Sentenza o decisione senza scheda
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.04.2002 14.2002.22
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.2002.00022 Lugano 24 aprile 2002 /CJ/fc/dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (in sostituzione del giudice Rusca, assente) segretario: Jaques, vicecancelliere statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (OS.2001.21) promossa con istanza 2 novembre 2001 di opposizione al sequestro n. __________ dell’UE di Lugano da __________ patr. dall’avv. __________ contro __________ patr. dall’avv. __________ richiamato l’appello 18 marzo 2002 inoltrato dall’opponente contro la sentenza 4 marzo 2002 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5; visto che con scritto 18 aprile 2002, l’opponente ha dichiarato ritirare l’appello, divenuto privo di oggetto con la rinuncia al sequestro da parte del sequestrante nonché il ritiro dell’esecuzione a convalida del medesimo; considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto; atteso che le parti hanno convenuto la rifusione delle spese a chi le ha anticipate e la compensazione delle ripetibili; rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto, ciò che non è il caso nella presente causa; dato che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (cfr. art. 21 LTG); pronuncia: 1. L'appello 18 marzo 2002 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.--, anticipata dall'appellante, è posta a suo carico. La parte eccedente dell’anticipo, pari a fr. 800.--, è restituita all’appellante. Non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: - avv. __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario