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14.2009.78

Rigetto definitivo dell'opposizione: rinvio del Tribunale federale - spese e ripetibili in sede cantonale

Ticino · 2009-04-06 · Italiano TI
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Incarto n.14.2009.78

RINVIO TF

Lugano

24 settembre 2009

LS/fp/fb

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza                   8 gennaio 2007 da

AO 1

contro

AP 1

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 4/7 dicembre 2006 dell'UE __________;

richiamato il pronunciato del 31 ottobre 2007 di questa Camera (inc. n. 14.2007.19) e la sentenza del 6 aprile 2009 della II Corte di diritto civile del Tribunale federale (inc. n. 5A_703/2007);

ritenuto in fatto

e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ del 4/7 dicembre 2006 dell'UE __________, AO 1 ha escusso AP 1 per il pagamento di fr. 48'946.70 oltre interessi;

che, interposta tempestiva opposizione, la creditrice ne ha chiesto il rigetto definitivo;

che con sentenza del 6 marzo 2007 (inc. n. EF.2007.102), la Pretura __________ ha così deciso:

“1.L’istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via definitiva.

2.Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 230.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 600.– a titolo di indennità.

3.omissis”;

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1.975.- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).