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Incarto n.14.2002.00079
Istanza di revisione
Lugano
16 settembre 2002
CJ/fc/dp
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla domanda di revisione 31 agosto 2002 di
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contro la sentenza 19 aprile 2002 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5;
ritenuto che secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF5 febbraio 1999 [14.1998.85], citata inCocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,
n. 6 ad art. 340) è inammissibile una richiesta di revisione nellambito di una procedura sommaria di rigetto dellopposizione, il silenzio del nuovo art. 22 LALEF che limita le possibilità dimpugnazione agli istituti dellappello e del ricorso per cassazione non potendo essere che qualificato, visto il principio di celerità che caratterizza questo tipo di procedura;
considerato che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e non si assegnano indennità, non essendo state chieste osservazioni alla controparte in applicazione dellart. 313bis CPC (per rinvio dellart. 25 LALEF);
richiamato lart. 22 LALEF;
Il presidente Il segretario