Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L’appello 8 aprile 2003 dell’arch. __________ è accolto.
E. 1.1 Di conseguenza, la sentenza emanata il 3 aprile 2003 dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella procedura __________ è dichiarata nulla.
E. 2 Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
E. 3 Intimazione a: – __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.04.2003 14.2003.43
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.2003.43 Lugano 29 aprile 2003 /CJ/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa segretario: Jaques, vicecancelliere statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile __________ promossa con istanza 5 febbraio 2003 da __________ contro __________ tendente ad ottenere il rigetto dell’opposizione interposta dal Municipio di __________ al precetto esecutivo
n. __________ dell’UE di Lugano notificato il 29 gennaio 2002 per il pagamento di fr. 37'235,80 oltre interessi e spese; vista la sentenza 3 aprile 2003 della Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, che ha respinto la suddetta istanza; preso atto dell’appello 8 aprile 2003 dell’arch. __________; atteso che esso non è stato notificato alla controparte, in quanto i propri diritti non sono pregiudicati dalla presente procedura; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che l’appellante allega di non essere stato citato all’udienza di contraddittorio del 3 aprile 2003 e chiede l’annullamento della tassa di giustizia di fr. 210.-- che gli è stata accollata con la sentenza impugnata; che la Pretura di Lugano ha confermato la mancata citazione dell’appellante in seguito ad un disguido di cancelleria; che l’udienza 3 aprile 2003 e la consecutiva sentenza di stessa data risultano pertanto nulle (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC per il rinvio dell’art. 25 LALEF), ciò che va rilevato d’ufficio da ogni autorità, compresa quella che ha emanato l’atto di procedura nullo; che anche il dispositivo riferito alla tassa di giustizia risulta pertanto nullo; che siccome la nullità è da addebitare alla Pretura di Lugano, occorre prescindere dal prelevare la tassa di giustizia, sia di prima che di seconda istanza; che non occorre ordinare la fissazione di una nuova udienza, avendo l’appellante nel frattempo ritirato l’esecuzione in seguito ad un accordo con il Comune di __________; che l’appello va quindi accolto; che non si assegnano indennità in quanto non richieste dall’appellante. Richiamati gli art. 82 LEF; 142 CPC; 25 LALEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. L’appello 8 aprile 2003 dell’arch. __________ è accolto. 1.1. Di conseguenza, la sentenza emanata il 3 aprile 2003 dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella procedura __________ è dichiarata nulla. 2. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: – __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario