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14.2012.92

Rigetto definitivo dell'opposizione. Contributo di mantenimento del diritto di famiglia. Convenzione omologata dalla commissione tutoria. Cessione del credito all'Ufficio del sostegno sociale in cambio dell'anticipo degli alimenti dovuti

Ticino · 2012-05-30 · Italiano TI
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Rigetto definitivo dell'opposizione. Contributo di mantenimento del diritto di famiglia. Convenzione omologata dalla commissione tutoria. Cessione del credito all'Ufficio del sostegno sociale in cambio dell'anticipo degli alimenti dovuti

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore

può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

che sono parificate alle decisioni

giudiziarie, tra l’altro, le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali

(art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF) e le decisioni di autorità amministrative svizzere (art.

80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che, come correttamente

sottolineato dal Pretore aggiunto, la convenzione regolante il contributo di

mantenimento a carico dell’escusso costituisce senz’altro titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione, essendo la stessa stata ratificata dalla competente commissione

tutoria (art. 287 cpv. 1 CCS), la quale - pur non potendo essere considerata autorità

giudiziaria ex art. 80 cpv. 1 LEF – con la sua approvazione ha reso l’accordo equiparabile,

con l’entrata in vigore del nuovo diritto (1.1.2011) a una decisione

amministrativa suscettibile di renderla perciò esecutiva (BSK SchKG-

d.staehelin

, n. 24 ad art. 80; cfr. in ogni

modo anche BK-

heganuer

, n. 48 ad

art. 289; CEF decisione del 27 aprile 2012, inc. n. 14.2012.56);

che, tuttavia, come giustamente

fatto presente dallo stesso Pretore aggiunto, detto titolo di rigetto non giova

nella fattispecie all’insorgente, il 13 aprile 2010 – stando al giudizio impugnato

- avendo essa ceduto al Dipartimento della sanità e della socialità le pretese

di cui al punto 1 del contratto per l’obbligo di mantenimento di minori del 30 marzo

2007, ossia gli alimenti a favore del figlio __________ H__________, il che non

le consente di fare valere in giudizio le pretese per i contributi alimentari

non pagati dal convenuto;

che, del resto, la

reclamante non lo contesta, ovvero non pretende di non avere operato tale

cessione e, quindi, non asserisce di non avere delegato ad altri il compito di

incassare gli arretrati rimasti impagati e, per finire, nemmeno obietta che l’Ufficio

del sostegno sociale e dell’inserimento non si sia adoperato per anticiparle quanto

dovuto e non soluto dal debitore, proponendosi essa per contro di opporsi al giudizio

impugnato con una serie di critiche rivolte al suo ex compagno per il modo con

il quale si sarebbe comportato nei confronti suoi e del piccolo __________ H__________,

senza però fornire alcun utile elemento a supporto dell’istanza;

che, in definitiva, ne discende

perciò l’inammissibilità del rimedio;

che gli oneri processuali relativi

al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ovvero dovrebbero essere

posti a carico dell’insorgente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che data la particolarità della

fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è assistita da un avvocato si

prescinde dal riscuotere spese;

per questi motivi,

pronuncia:

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.06.2012 14.2012.92

Rigetto definitivo dell'opposizione. Contributo di mantenimento del diritto di famiglia. Convenzione omologata dalla commissione tutoria. Cessione del credito all'Ufficio del sostegno sociale in cambio dell'anticipo degli alimenti dovuti

Incarto n. 14.2012.92 Lugano 22 giugno 2012 FP/b/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 8 gennaio 2012 presentata da RE 1 contro CO 1 tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, intimato in data 30 novembre 2011 per il pagamento di fr. 48'000.- oltre interessi e spese; istanza respinta dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona con decisione del 30 maggio 2012 (SO.2012.70); esaminati gli atti, ritenuto in fatto : che con istanza 8 gennaio 2012 RE 1 ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione sollevata da CO 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, intimatogli in data 30 novembre 2011 per il pagamento di fr. 48’000.- oltre interessi e spese; che, premesso che l’istante ha fondato la propria domanda sul contratto per l’obbligo del mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni personali sottoscritto dalle parti il 30 marzo 2007 e approvato dalla Commissione tutoria regionale di Bellinzona con la risoluzione n. 131 del 3 aprile 2007 (doc. B) e pur rilevando che tale atto costituisce in sé titolo di rigetto definitivo dell’opposizione giusta gli art. 80 e 81 LEF per l’importo di fr. 650.- mensili dalla nascita, ovvero dal 3 febbraio 2007, del figlio Amir Hassan, fino al 25 novembre 2011, data del precetto esecutivo, con decisione del 30 maggio 2012 il Pretore aggiunto ha nondimeno respinto l’istanza; che il primo giudice, ricordato che dall’estratto del conto n. __________ della Banca Raffaisen del __________ intestato alla parte istante (doc. H) e che dall’incarto richiamato dalla Commissione tutoria regionale n. 9 sede di Torricella- Taverne, risultano versamenti da parte del convenuto all’istante per complessivi fr. 8'400.-, che dovrebbero essere defalcati dalla pretesa posta in esecuzione, ha però fatto presente che in data 13 aprile 2010 l’escutente ha sottoscritto un documento dal titolo “Mandato-Procura-Cessione”, con cui ha ceduto al Dipartimento della sanità e della socialità l’importo stabilito quale assetto familiare alimentare dal contratto di mantenimento del 30 marzo 2007 in parola dalla nascita del figlio, almeno fino al raggiungimento della sua maggiore età (cfr. punto 4 dell’accordo 13 aprile 2010 nell’incarto richiamato dall’Ufficio del sostegno sociale e del’inserimento); che, ciò posto, il Pretore aggiunto ha quindi concluso che l’istante non può fare valere in giudizio pretese per contributi alimentari non pagati dal padre per il figlio __________ H__________, avendo per l’appunto essa ceduto le stesse pretese al suddetto Dipartimento; che contro tale sentenza la parte istante è insorta con reclamo del 14 giugno 2012, sostenendo che non le sembra giusto dovere mantenere suo figlio da sola, rimproverando il padre di essersi sempre disinteressato del figlio, rilevando di essersi trovata nella situazione di dovere richiedere i contributi degli ultimi tre anni rimasti impagati dal convenuto, rimasto sempre passivo, e osservando infine di essersi trovata con debiti di circa fr. 20'000.- quando ha lasciato il suo ex compagno (ossia il qui convenuto), perché questi non ha mai pagato la sua cassa malati e quella dei suoi figli; che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni; considerando in diritto: che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali; che tale è il caso per le pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC); che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti; che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione; che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF) e le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF); che, come correttamente sottolineato dal Pretore aggiunto, la convenzione regolante il contributo di mantenimento a carico dell’escusso costituisce senz’altro titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, essendo la stessa stata ratificata dalla competente commissione tutoria (art. 287 cpv. 1 CCS), la quale - pur non potendo essere considerata autorità giudiziaria ex art. 80 cpv. 1 LEF – con la sua approvazione ha reso l’accordo equiparabile, con l’entrata in vigore del nuovo diritto (1.1.2011) a una decisione amministrativa suscettibile di renderla perciò esecutiva (BSK SchKG- d.staehelin, n. 24 ad art. 80; cfr. in ogni modo anche BK- heganuer, n. 48 ad art. 289; CEF decisione del 27 aprile 2012, inc. n. 14.2012.56); che, tuttavia, come giustamente fatto presente dallo stesso Pretore aggiunto, detto titolo di rigetto non giova nella fattispecie all’insorgente, il 13 aprile 2010 – stando al giudizio impugnato

- avendo essa ceduto al Dipartimento della sanità e della socialità le pretese di cui al punto 1 del contratto per l’obbligo di mantenimento di minori del 30 marzo 2007, ossia gli alimenti a favore del figlio __________ H__________, il che non le consente di fare valere in giudizio le pretese per i contributi alimentari non pagati dal convenuto; che, del resto, la reclamante non lo contesta, ovvero non pretende di non avere operato tale cessione e, quindi, non asserisce di non avere delegato ad altri il compito di incassare gli arretrati rimasti impagati e, per finire, nemmeno obietta che l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento non si sia adoperato per anticiparle quanto dovuto e non soluto dal debitore, proponendosi essa per contro di opporsi al giudizio impugnato con una serie di critiche rivolte al suo ex compagno per il modo con il quale si sarebbe comportato nei confronti suoi e del piccolo __________ H__________, senza però fornire alcun utile elemento a supporto dell’istanza; che, in definitiva, ne discende perciò l’inammissibilità del rimedio; che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ovvero dovrebbero essere posti a carico dell’insorgente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC); che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è assistita da un avvocato si prescinde dal riscuotere spese; per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. Non si prelevano spese. 3 .   Notificazione a: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                            La segretaria Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 48'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).