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14.2003.44

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-01-08 · Italiano TI
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Incarto n.14.2003.44

Lugano

8 gennaio 2003

EC/fc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini eChiesa

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza     27 febbraio 2003 da

__________

contro

__________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 2/9 gennaio 2003 dell’UEF di Locarno;

in diritto:

1.Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF5 febbraio 1999 [14.1998.85], citata inCocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 6 ad art. 340) è inammissibile una richiesta di revisione nell’ambito di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, ritenuto che il silenzio del nuovo art. 22 LALEF – che limita le possibilità d’impugnazione agli istituti dell’appello e del ricorso per cassazione – non può essere che qualificato, visto il principio di celerità che caratterizza questo tipo di procedura. Per questo motivo corretta è stata dal profilo formale la decisione di _____________ SA di impugnare il pronunciato di primo grado con tempestivo atto d’appello del 29 aprile 2003.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario