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14.1999.00057

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-08-05 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) Per l’art. 326 lett. a CPC la parte appellante può chiedere l’annullamento della sentenza e il rinvio della causa al Pretore per un nuovo giudizio se in suo pregiudizio siano stati fatti degli atti nulli (art. da 142 a 146 CPC). b) Per l’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC si ha nullità dell’atto procedurale se la parte contro la quale l’atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere, ritenuto che per il cpv. 2 siffatta nullità deve essere rilevata d’ufficio. c) La citata norma procedurale di diritto cantonale altro non è se non la realizzazione del diritto di essere sentito dedotta dall’art. 4 Cost. E` principio giurisprudenziale indiscusso (cfr. DTF 96 I 188 cons. 2b, 94 I 109 cons. 5 e 92 I 264; CEF 27 novembre 1990 in re W.P.V.A. c. G. SA cons. 1 e 2 aprile 1987 in re B. c. I.L. cons. 3) che tale diritto è di natura essenzialmente formale: di conseguenza la sua violazione determina l’annullamento della decisione impugnata, a meno che l’appellante, che non è stato sentito avanti il primo giudice, abbia avuto la possibilità di esprimersi in seconda sede e  che l’autorità d’appello non sia limitata nel suo potere di cognizione (cfr. DTF 96 I 188, 94 I 108 cons. 3, 93 I 656, 87 I 340 e 76 I 47). d) Per l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni: a __________ è quindi preclusa la possibilità di far valere i propri mezzi di difesa. e) L’escusso ha sostenuto di non avere ricevuto la citazione all’udienza di contraddittorio. Come risulta dalla narrativa fattuale sub B e C la raccomandata contenente la citazione in questione non è stata notificata, atteso che è rimasta in giacenza presso la Posta ed è poi stata rinviata alla Pretura. f) Al primo giudice va ricordato che secondo l’art. 124 cpv. 2 CPC e avuto riguardo alle peculiarità del processo esecutivo sommario quando un’intimazione a mezzo posta non è riuscita si deve procedere alla notifica per mezzo di usciere comunale o agente della polizia cantonale o comunale. g) Ne consegue la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile 28 maggio 1999 per violazione del diritto di essere sentito. h) L’incarto è retrocesso alla Pretore perché proceda ad un nuovo giudizio, previa udienza di contraddittorio ritualmente citata.

E. 1.1 Di conseguenza è annullata la sentenza 28 maggio 1999 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5.

E. 1.2 L’incarto è retrocesso alla prima giudice perché proceda ad un nuovo giudizio previa udienza di contraddittorio. 2. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                              La segretaria

E. 2 Per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia (art. 61 cpv. 1 OTLEF) e dall’assegnare indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF), in mancanza di petitum in tal senso e d’altro canto nulla potendosi imputare al creditore. Per i quali motivi, richiamati  gli art. 142 cpv. 1 lett. b e 326 lett. a CPC pronuncia:           1. L’appellazione

E. 4 giugno 1999 __________ è accolta.

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.08.1999 14.1999.00057

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.99.00057 Lugano 5 agosto 1999 B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 aprile 1999 da __________ contro ____________________ tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 27 novembre 1998/12 febbraio 1999 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 28 maggio 1999 ha così deciso: “ 1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria. 2. La tassa di giustizia in fr. 160.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 280.-- a titolo di indennità.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 4 giugno 1999 ha dichiarato di non avere ricevuto la citazione all’udienza di contraddittorio; rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni; ritenuto in fatto A. Con PE n. __________ del 27 novembre 1998/12 febbraio 1999 dell’UE di Lugano  __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 8’600.-- oltre interessi, indicando quale titolo di credito: “Pigioni scoperte come da conteggio del 7.8.98 fr. 8’400.--

- tassa di giustizia e ripetibili di fr. 200.--.” Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore. B. Con ordinanza 22 aprile 1999 la Pretore del Distretto di Lugano ha citato le parti per il contraddittorio per il 28 maggio 1999 alle ore 11.00. La raccomandata n. __________con la citazione destinata all’escusso non è stata notificata. Dalla busta si evince che non è stata distribuita, ma è rimasta in giacenza presso la Posta di __________, dove non è stata ritirata. C. Nell’incarto della Pretura si trova la raccomandata n. __________che, scaduto il periodo di giacenza, le è stata rinviata in data 6 maggio 1999. Considerato in diritto: 1. a) Per l’art. 326 lett. a CPC la parte appellante può chiedere l’annullamento della sentenza e il rinvio della causa al Pretore per un nuovo giudizio se in suo pregiudizio siano stati fatti degli atti nulli (art. da 142 a 146 CPC). b) Per l’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC si ha nullità dell’atto procedurale se la parte contro la quale l’atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere, ritenuto che per il cpv. 2 siffatta nullità deve essere rilevata d’ufficio. c) La citata norma procedurale di diritto cantonale altro non è se non la realizzazione del diritto di essere sentito dedotta dall’art. 4 Cost. E` principio giurisprudenziale indiscusso (cfr. DTF 96 I 188 cons. 2b, 94 I 109 cons. 5 e 92 I 264; CEF 27 novembre 1990 in re W.P.V.A. c. G. SA cons. 1 e 2 aprile 1987 in re B. c. I.L. cons. 3) che tale diritto è di natura essenzialmente formale: di conseguenza la sua violazione determina l’annullamento della decisione impugnata, a meno che l’appellante, che non è stato sentito avanti il primo giudice, abbia avuto la possibilità di esprimersi in seconda sede e  che l’autorità d’appello non sia limitata nel suo potere di cognizione (cfr. DTF 96 I 188, 94 I 108 cons. 3, 93 I 656, 87 I 340 e 76 I 47). d) Per l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni: a __________ è quindi preclusa la possibilità di far valere i propri mezzi di difesa. e) L’escusso ha sostenuto di non avere ricevuto la citazione all’udienza di contraddittorio. Come risulta dalla narrativa fattuale sub B e C la raccomandata contenente la citazione in questione non è stata notificata, atteso che è rimasta in giacenza presso la Posta ed è poi stata rinviata alla Pretura. f) Al primo giudice va ricordato che secondo l’art. 124 cpv. 2 CPC e avuto riguardo alle peculiarità del processo esecutivo sommario quando un’intimazione a mezzo posta non è riuscita si deve procedere alla notifica per mezzo di usciere comunale o agente della polizia cantonale o comunale. g) Ne consegue la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile 28 maggio 1999 per violazione del diritto di essere sentito. h) L’incarto è retrocesso alla Pretore perché proceda ad un nuovo giudizio, previa udienza di contraddittorio ritualmente citata. 2. Per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia (art. 61 cpv. 1 OTLEF) e dall’assegnare indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF), in mancanza di petitum in tal senso e d’altro canto nulla potendosi imputare al creditore. Per i quali motivi, richiamati  gli art. 142 cpv. 1 lett. b e 326 lett. a CPC pronuncia:           1. L’appellazione 4 giugno 1999 __________ è accolta. 1.1. Di conseguenza è annullata la sentenza 28 maggio 1999 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5. 1.2. L’incarto è retrocesso alla prima giudice perché proceda ad un nuovo giudizio previa udienza di contraddittorio. 2. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                              La segretaria