Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 CPC);
che il rimedio proposto dalla convenuta nella forma del reclamo si rivela perciò sotto questo profilo corretto;
che secondo lart. 321 cpv. 2 CPC se è impugnata una decisione pronunciata in procedura sommaria come nella fattispecie (cfr. art. 251 lett. a CPC il termine di reclamo è di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata, salvo che le legge disponga altrimenti;
che dal fascicolo processuale risulta che la sentenza impugnata è stata intimata alla convenuta allindirizzo di Via Motta 36, Lugano, per poi dovere essere rispedita il 7 marzo 2011 al suo nuovo indirizzo di Via L. Taddei 4c, Lugano, di modo che proposto il 18 marzo successivo, il rimedio è da considerare tempestivo;
che, del resto, secondo lart. 121 cpv. 1 lett. e CPC-TI - applicabile in virtù del rinvio disposto dallart. 25 vLALEF gli atti giudiziari sono notificati ai minori e agli interdetti, nella persona del loro rappresentante legale;
che nella fattispecie, considerato che la convenuta è dal 3 aprile 2003 sottoposta a tutela ex art. 372 CCS (doc. B annesso al reclamo) e che tale circostanza risulta del resto anche dallopposizione al precetto esecutivo inoltrata il 12 novembre 2009 dal tutore della convenuta avv. PA 1 (cfr. scritto annesso al doc, A, prodotto dalla stessa parte istante unitamente allistanza di rigetto dellopposizione) ogni comunicazione da parte della Pretura relativa alla procedura giudiziaria in rassegna andava notificata non alla convenuta personalmente, ma al suo rappresentante legale, ossia al suo tutore;
che essendo la sentenza impugnata stata trasmessa al rappresentante legale della convenuta direttamente da questultima che laveva ricevuta in dispregio dellart. 121 cpv. 1 lett. e CPC-TI con invio semplice del 14 marzo 2011, il termine per inoltrare reclamo ha iniziato a decorrere - a norma del diritto processuale - dal giorno successivo alla predetta notificazione, avvenuta il 15 marzo 2011 (doc. C);
che proposto il 18 marzo 2011 il gravame è comunque sia - tempestivo;
che secondo lart. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. lapplicazione errata del diritto, b. laccertamento manifestamente errato dei fatti;
che la notifica della citazione per ludienza di discussione indetta per il 18 febbraio 2011 alla convenuta direttamente, anziché al suo rappresentante legale, ha comportato per la stessa convenuta una violazione dei suoi diritti di parte, tale da comportare la nullità degli atti che ne sono seguiti e, quindi, anche della sentenza di rigetto dellopposizione (cfr. art. 142 cpv. 1 lett. a CPC-TI);
che ne consegue pertanto laccoglimento del reclamo, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio degli atti alla Pretura, affinché provveda a ricitare le parti a un nuova udienza nel rispetto, per quanto riguarda la convenuta, dellart. 121 cpv. 1 lett. e CPC-TI;
che gli oneri processuali e le ripetibili relativi al presente giudizio seguono la soccombenza dellistante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 106 cpv. 1 CPC), cui va rimproverato di non avere indicato nellistanza di rigetto dellopposizione che la convenuta era rappresentata dal suo tutore, benché tale circostanza le fosse perfettamente nota (cfr. anche plico doc. D annesso al reclamo);
per questi motivi,
pronuncia:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'080.30 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2011.42
Lugano
6 aprile 2011
FP/b/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 29 settembre 2010 di
CO 1,
contro
RE 1,
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dellopposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dellUfficio di esecuzione di __________, notificato in data 09.11.2009 per il pagamento di fr. 2'045.30 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano,, con sentenza del 18 febbraio 2011 (EF.2011.3002) ha così deciso:
1.Listanza è accoltae di conseguenza lopposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia in Fr. 100.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con lobbligo di rifondere a controparte Fr. 100.a titolo di indennità.
3. omissis.
Sentenza impugnata dalla convenuta, che con reclamo del 18 marzo 2011 chiede in via principale lannullamento del giudizio di primo grado, con rinvio degli atti alla Pretura del Distretto di per nuova citazione delle parti alludienza di discussione e, in via subordinata, la reiezione dellistanza, con protesta di spese ripetibili;
preso atto che la parte istante non ha presentato osservazioni al reclamo;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. 1388557 del 6/.9.11.2009 dellUfficio di esecuzione di CO 1 ha escusso RE 1 per le somme di fr. 1'330,25, fr. 181.05 e fr. 534.00 indicando quale titolo di credito: 1) Servizi di telecomunicazione (fatture del 19.11.2007,19.2.2008 e del 19.3.2008). Cessione di __________) Interessi fino al 2.11.2009. 3) Spese di incasso Spese dincasso.
che interposta tempestiva opposizione da parte dellescussa, con istanza del 29 settembre 2010 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio per la somma di fr. 2080.30, fondandola sul riconoscimento di debito ed accordo di pagamento dilazionato per limporto di fr. 2'237.675 oltre interessi e spese, sottoscritto dalla parte convenuta in suo favore il 24 luglio (anno non indicato), di cui al doc. B e, segnatamente, rivendicando il saldo, in applicazione della clausola contrattuale in tale senso, stante la mora della debitrice che ha cessato i pagamenti dopo versamen- to della rata del 16 settembre 2009;
che con ordinanza del 14 ottobre 2010 il Pretore del Distretto di Lugano,, ha citato le parti a comparire alludienza di discussione per venerdì 18 febbraio 2011;
che constatato che nessuna di esse è comparsa, con sentenza del 18 febbraio 2011 lo stesso Pretore ha accolto listanza, ritenendo che la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF;
che contro tale sentenza la convenuta, tramite il suo tutore avv. PA 1 è insorta con reclamo del 18 marzo 2011;
che lavv. PA 1 assevera che se da un parte il reclamo parrebbe intempestivo nella misura in cui la sentenza impugnata è stata intimata alla sua assistita il 18 febbraio 2011, anche se per finire non è dato da sapere quando essa lha ritirata, dallaltra parte occorre però considerare che la convenuta è da tempo sottoposta a tutela, come attestato dalla risoluzione della Commissione tutoria regionale 3, con sede a Lugano, che lha parimenti designato suo tutore (doc. B annesso al ricorso);
che la convenuta, prosegue lavv. PA 1, gli ha trasmesso la sentenza di rigetto provvisorio dellopposizione con invio semplice datato 14 marzo 2011 (doc. C), per cui la decisione impugnata è stata correttamente notificata al rappresentante legale dellinsorgente per la prima volta solo il 15 marzo 2011, il che rendo il reclamo tempestivo;
che, rileva dipoi lo stesso avv. PA 1, nemmeno la convocazione della convenuta alludienza di discussione è stata notificata al tutore, ciò ha reso il seguito della procedura giudiziaria di primo grado nullo;
che, pertanto, conclude il rappresentante legale della convenuta, la sentenza di primo grado va annullata, con rinvio degli atti alla Pretura affinché proceda alla corretta ricitazione delle parti, segnatamente della parte convenuta tramite il suo tutore, a una nuova udienza di contradditorio;
che del resto, obietta lavv. PA 1, la parte istante non ha agito in buona fede, avendole egli in più di una occasione comunicato di essere il tutore della convenuta e di non avere mai ratificato laccordo sottoscritto dalla stessa escussa nel 2008 (cfr. plico doc. D annesso al reclamo);
che chiamata a esprimersi, la procedente non ha presentato osservazioni al reclamo;
considerando
in diritto:
che risalendo la decisione al 18 febbraio 2011, ossia dopo lentrata in vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (Codice di procedura civile, CPC), si pone avantutto la questione di sapere quali siano le norme di diritto processuale applicabili alla trattazione dellistanza di rigetto provvisorio dellopposizione presentata il 29 settembre 2010;
che, al riguardo, lart. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il diritto previgente;
che si rivela perciò corretto il richiamo da parte del Pretore alla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e su fallimento del 12 marzo 1997 (v. citazione delle parti alludienza di contradditorio), ossia alla vLALEF, che tra laltro allart. 25 dispone dipoi lapplicazione, come diritto di procedura suppletivo, delle disposizioni del Codice di procedura civile ticinese allora in vigore (CPC-TI);
che lart. 405 cpv. 1 CPC stabilisce invece che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;
che, dato che la sentenza (finale) impugnata risale, come visto, al 18 febbraio 2011, la procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto;
che secondo lart. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra laltro, le decisioni inappellabili;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dellopposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che il rimedio proposto dalla convenuta nella forma del reclamo si rivela perciò sotto questo profilo corretto;
che secondo lart. 321 cpv. 2 CPC se è impugnata una decisione pronunciata in procedura sommaria come nella fattispecie (cfr. art. 251 lett. a CPC il termine di reclamo è di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata, salvo che le legge disponga altrimenti;
che dal fascicolo processuale risulta che la sentenza impugnata è stata intimata alla convenuta allindirizzo di Via Motta 36, Lugano, per poi dovere essere rispedita il 7 marzo 2011 al suo nuovo indirizzo di Via L. Taddei 4c, Lugano, di modo che proposto il 18 marzo successivo, il rimedio è da considerare tempestivo;
che, del resto, secondo lart. 121 cpv. 1 lett. e CPC-TI - applicabile in virtù del rinvio disposto dallart. 25 vLALEF gli atti giudiziari sono notificati ai minori e agli interdetti, nella persona del loro rappresentante legale;
che nella fattispecie, considerato che la convenuta è dal 3 aprile 2003 sottoposta a tutela ex art. 372 CCS (doc. B annesso al reclamo) e che tale circostanza risulta del resto anche dallopposizione al precetto esecutivo inoltrata il 12 novembre 2009 dal tutore della convenuta avv. PA 1 (cfr. scritto annesso al doc, A, prodotto dalla stessa parte istante unitamente allistanza di rigetto dellopposizione) ogni comunicazione da parte della Pretura relativa alla procedura giudiziaria in rassegna andava notificata non alla convenuta personalmente, ma al suo rappresentante legale, ossia al suo tutore;
che essendo la sentenza impugnata stata trasmessa al rappresentante legale della convenuta direttamente da questultima che laveva ricevuta in dispregio dellart. 121 cpv. 1 lett. e CPC-TI con invio semplice del 14 marzo 2011, il termine per inoltrare reclamo ha iniziato a decorrere - a norma del diritto processuale - dal giorno successivo alla predetta notificazione, avvenuta il 15 marzo 2011 (doc. C);
che proposto il 18 marzo 2011 il gravame è comunque sia - tempestivo;
che secondo lart. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. lapplicazione errata del diritto, b. laccertamento manifestamente errato dei fatti;
che la notifica della citazione per ludienza di discussione indetta per il 18 febbraio 2011 alla convenuta direttamente, anziché al suo rappresentante legale, ha comportato per la stessa convenuta una violazione dei suoi diritti di parte, tale da comportare la nullità degli atti che ne sono seguiti e, quindi, anche della sentenza di rigetto dellopposizione (cfr. art. 142 cpv. 1 lett. a CPC-TI);
che ne consegue pertanto laccoglimento del reclamo, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio degli atti alla Pretura, affinché provveda a ricitare le parti a un nuova udienza nel rispetto, per quanto riguarda la convenuta, dellart. 121 cpv. 1 lett. e CPC-TI;
che gli oneri processuali e le ripetibili relativi al presente giudizio seguono la soccombenza dellistante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 106 cpv. 1 CPC), cui va rimproverato di non avere indicato nellistanza di rigetto dellopposizione che la convenuta era rappresentata dal suo tutore, benché tale circostanza le fosse perfettamente nota (cfr. anche plico doc. D annesso al reclamo);
per questi motivi,
pronuncia:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'080.30 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).