Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 CPC);
che non avendo il primo giudice garantito alla convenuta il diritto di essere sentito previsto dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC, la sentenza impugnata va annullata e gli atti vanno rinviati al Giudice di pace per nuova decisione;
che, per economia di procedura, prima di ristatuire egli non assegnerà però un nuovo termine alla convenuta per presentare le proprie osservazioni sullistanza, ma acquisirà agli atti le osservazioni datate 23 aprile 2011 che provvederà a notificare alla controparte - che la stessa convenuta ha inoltrato alla Giudicatura di pace del circolo di __________ il 26 aprile 2011, ossia il giorno stesso in cui essa ha ricevuto la sentenza qui impugnata (cfr. reclamo, in ingresso);
che, sempre per economia di procedura, data la manifesta violazione dei diritti di parte della convenuta non altrimenti sanzionabile, la presente decisione è stata presa senza contradditorio, ovvero senza intimare prima il reclamo alla controparte per eventuali osservazioni;
che non essendovi una parte soccombente, alla reclamante non vengono rifuse indennità processuali, segnatamente non vengono assegnate ripetibili (cfr. art. 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
pronuncia:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 177.25, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000., contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2011.70
Lugano
13 maggio 2011
FP/fb/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 1° aprile 2011 presentata da
CO 1
rappresentata RA 2, __________
contro
RE 1, __________
composta da __________, __________e da __________, nata __________, __________
rappresentata da RA 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dellopposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dellUfficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 23 ottobre 2010 per le somme di fr. 5064.40 oltre interessi e di fr. 106.35, più spese esecutive;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di __________, con sentenza del 20 aprile 2011 (inc. n. S. __________) ha così deciso:
1.Listanza è accolta; lopposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dellUfficio esecuzione e fallimenti di __________è respinta in via definitivaper fr. 177.25 + interessi e spese.
2. Le spese per questo giudizio in fr. 80.00 da anticipare dalla parte istante vanno a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 20.00 di indennità.
3. e 4. omissis.
Sentenza impugnata dalla convenuta, che con reclamo del 2 maggio 2011 ne chiede lannullamento;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 20.9./23.10.2010 dellUfficio di esecuzione e fallimenti di __________ la CO 1 ha escusso la RE 1 per le somme di fr. 5064.40 oltre interessi e fr. 106.35 di interessi, più spese esecutive, indicando quale titolo di credito limposta federale diretta 2006 (doc. A);
che interposta tempestiva opposizione da parte dellescussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo con istanza del 1° aprile 2011 limitatamente alla somma di fr. 177.25 a titolo di interesse sullimposta federale diretta 2006, oltre a fr. 70.- per spese esecutive;
che listante ha fondato la propria domanda sulla decisione di tassazione dopo tassazione dufficio dell11 novembre 2009, che ha stabilito in complessivi fr. 5'064.40 il totale dellimposta federale diretta 2006 a carico di M__________ F__________, ora eredi (doc. E), e sul conteggio 8.2.2011, da cui risulta uno scoperto di fr. 177.25 a titolo di interessi di ritardo sullimposta dovuta (doc. D);
che con ordinanza del 5 aprile il Giudice di pace del circolo di __________, richiamato lart. 245 cpv. 2 CPC (recte: art. 253 CPC), ha assegnato alla convenuta, segnatamente alla rappresentante della successione, un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni allistanza;
che con sentenza del 20 aprile 2011 il Giudice di pace, premesso che la convenuta non ha dato seguito allassegno termine di cui sopra, rimanendo silente, ha accolto listanza, la documentazione in atti, segnatamente la tassazione intimata e passata in giudicato, essendo da parificare a sentenza esecutiva ex art. 80 e 81 LEF;
che contro tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 2 maggio 2011, asserendo che lordinanza 5 aprile 2011, con la quale il Giudice di pace del circolo di __________ le ha assegnato un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni allistanza di rigetto dellopposizione, le è stata notificata sabato 9 aprile 2011, di modo che il termine per darvi seguito veniva a scadere la domenica di Pasqua (24 aprile 2011);
che avendo essa inviato le proprie osservazioni alla Giudicatura di pace martedì 26 aprile 2011, come constatabile dal relativo allegato al reclamo, tale termine non era ancora scaduto, motivo per cui la decisione presa dal primo giudice il 20 aprile 2011, prematuramente, va annullata, con conseguente rinvio degli atti allo stesso giudice per nuovo giudizio;
che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,
considerando
in diritto:
che secondo lart. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra laltro, le decisioni inappellabili di prima istanza;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dellopposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b CPC);
che in base allart. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. lapplicazione errata del diritto;
b.laccertamento manifestamente errato dei fatti;
che in virtù dellart. 253 CPC applicabile alla fattispecie, trattandosi di una causa a procedura sommaria in materia di rigetto dellopposizione (art. 251 lett. a CPC) se listanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni;
che assegnando alla convenuta con ordinanza 5 aprile 2011 un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni allistanza di rigetto definitivo dellopposizione presentata dallescutente, il Giudice di pace ha senzaltro operato correttamente;
che, a questo punto, prima di statuire sullistanza, egli doveva però evidentemente attendere la decorrenza di tale termine, che sarebbe venuto a scadere non prima del 21 aprile 2011, tenuto conto che la notifica dellordinanza/assegnano termine alla rappresentante della convenuta poteva al più presto avvenire il 6 aprile 2011, ossia il giorno successivo alla data in cui la stessa è stata emanata e intimata (5 aprile 2011), dato che il relativo termine iniziava a decorrere solo dal 7 aprile 2011 (art. 142 cpv. 1 CPC);
che statuendo invece già il 20 aprile 2011, ovvero prima della decorrenza del termine impartito, il Giudice di pace ha perciò agito frettolosamente;
che, del resto, per tacere del fatto che lordinanza è stata notificata alla convenuta solo il 9 aprile 2011, per cui le osservazioni potevano a maggior ragione ancora essere inoltrate ben oltre il 20 aprile 2011, il Giudice di pace ha trascurato che il termine da lui assegnato alla convenuta per presentare le osservazioni allistanza, veniva in ogni modo a scadere durante le ferie esecutive pasquali e, quindi, in virtù dellart. 63 LEF, il terzo giorno dopo la decorrenza delle medesime, ovvero mercoledì 4 maggio 2011 (cfr. art. 145 cpv. 4 CPC);
che non avendo il primo giudice garantito alla convenuta il diritto di essere sentito previsto dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC, la sentenza impugnata va annullata e gli atti vanno rinviati al Giudice di pace per nuova decisione;
che, per economia di procedura, prima di ristatuire egli non assegnerà però un nuovo termine alla convenuta per presentare le proprie osservazioni sullistanza, ma acquisirà agli atti le osservazioni datate 23 aprile 2011 che provvederà a notificare alla controparte - che la stessa convenuta ha inoltrato alla Giudicatura di pace del circolo di __________ il 26 aprile 2011, ossia il giorno stesso in cui essa ha ricevuto la sentenza qui impugnata (cfr. reclamo, in ingresso);
che, sempre per economia di procedura, data la manifesta violazione dei diritti di parte della convenuta non altrimenti sanzionabile, la presente decisione è stata presa senza contradditorio, ovvero senza intimare prima il reclamo alla controparte per eventuali osservazioni;
che non essendovi una parte soccombente, alla reclamante non vengono rifuse indennità processuali, segnatamente non vengono assegnate ripetibili (cfr. art. 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
pronuncia:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 177.25, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000., contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).