Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 L'appellazione 12 ottobre 2001 di __________, è irricevibile siccome tardiva.
E. 2 La tassa di giustizia di fr. 50.-- è posta a carico di __________.
E. 3 Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.11.2001 14.2001.89
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.2001.00089 Lugano 14 novembre 2001 /B/fc/dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 giugno 2001 da __________ patr. dall’avv. __________ contro __________ tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 13/19 giugno 2001 dell'UEF di Locarno; sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città con sentenza 24 settembre 2001 ha così deciso: " 1. L'istanza è accolta. Di conseguenza è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno per l'importo di fr. 35'000.-- oltre interessi al 5% dal 7 maggio 2000 e fr. 100.-- di spese esecutive. 2. Le spese e la tassa di giudizio per complessivi fr. 360.--, da anticipare dall'istante, sono poste a carico di __________, il quale rifonderà a __________ il montante di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili." Sentenza dedotta in appello dall'escusso che con atto 12 ottobre 2001 postula la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili; preso atto che sono dati gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che la sentenza in esame del Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città reca la data 24 settembre 2001 e che secondo la dichiarazione, contenuta nell'atto d'appello, all'appellante è stata intimata il 26 settembre 2001; che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC e 22 cpv. 1 LALEF); che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 27 settembre 2001 ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 26 settembre 2001, giorno della ricezione della sentenza da parte dell'appellante; che di conseguenza il termine per appellare è giunto a scadenza il 6 ottobre 2001 donde l'irrimediabile tardivitâ dell'atto di appello datato 12 ottobre 2001 e spedito lo stesso giorno; che vista la peculiarità del caso si preleva una tassa di giustizia ridotta; per questi motivi, richiamati gli art. 308 cpv. 1 CPC e 22 cpv. 1 LALEF pronuncia: 1. L'appellazione 12 ottobre 2001 di __________, è irricevibile siccome tardiva. 2. La tassa di giustizia di fr. 50.-- è posta a carico di __________. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria