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Incarto n.14.2003.44
Lugano
8 gennaio 2003
EC/fc/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini eChiesa
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 febbraio 2003 da
__________
contro
__________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dellopposizione interposta al PE n. __________ del 2/9 gennaio 2003 dellUEF di Locarno;
in diritto:
1.Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF5 febbraio 1999 [14.1998.85], citata inCocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 6 ad art. 340) è inammissibile una richiesta di revisione nellambito di una procedura sommaria di rigetto dellopposizione, ritenuto che il silenzio del nuovo art. 22 LALEF che limita le possibilità dimpugnazione agli istituti dellappello e del ricorso per cassazione non può essere che qualificato, visto il principio di celerità che caratterizza questo tipo di procedura. Per questo motivo corretta è stata dal profilo formale la decisione di _____________ SA di impugnare il pronunciato di primo grado con tempestivo atto dappello del 29 aprile 2003.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il segretario