Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La domanda per misure conservative 22 marzo 2002 è irricevibile per carenza di giustificativi.
E. 2 L'avv. __________ verrà citato la discussione dell'istanza, nell'ipotesi che vengano prodotti i giustificativi dell'istanza di riconoscimento di decisione di fallimento estero e che venga versato, entro 30 giorni dalla notifica, sul conto corrente postale CPP 69-10370-9 del Tribunale di Appello, Lugano (rif. inc. 14.2002.29) o tramite vaglia postale internazionale all’indirizzo del Tribunale di Appello del Canton Ticino, __________, a CH-6901 Lugano, un anticipo di fr. 1'000.-- (mille), con la comminatoria di stralcio della procedura in caso di mancato pagamento.
E. 3 La tassa di giustizia per questa decisione di fr. 300.-- è a carico dell’istante.
E. 4 Intimazione: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.04.2002 14.2002.00029
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.2002.00029 Lugano 11 aprile 2002 /CJ/fc/fb Repubblica e Cantone del Ticino Camera di esecuzione e fallimenti Tribunale d'appello La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente) Segretario: Jaques, vicecancelliere statuendo sull'istanza di riconoscimento di fallimento estero presentata il 22 marzo 2002
– e pervenuta il 2 aprile 2002 – da: __________ nella procedura concernente: __________ chiedente altresì l’adozione di “provvedimenti cautelativi contro il debitore signor __________ mediante rilevamento di tutti i beni patrimoniali presso l’Istituto bancario __________ ed il blocco delle disponibilità per quanto riguarda il patrimonio del __________ presso __________ ”; ed ora sui richiesti provvedimenti conservativi; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che per l’art. 168 LDIP, proposta l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento, il tribunale può, su richiesta dell’istante, ordinare i provvedimenti conservativi di cui agli art. 162 a 165 e 170 LEF, sempre che l’istante renda almeno verosimile che il decreto di fallimento straniero possa essere riconosciuto e che le misure conservative siano indispensabili per mantenere integro l’assetto patrimoniale in Svizzera del debitore fallito all’estero (cfr. Flavio Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale amministrativa ed esecutiva, CFPG n. 20, Lugano 1999, p. 205 ad a; Jolanta Kren Kostkiewicz, Internationales Konkursrecht: Anerkennung ausländischer Konkursdekrete und Durchführung eines Sekundärkonkurses in der Schweiz, in: BlSchK 1993, pag. 15 n. 2; Daniel Staehelin, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [ Art. 166 ff IPRG ], Basilea et al. 1989, p. 110); che la domanda cautelare in esame non è accompagnata da alcun giustificativo; che in particolare l’istante non ha prodotto un esemplare completo della sentenza fallimentare di cui chiede il riconoscimento debitamente autenticata (ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. a LDIP, al quale rinvia l’art. 167 cpv. 1 LDIP), mediante la relativa postilla (in francese: “apostille”) prevista dall’art. 4 della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4, entrata in vigore per la Svizzera l’11 marzo 1973 e per la Germania il 19 settembre 1971), di modo che non appare verosimile, allo stadio attuale, il riconoscimento in Svizzera della sentenza 1° giugno 2000 del Tribunale di __________; che l'istante non ha reso verosimile che la decisione straniera di cui è chiesto il riconoscimento costituisca decreto di fallimento, omologazione di concordato o procedimento analogo ai sensi degli art. 166 cpv. 1 e 175 LDIP (cfr. art. 513 cpv. 1 CPC); che l’istante nemmeno ha reso verosimile che la sentenza sia stata notificata a __________, né che la stessa sia esecutiva in Germania (cfr. art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP); che l’istante deve inoltre rendere verosimile l’esistenza di beni di __________ nel Cantone Ticino (cfr. art. 167 cpv. 1 LDIP); che l’istanza di misure conservative è quindi da ritenere irricevibile; che resta riservata la facoltà per l’istante di riproporre la sua domanda di misura conservative nell’osservanza dei presupposti formali richiamati sopra; che le spese relative a questa procedura sono a carico dell’istante; richiamati gli art. 166 ss. LDIP; 117, 371, 513 CPC; decreta: 1. La domanda per misure conservative 22 marzo 2002 è irricevibile per carenza di giustificativi. 2. L'avv. __________ verrà citato la discussione dell'istanza, nell'ipotesi che vengano prodotti i giustificativi dell'istanza di riconoscimento di decisione di fallimento estero e che venga versato, entro 30 giorni dalla notifica, sul conto corrente postale CPP 69-10370-9 del Tribunale di Appello, Lugano (rif. inc. 14.2002.29) o tramite vaglia postale internazionale all’indirizzo del Tribunale di Appello del Canton Ticino, __________, a CH-6901 Lugano, un anticipo di fr. 1'000.-- (mille), con la comminatoria di stralcio della procedura in caso di mancato pagamento. 3. La tassa di giustizia per questa decisione di fr. 300.-- è a carico dell’istante. 4. Intimazione: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario: