Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Il reclamo 17 febbraio 2011 è evaso nel senso che gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace del circolo di __________, affinché provveda a motivare per scritto la propria decisione.
E. 2 Intimazione a:
- RE 1, __________.
- CO 1, __________, __________ (con copia del reclamo); comunicazione al Giudice di pace del circolo di __________. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 138.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF). Trattandosi di decisione di natura incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la decisione impugnata può causare un pregiuduzio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione fnale consentendo di evitare una proceura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2011.17
Lugano
11 marzo 2011
FP/b/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 17 gennaio 2011 di
CO 1, __________ rappresentata dal CO 1 __________
contro
RE 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dellopposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dellUfficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato il 30 novembre 2010 per la somma di fr. 128.00 più fr. 10.- di spese per messa in mora, oltre interessi e spese esecutive;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di __________, con sentenza dell8 febbraio 2011 resa nei suoi dispositivi ha così deciso:
1. Listanza èaccolta,lopposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dellUfficio esecuzioni e fallimenti di __________è respinta in via definitivaper fr. 128.- oltre interessi al 5% dal 06.10.2010, fr. 10.- lettera ammonitoria, fr. 30.- di spese esecutive.
2 La tassa di giustizia di fr. 100.- anticipata dalla parte istante è a carico della parte convenuta.
3. La motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione. Lomessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia allimpugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in giudicato della presente decisione.
4. La presente decisione è impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni (art. 319 e seguenti CPC).
5. omissis.
Decisione impugnata dal convenuto, che con reclamo del 17 febbraio 2011 chiede la reiezione dellistanza di rigetto;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ dellUfficio di esecuzione e fallimenti di __________ del 23.11/30.11.2010 la CO 1 ha escusso RE 1 per la somma complessiva di fr. 138.- oltre interessi al 5% su fr. 128.- dal 6 ottobre 2010 e spese esecutive, indicando quale titolo di credito:Belegart Verfuegung. Beleg-Nr. __________ faellig am 24.09.2010 Fr. 128,00 + Mahngebuehren.;
che interposta tempestiva opposizione dallescusso, con istanza 17 gennaio 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, allegando la decisione (Verfügung) del 18 agosto 2010 - passata in giudicato con la quale il giudice della CO 1 ha inflitto allescusso una multa di fr. 40.- (caricandogli costi di procedura per complessivi fr. 88.-) per infrazione alle norme della circolazione stradale per avere egli in data 6 giugno 2010, a __________ (__________), alla guida della sua automobile, superato il limite di velocità consentito, e lo scritto 6 ottobre 2010 con il quale allo stesso escusso veniva addebitata la somma di fr. 10.- a titolo di Mahnkosten (spese di diffida);
che il 20 gennaio 2011 il Giudice di pace del circolo di __________, con invio raccomandato e in applicazione dellart. 245 cpv. 2 CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC, entrato in vigore con il 1° gennaio 2011), ha assegnato al convenuto un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni allistanza (recte: il termine indava assegnato ex art. 253 CPC, trattandosi di una causa a procedura sommaria);
che tale invio veniva ritornato alla Giudicatura di pace con la menzione non ritirato;
che con sentenza dell8 febbraio 2011 il Giudice di pace del circolo di __________
- notificata alle parti nei suoi dispositivi in applicazione dellart. 239 cpv. 1 lett. b CPC ha accolto listanza, caricando la tassa di giustizia di fr. 100.-, anticipata dallistante, al convenuto;
che nel contempo il Giudice di pace ha ricordato che la motivazione scritta del suo giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo avesse chiesto entro 10 gironi dalla comunicazione della decisione, ritenuto che lomessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia allimpugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3);
che, infine, lo stesso giudice ha indicato che la sua decisione è impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni (art. 319 e segg CPC);
che contro tale decisione RE 1 è insorto con reclamo del 17 febbraio 2011, ricordando anzitutto di essersi opposto al precetto esecutivo fattogli intimare dalla CO 1, in quanto non sapeva nemmeno a cosa esso si riferiva, dato che la causale del credito ivi riportata è in lingua tedesca a lui non comprensibile, poiché in Ticino si parla litaliano;
che egli ha dipoi fatto carico al primo giudice di avere statuito senza preventivamente averlo informato e senza avergli dato la possibilità di esprimersi, violando in questo modo la legge;
con il suo reclamo RE 1 chiede altresì la ricusazione dellautorità di reclamo, paventando di non ricevere da essa un giudizio imparziale, dato che i tutti giudici, sia di prima che di seconda istanza, chiamati a statuire sul suo caso, e non solo, fanno solo gli interessi dello Stato, impegnato a mungere il contribuente;
che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
considerando
in diritto:
che sia alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011, listanza di rigetto definitivo dellopposizione essendo stata inoltrata il 17 gennaio 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata in data 8 febbraio 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);
che secondo lart. 319 lett. a. CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra laltro le decisioni inappellabili di prima istanza;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto delopposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b
n. 3 CPC);
che trattandosi di unimpugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per linoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) e non, come erroneamente indicato dal Giudice di pace, di trenta giorni, ritenuto che lautorità competente a statuire sul reclamo non è la Camera civile dei reclami, ma la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che, proposto il 17 febbraio a fronte di una sentenza emessa in data 8 febbraio 2011 (e quindi notificata più avanti), il rimedio, sotto il profilo della tempestività, è senzaaltro ricevibile;
che in base allart. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. lapplicazione della legge errata del diritto, b. laccertamento manifestamente inesatto dei fatti;
che, grazie alla facoltà riconosciutagli dal nuovo diritto processuale, segnatamente dallart. 239 cpv. 1 CPC, il giudice può ora notificare la sua decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento, consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale, b. recapitando il dispositivo scritto (come avvenuto nella fattispecie);
che la motivazione scritta è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che lomessa richiesta di motivazione è considerata rinuncia allimpugnazione della decisione mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC);
che, nella fattispecie, il convenuto non ha fatto capo alla facoltà garantitagli dallart. 239 cpv. 2 CPC, ovvero non ha chiesto al giudice la motivazione scritta della sua decisione entro il termine di legge;
che tale inazione equivale, presa a sé stante, a rinuncia allimpugnazione della decisione mediante appello o reclamo (d. staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., art. 239 n. 30;trezzini, art. 239 CPC pag. 1061);
che unimpugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è per contro impraticabile, ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di fare decorrere i termini di ricorso, in casu di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC, e quindi, di essere impugnata davanti allautorità superiore (d.staehelin,op. cit. art. 239 n. 29, 30 e 31);
che, tuttavia, nel caso in cui una parte, introduce erroneamente - come vi è da supporre nel caso di specie, specie tenuto conto dellerroneo dispositivo n. 4
- appello o reclamo, prima ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice che ha pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come formale richiesta di motivazione scritta ex art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC (d. staehelin,op. cit. art. 239 n. 31;Naegeliin: Oberhammer, Schweizerische Zivilprozessodung, art. 239 n. 16Lerchin:Gehri/Kramer, ZPO Kommentar, art. 239 n. 6);
che ne discende pertanto levasione del reclamo nel senso di rinviare gli atti al Giudice di pace affinché provveda a motivare per scritto la propria decisione;
che pro futuro si ricorda al primo giudice che, come visto, il termine per impugnare di dieci giorni nelle cause a procedura sommaria in materia di rigetto dellopposizione inizia a decorrere soltanto con la notifica della sentenza scritta;
che non si prelevano spese, né si assegnano indennità;
per questi motivi,
pronuncia:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 138.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000., contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Trattandosi di decisione di natura incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la decisione impugnata può causare un pregiuduzio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se laccoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione fnale consentendo di evitare una proceura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF).