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14.1997.124

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-11-07 · Italiano TI
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Incarto n.14.97.00124

Lugano

7 novembre 1997/fb

Repubblica e Cantonedel TicinoCamera di esecuzione e fallimentiTribunale d'appello

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello

vista l'istanza 31 ottobre 1997 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF per formulare opposizione al precetto esecutivo presentata da

__________

(nella procedura esecuzione no. __________ promossa da

__________

richiamato l'art. 33 cpv. 3 LEF che consente alla parte precettante di rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse;

visti gli art. 20a cpv. 2 n. 2 secondo periodo LEF e, per analogia, gli art. 7, 9 cpv. 3 e 9 cpv. 4 LPR;

ordina:

1.Alla parte precettante __________, è fissato un termine di 10 (dieci) giorni per dichiarare a questa Camera se ammette l'opposizione di __________ al PE n. __________ del 22/24 settembre 1997 dell'UE di Lugano.

2.La parte precettante è resa attenta che il suo silenzio varrà quale tacita ammissione dell'opposizione.

3.È in facoltà della parte precettante formulare osservazioni nel termine di10 (dieci) giorni.

4.Fino alla decisione in merito all'istanza non può essere presa alcuna misura d'esecuzione.

5.Intimazione:   -    __________

Il presidente

giudice Flavio Cometta