si prevale di un documento provarne l’autenticità qualora la stessa sia contestata dalla controparte in modo sufficientemente motivato. Nella fattispecie, la contestazione dell’autenticità dei documenti 4 a 6 contenuta nella replica può dirsi tale. L’onere della prova (al grado di verosimiglianza prescritto dall’art. 82 cpv. 2 LEF) spettava pertanto all’escussa. Doveva così, mediante documenti o altri mezzi di prova immediatamente disponibili, convincere il giudice che l’autenticità dei documenti 4 e 5 è più verosimile della loro falsità (per analogia: DTF 132 III 143-4, consid. 4.1.2, con rimandi). 4.5 Al riguardo la reclamante ricorda anzitutto che l’autenticità della scrittura e della firma di M__________ sul doc. 5 è stata confermata dal Procuratore pubblico nel decreto di abbandono (doc. 3) mentre la perizia calligrafica (doc.

7) ha confermato l’autenticità della firma di lui sui doc. 4 e 6. Per lei il Pretore non si è pronunciato chiaramente sulla questione dell’autenticità delle firme apposte sui documenti in questione, limitandosi a ritenerli non autentici, rispettivamente “inattendibili”, “almeno dal punto di vista materiale”, e a rilevare che le perizie agli atti (doc. Z e 7) non ne hanno escluso l’inautenticità materiale (sentenza impugnata, pag. 6 ad 9). Da parte sua l’istante contesta la rilevanza del doc. 5, che non accenna a cifre né a rinuncia alcuna, e sostiene che sia stato "imposto sotto dettatura in tempi recenti e retrodatato", mentre qualifica come senza valore la perizia commissionata dalla convenuta (doc. 7), ritenendo che sia sconfessata dalla perizia della Polizia cantonale scientifica (doc. Z). 4.6 Prima di entrare nel merito delle singole censure è utile ricordare in sintesi il contenuto dei documenti in discussione. Il doc. 4 è una convenzione conclusa il 19 agosto 2003 tra M__________ e L__________ SA, in virtù della quale la società promette di aiutare M__________ a ottenere il rinnovo del permesso per stranieri e quest’ultimo s’impegna a versarle fr. 1619.– mensili quali oneri sociali e IVA al 7,6%, così come i costi che la società deve sopportare per la regolare tenuta del rapporto datore di lavoro-dipendente. La convenzione prevede inoltre una clausola (n. 4) secondo cui M__________ s’impegna a versare fr. 1'600'000.– a __________ entro “8 + 60” giorni dalla firma della convenzione quale acconto per la compravendita parziale della società __________ S.p.A. Alla clausola è aggiunta la seguente interpolazione redatta con un carattere diverso a mezzo di una macchina da scrivere: “ ritenuto il diritto di compera e penale di Sfr. 200'000.– in calce ” . E in fondo al documento si legge poi che “ su richiesta del signor M__________ il signor B. __________ in rappresentanza degli azionisti concede al signor M__________ il diritto di compera del 50% delle azioni della __________ spa. come al mandato di vendita in suo possesso e la proroga del pagamento come al punto 4 a 60 giorni, con una penalità di fr. 200'000.– da versare entro 65 giorni da oggi se non viene esercitato né il diritto di compera né il pagamento di fr. 1'600'000.– ai signori __________, __________, RE 1 ” . Il doc. 5 è una lettera manoscritta firmata da M__________, indirizzata il 27 ottobre 2003 all’Immobiliare __________ S.p.A. “c/o RE 1”, del seguente tenore: “Egregio signor __________, con la presente per informarla che non sono in grado di adempiere al diritto di compera del 50% delle azioni della __________ S.p.A. come stabilito nella convenzione del 18 agosto 2003 da me richiesta, non avendo trovato il finanziamento necessario, appena posso pagherò la relativa penale a chi di dovere” . Il doc. 6 è una convenzione del 5 novembre 2003 conclusa tra M__________ da una parte e __________, I__________ e RE 1 dall’altra. Richiamati il contratto di conferma di mutuo del 26 giugno 2003, la convenzione con L__________ SA del 19 agosto 2003 e la conferma di M__________ di non voler esercitare il diritto di compera e di non essere in grado di versare l’importo pattuito, i contraenti stipulano quanto segue: “1) Con la presente le parti rinunciano reciprocamente ai propri rispettivi crediti di fr. 120'000.– con interessi per il M__________ e di fr. 200'000.– per i fratelli __________, __________, RE 1. 2) Di conseguenza i reciproci rapporti di dare avere fra le parti sono completamente e definitivamente tacitati” . 4.7 Già si è detto che sull’autenticità formale delle firme apposte sui doc. 4 a 6 il Pretore non si è pronunciato, avendoli ad ogni modo considerati inattendibili sul piano materiale. È quindi inutile disquisire sull’autenticità di quelle firme perché anche se fossero tutte di M__________ i dubbi del Pretore in merito al senso e alla datazione di quei documenti come pure alla coerenza delle dichiarazioni di M__________ rimarrebbero immutati. 4.8 Relativamente all’autenticità materiale dei documenti 4 a 6, la reclamante rimprovera al Pretore di avere considerato solo il contenuto del secondo interrogatorio di M__________ davanti al Procuratore pubblico, del 29 novembre 2010, in occasione del quale egli ha dichiarato che la convenzione conclusa il 19 agosto 2003 con L__________ SA (doc. 4) “non aveva oggettivamente alcun senso di essere se non per evitare di pagare il debito alla mia ex convivente” (doc. AA), ignorando invece il precedente verbale del 22 novembre 2010 (doc. 8) e quello successivo del 7 gennaio 2011 (doc. 35 nell’incarto richiamato __________), in cui egli ha sostanzialmente smentito come “frutto della sua fantasia” quanto da lui dichiarato all’udienza del 29 novembre 2010. Per la reclamante M__________ ha rilasciato tali dichiarazioni verosimilmente su pressione dell’istante, come induce a pensare la lettera 30 novembre 2010 di lui a lei (doc. 34 nell’incarto richiamato __________). Inoltre, la reclamante fa osservare che tra i documenti che M__________ dice di avere firmato non nel 2003 ma ulteriormente quando gli sono stati consegnati da B__________ figura anche la conferma di mutuo (doc. B), che seguendo la tesi dell’istante sarebbe quindi un falso. a) In realtà nel (primo) verbale del 22 novembre 2010 (doc. 8), M__________ ha dichiarato di non ricordarsi con esattezza né del contratto di conferma di mutuo del 26 giugno 2003 (doc. B) né del contratto con L__________ SA del 19 agosto 2003 (doc. 4) e nemmeno della convenzione del 5 novembre 2003 (doc. 6), spiegando di avere assunto dal 2004 psicofarmaci che gli hanno fatto perdere la memoria. In merito all’acquisto delle azioni della __________ SpA, egli ha detto di credere di essere stato usato “non so bene da chi” e di non poter escludere che i documenti in questione siano stati firmati in date diverse da quelle figuranti sugli stessi, aggiungendo che ove egli avesse saputo che la società era fallita non avrebbe mai firmato un contratto d’acquisto, siccome “non ha senso comperare una società già fallita”. Queste dichiarazioni, all’evidenza, sono molto più vicine a quelle rilasciate nel secondo interrogatorio (doc. AA) che non a quelle fatte alla terza udienza del 7 gennaio 2011. Ancorché il Pretore abbia citato esplicitamente uno solo dei tre verbali, non risulta dagli atti, di conseguenza, ch’egli abbia accertato in modo manifestamente errato che la falsità materiale dei documenti 4 a 6, 9 e 10 s’inserisce nel quadro di quanto dichiarato da M__________ di fronte al Ministero pubblico. Ad ogni modo, nella migliore delle ipotesi per la reclamante tutte le dichiarazioni, scritte e orali, di M__________ sarebbero da ritenere inattendibili, in quanto confuse, contraddittorie e verosimilmente influenzate dai problemi psichici di cui egli soffre da tempo (risultava, nel 2011, vivere in clinica dal maggio del 2004, cfr. doc. 35 nell’incarto richiamato OA.2009.169). b) La reclamante allude a pressioni che l’istante avrebbe esercitato su M__________ perché rilasciasse le dichiarazioni registrate nel verbale del 29 novembre 2010 (doc. AA), citando una lettera del 30 novembre 2010 da lui indirizzata all’istante (doc. 34 nell’incarto richiamato __________). La reclamante non spiega però da quali elementi deduce le presunte pressioni. Lo scritto, semmai, conferma che all’udienza del giorno precedente egli ha “detto la verità”. Non giova quindi alla sua tesi. c) Certo, M__________ non ha escluso che anche la conferma del mutuo (doc. B) sia stata firmata a un’altra data di quella menzionata, ma al di là dei dubbi ch’egli stesso ha espresso in merito alla propria memoria sta di fatto che i fratelli __________ non hanno mai sostenuto finora di aver firmato la convenzione a una data diversa di quella indicata né che la loro volontà sia stata viziata da lesione, errore, dolo o timore ragionevole. Ed essi non hanno fornito alcuna spiegazione razionale al fatto che si sono riconosciuti debitori solidali nei confronti di M__________ di fr. 120'000.– pur affermando di non aver mai ricevuto niente da lui e il loro padre solo fr. 59'000.–. Ancora una volta l’argomentazione della reclamante cade nel vuoto. 4.9 Oltre che sulle dichiarazioni contraddittorie di M__________ in merito al proprio credito di fr. 120'000.–, il Pretore ha fondato i suoi dubbi relativi all’autenticità materiale dei doc. 4, 5 e 6 anche sul fatto che il diritto di compera del 50% delle azioni dell’Immobiliare __________ S.p.A., all’origine della penale di fr. 200'000.–, è stato sottoscritto da M__________ – il 19 agosto 2003 (doc. 4) – a un momento in cui la società era già stata dichiarata da tempo fallita (o meglio dal 21 gennaio 2002, doc. T). Al riguardo la reclamante sostiene in questa sede che la convenzione era finalizzata al tentativo di far riaprire in Italia il fallimento della Immobiliare __________ S.p.A, pagando almeno il 10% dei crediti vecchi e nuovi, onde salvare il patrimonio immobiliare di notevole valore della stessa. Presentate per la prima volta in sede di reclamo, queste allegazioni sono però inammissibili (v. sopra consid. 1.2). Rimangono quindi immutati – e condivisibili

– i motivi di perplessità espressi dal primo giudice in merito alla razionalità della compravendita di una società fallita da oltre un anno e mezzo. 4.10 Quale ultimo indizio di “artefazione” il Pretore ha citato il fatto che lo scritto del 24 febbraio 2004 di M__________ (doc. 10) era stato puntualmente prodotto agli atti dalla convenuta solo dopo che il “Preavviso di comparazione grafotecnica” della Polizia Cantonale (doc. Z) aveva evidenziato che sullo scritto del 27 ottobre 2003 (doc. 5) vi erano delle tracce latenti di uno scritto datato proprio 24 febbraio 2004, che aveva dato origine a forti e legittimi dubbi di retrodatazione del doc. 5. Al riguardo la reclamante evidenzia che il doc. 6 non rinvia al doc. 5, la cui esistenza a suo dire non le era nota né a suoi fratelli, e contesta che le tracce latenti sul doc. 5 significhino che lo stesso non è stato redatto il 27 ottobre 2003 (reclamo, pag. 7). Non spiega, però, come mai su una lettera (doc. 5) che avrebbe dovuto essere nelle mani di B__________, al quale era indirizzata, siano visibili tracce di uno scritto più recente (doc. 10) redatto dallo stesso M__________. Anche su questo punto il reclamo è infondato. 5. Riassumendo, la reclamante non è riuscita a dimostrare che i fatti su cui il Pretore si è fondato per ritenere inverosimile la rinuncia di M__________ al proprio credito siano stati accertati in modo manifestamente errato o incompleto. Ora, in base a tali accertamenti non potevano non sorgere al Pretore seri dubbi sull’autenticità dell’intera operazione sfociata nella pretesa rinuncia di M__________ al proprio credito, la quale poggia su una convenzione (doc. 4) d’incerta liceità tra una società e M__________ in merito al rinnovo di un permesso per stranieri, che mischia sorprendentemente un impegno di quest’ultimo di versare un acconto di fr. 1'600'000.– a una persona (__________) che non risulta aver firmato personalmente la convenzione, finalizzato all’acquisto di una partecipazione in una società fallita, di cui né il prezzo né l’entità sono precisati nell’atto. L’aggiunta in un secondo tempo di una penale di fr. 200'000.–, che ha poi offerto la possibilità per i fratelli __________ di estinguere per compensazione il loro debito nei confronti di M__________, appare perlomeno singolare, non solo dal punto di vista tipografico. Le dichiarazioni dello stesso M__________ rilasciate al procuratore pubblico confermano poi i sospetti sull’autenticità o perlomeno sulla validità della sua pretesa rinuncia. Legittimo in siffatte circostanze ritenere l’inautenticità dei documenti 4 e 5 più plausibile della loro autenticità, che l’escussa non è pervenuta a rendere più verosimile come le incombeva (sopra consid. 4.4). Il reclamo è così votato all’insuccesso. 6. La tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 138'000.–, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia:            1. Il reclamo di RE 1 è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 500.–, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di RE 1, la quale rifonderà all’istante fr. 3'000.– per indennità. 3 .  Notificazione a:

– PA 1;

– PA 2 . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                 La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 cpv. 2 e 74 LTF). Il termine è sospeso durante le ferie giudiziarie.