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14.1998.41

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-05-22 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);

-   che l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto di appello alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC, applicabile anche alla CEF); per i quali motivi, richiamati i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC pronuncia 1. L’appello 9 aprile 1998 di __________, è dichiarato nullo. 2. La tassa di giustizia di Fr. 135.-- è a carico di __________ 3. Intimazione:       -    __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.05.1998 14.1998.41

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.98.00041 Lugano 22 maggio 1998 B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 marzo 1998 da __________ patr. dall'avv. __________ contro __________ tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16/17 febbraio 1998 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 3 aprile 1998 ha così deciso: “ 1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo in esame è respinta in via definitiva. 2. La tassa di giustizia in Fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 300.-- a titolo di indennità”. Sentenza dedotta in appello dall’escusso con atto 9 aprile 1998; ritenuto in fatto e considerando in diritto

-   che con sentenza 3 aprile 1998 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata da __________

-   che con atto 9 aprile 1998 __________ si é aggravato contro il pronunciato pretorile con il seguente atto: “Concerne: incarto no. __________ Spett. Ufficio, vi mando il verbale di udienza che ho ricevuto. In allegato troverete tutta la mia documentazione. Faccio presente che nel minimo di esistenza che mi è stato fissato di Fr. 3’022.-- non sono calcolate le tasse complessive di Fr. 230.-- mensili. Io invece ricevo mensilmente Fr. 1’687.-- dall’AI, poi Fr. 846.-- dalla __________ assicurazioni e Fr. 400.-- da mio figlio invalido come contributo, per un totale di Fr. 2’933.--. Chiedo al giudice competente della sezione 6 di rifare i conti per non pagare i contributi alla ex moglie per il motivo che non ne ho.”

-   che forma e contenuto dell’appello sono disciplinati all’art. 309 CPC che al cpv. 2 elenca, tra l’altro, sub:

e)  le domande d’appello;

f)    i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;

-   che l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;

-   che per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la declaratoria di nullità dell’appello;

-   che con l’atto di appello l’escusso indica unicamente il numero dell’incarto pretorile, mentre nella motivazione non fa alcun riferimento alla sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, solleva bensì contestazioni in merito alla procedura di divorzio, che non possono costituire oggetto della presente procedura;

-   che ne consegue per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto 9 aprile 1998 (cfr. CEF 23  settembre 1996 in re I.T. SA c. A.P.; 4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio 1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre 1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L.,  26 agosto 1982 in Rep 1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);

-   che l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto di appello alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC, applicabile anche alla CEF); per i quali motivi, richiamati i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC pronuncia 1. L’appello 9 aprile 1998 di __________, è dichiarato nullo. 2. La tassa di giustizia di Fr. 135.-- è a carico di __________ 3. Intimazione:       -    __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria