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14.1998.55

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-08-21 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 a) Per l’art. 326 lett. a CPC la parte appellante può chiedere l’annullamento della sentenza e il rinvio della causa al Pretore per un nuovo giudizio se in suo pregiudizio siano stati fatti degli atti nulli (art. da 142 a 146 CPC). b) Per l’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC si ha nullità dell’atto procedurale se la parte contro la quale l’atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere, ritenuto che per il cpv. 2 siffatta nullità deve essere rilevata d’ufficio. c) La citata norma procedurale di diritto cantonale altro non è se non la realizzazione del diritto di essere sentito dedotta dall’art. 4 Cost. E` principio giurisprudenziale indiscusso (cfr. DTF 96 I 188 cons. 2b, 94 I 109 cons. 5 e 92 I 264; CEF 27 novembre 1990 in re W.P.V.A. c. G. SA cons. 1 e 2 aprile 1987 in re B. c. I.L. cons. 3) che tale diritto è di natura essenzialmente formale: di conseguenza la sua violazione determina l’annullamento della decisione impugnata, a meno che l’appellante, che non è stato sentito avanti il primo giudice, abbia avuto la possibilità di esprimersi in seconda sede e  che l’autorità d’appello non sia limitata nel suo potere di cognizione (cfr. DTF 96 I 188, 94 I 108 cons. 3, 93 I 656, 87 I 340 e 76 I 47). d) Per l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni: __________ è quindi preclusa la possibilità di far valere i propri mezzi di difesa, salvo ovviamente quelli su aspetti formali come al cons. 2.

E. 1.1 Di conseguenza è annullata la sentenza 19 maggio 1998 del Pretore di Locarno-Città.

E. 1.2 L’incarto è retrocesso al primo giudice perché proceda ad un nuovo giudizio previa udienza di contraddittorio. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 2 a) L’escusso ha sostenuto di avere ricevuto la citazione all’udienza di contraddittorio solo il 20 maggio 1998 unitamente alla sentenza 19 maggio 1998.  Dalla ricerca postale 3 luglio 1998   risulta che l’invio raccomandato n. 393, spedito l’8 maggio 1998, contenente la citazione all’udienza di contraddittorio fissata per il 18 maggio 1998, è stato consegnato all’appellante effettivamente solo il 20 maggio 1998. b) Ne consegue la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile 19 maggio 1998 per violazione del diritto di essere sentito. c) L’incarto è retrocesso al Pretore perché proceda ad un nuovo giudizio, previa udienza di contraddittorio ritualmente citata.

E. 3 Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.

E. 4 Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                              La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.08.1998 14.1998.55

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.98.00055 Lugano 21 agosto 1998 B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile (esecuzione cambiaria) dipendente dall’opposizione interposta da __________ al PE cambiario  n. __________ del 31 marzo/30 aprile 1998 dell’UEF di Locarno emesso ad istanza di __________; opposizione sottoposta, giusta l’art. 181 LEF, con atto 8 maggio 1998 dell’UEF di Locarno al giudizio della Pretura di Locarno-Città; sulla quale opposizione il Pretore di Locarno-Città con sentenza 19 maggio 1998 ha così deciso: “ 1. L’istanza è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo cambiario no__________dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via provvisoria per Fr. 261’304.95 oltre interessi al 5% dal 23 maggio 1997, Fr. 482.45 di spese di protesto e Fr. 200.-- di spese esecutive. 2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi Fr. 350.-- da anticipare dalla parte istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte Fr. 500.-- di indennità.” Preso atto che l’appellante ha chiesto l’assistenza giudiziaria; considerato che la parte appellata non ha presentato osservazioni; rilevato che con decreto presidenziale 29 maggio/2 giugno 1998 l’istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile; ritenuto in fatto: A. Il 19 agosto 1994 la __________ ha emesso un vaglia cambiario all’ordine della __________, per l’importo di Fr. 261’304.95 (doc. B). Il vaglia cambiario è stato avallato dall’__________. Il titolo cambiario protestato per mancato pagamento il 27 maggio 1997, è stato messo in esecuzione cambiaria contro l’avallante __________ per l’importo di Fr. 261’304.95 oltre interessi al 5% dal 10 marzo 1995 e Fr. 1’684.75 per spese di protesto. Avendo l’escusso interposto tempestiva opposizione, l’UEF di Locarno l’ha sottoposta al giudizio del Pretore di Locarno-Città ai sensi dell’art. 181 LEF. B. Con ordinanza 8 maggio 1998 il Pretore di Locarno-Città ha citato le parti per il contraddittorio fissato per il 18 maggio 1998 alle ore 11.00. C. All’udienza di contraddittorio le parti non sono comparse. D. Con sentenza 19 maggio 1998 il Pretore di Locarno-Città non ha ammesso l’opposizione, argomentando che l’istanza si fonda sul vaglia cambiario doc. B, sottoscritto per avallo __________ e che non emerge motivo alcuno ex art. 182 LEF. Gli interessi sono stati riconosciuti ex art. 1045 cpv. 1 cifra 2 CO solo dalla scadenza del vaglia, ossia dal 23 maggio 1997. E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso sostenendo di aver pagato le rate leasing per un importo di ca. Fr. 100’000.--. Egli ha poi rilevato di avere ritirato la citazione per l’udienza di contraddittorio del 18 maggio 1998 unicamente il giorno 20 maggio 1998 alle ore 15.00 unitamente alla sentenza emessa il 19 maggio 1998. F. La parte appellata non ha presentato osservazioni. Considerato in diritto: 1. a) Per l’art. 326 lett. a CPC la parte appellante può chiedere l’annullamento della sentenza e il rinvio della causa al Pretore per un nuovo giudizio se in suo pregiudizio siano stati fatti degli atti nulli (art. da 142 a 146 CPC). b) Per l’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC si ha nullità dell’atto procedurale se la parte contro la quale l’atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere, ritenuto che per il cpv. 2 siffatta nullità deve essere rilevata d’ufficio. c) La citata norma procedurale di diritto cantonale altro non è se non la realizzazione del diritto di essere sentito dedotta dall’art. 4 Cost. E` principio giurisprudenziale indiscusso (cfr. DTF 96 I 188 cons. 2b, 94 I 109 cons. 5 e 92 I 264; CEF 27 novembre 1990 in re W.P.V.A. c. G. SA cons. 1 e 2 aprile 1987 in re B. c. I.L. cons. 3) che tale diritto è di natura essenzialmente formale: di conseguenza la sua violazione determina l’annullamento della decisione impugnata, a meno che l’appellante, che non è stato sentito avanti il primo giudice, abbia avuto la possibilità di esprimersi in seconda sede e  che l’autorità d’appello non sia limitata nel suo potere di cognizione (cfr. DTF 96 I 188, 94 I 108 cons. 3, 93 I 656, 87 I 340 e 76 I 47). d) Per l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni: __________ è quindi preclusa la possibilità di far valere i propri mezzi di difesa, salvo ovviamente quelli su aspetti formali come al cons. 2. 2. a) L’escusso ha sostenuto di avere ricevuto la citazione all’udienza di contraddittorio solo il 20 maggio 1998 unitamente alla sentenza 19 maggio 1998.  Dalla ricerca postale 3 luglio 1998   risulta che l’invio raccomandato n. 393, spedito l’8 maggio 1998, contenente la citazione all’udienza di contraddittorio fissata per il 18 maggio 1998, è stato consegnato all’appellante effettivamente solo il 20 maggio 1998. b) Ne consegue la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile 19 maggio 1998 per violazione del diritto di essere sentito. c) L’incarto è retrocesso al Pretore perché proceda ad un nuovo giudizio, previa udienza di contraddittorio ritualmente citata. 3. Per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia (art. 61 cpv. 1 OTLEF) e dall’assegnare indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF), in mancanza di petitum in tal senso e d’altro canto nulla potendosi imputare alla creditrice. La richiesta dell’appellante di concessione dell’assistenza giudiziaria va respinta perché può essere concessa nel caso di specie solo come gratuito patrocinio e l'appellante non risulta essere patrocinato. Per i quali motivi, richiamati  gli art. 142 cpv. 1 lett. b e 326 lett. a CPC pronuncia:              1. L’appellazione 25 maggio 1998 dell’ing. __________, è accolta. 1.1. Di conseguenza è annullata la sentenza 19 maggio 1998 del Pretore di Locarno-Città. 1.2. L’incarto è retrocesso al primo giudice perché proceda ad un nuovo giudizio previa udienza di contraddittorio. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità. 4. Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                              La segretaria