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13.2004.8

lodo arbitrale, dichiarazione di forza esecutiva

Ticino · 2004-09-15 · Italiano TI
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lodo arbitrale, dichiarazione di forza esecutiva

Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 novembre 2001 (inc. 11.2000.134); che quest'ultima sentenza non è stata impugnata sul piano federale ed è pertanto passata in giudicato; che, ciò premesso, le condizioni disposte dall'art. 44 cpv. 1 CIA sono date e il lodo dev'essere dichiarato esecutivo alla stregua di una sentenza ordinaria, con relativa menzione in calce all'esemplare prodotto (art. 44 cpv. 2 CIA); che gli oneri processuali vanno a carico dell'istante, CONV1 e CONV1 non essendosi opposti alla dichiarazione di esecutività e non potendo quindi essere considerati soccombenti (nell'accezione dell'art. 148 cpv. 1 CPC); che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   L'istanza è accolta, nel senso che il lodo emesso fra le parti il 30 settembre 2000 dall'arbitro unico arch. __________ è dichiarato esecutivo.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 200.– b) spese                         fr.   50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante.

3.   Intimazione: –,; –; –. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                           La segretaria

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.09.2004 13.2004.8 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.09.2004 13.2004.8 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.09.2004 13.2004.8

lodo arbitrale, dichiarazione di forza esecutiva

Incarto n. 13.2004.8 Lugano, 15 settembre 2004 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli segretaria: Chietti Soldati, vicecancelliera sedente per giudicare sull'istanza del 4 agosto 2004 presentata da ISTA1 (patrocinato dal lic. iur. __________, RAPP1) chiedente che sia dichiarato esecutivo il lodo emanato il 30 settembre 2000 dall'arbitro unico arch. __________, __________, nella causa promossa contro l'istante con petizione del 2 ottobre 1998 da e __________ CONV1 in merito a pretese derivanti dall'uso, dal godimento, dall'amministrazione e dalla manutenzione delle particelle n. 1602 e 2364 RT (ora particella n. 1130 RT) di __________, come pure della particella n. 872 RFD di __________, oltre che dagli investimenti profusi in tali immobili; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev'essere accolta l'istanza;

2.   Il giudizio sulle spese. Ritenuto in fatto: che, chiamato a statuire su pretese derivanti dall'uso, dal godimento, dall'amministrazione e dalla manutenzione delle particelle n. 1602 e 2364 RT (ora particella n. 1130 RT) di __________, come pure della particella n. 872 RFD di __________, oltre che dagli investimenti profusi in tali immobili, l'arbitro unico arch. __________ ha fissato in complessivi fr. 67 790.15 la spettanza di ISTA1 nei confronti della madre CONV1, in fr. 29 035.35 quella di ISTA1 nei confronti del fratello CONV1 e in fr. 99 971.80 quella di CONV1 nei confronti della madre CONV1; che con istanza del 4 agosto 2004 ISTA1 ha invitato questa Camera a certificare la forza esecutiva del lodo; che il giudice delegato della Camera ha impartito ad CONV1 e CONV1, il 9 agosto 2004, un termine di dieci giorni per formulare eventuali osservazioni, avvertendoli che la decorrenza infruttuosa del termine sarebbe stata interpretata come rinuncia a contestazioni; che nulla è pervenuto a tutt'oggi da parte loro; e considerando in diritto: che giusta l'art. 44 cpv. 1 CIA (RS 279 = RL 3.3.2.1.5) su richiesta di una parte l'autorità giudiziaria prevista dall'art. 3 lett. g CIA dichiara esecutivo, come una sentenza ordinaria, un lodo verten­te su qualsiasi pretesa compromettibile (art. 5 CIA) qualora le parti abbiano accettato il lodo formalmente (lett. a), non sia stato interposto un tempestivo ricorso per nullità (lett. b), non sia stato attribuito effetto sospensivo a un ricorso per nullità introdotto in tempo utile (lett. c) oppure un eventuale ricorso per nullità sia divenuto privo di oggetto o sia stato respinto (lett. d); che l'autorità giudiziaria prevista dall'art. 3 lett. g CIA è, nel Cantone Ticino, la Camera civile di appello (art. 2 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sull'arbitrato: RL 3.3.2.1.6), la quale statuisce applicando la procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 3 cpv. 2 del decreto medesimo, con rinvio all'art. 360 CPC); che in concreto la decisione prodotta è effettivamente un lodo arbitrale (non un semplice referto di arbitratore né una decisione provvisionale o interlocutoria), emesso a termini di equità, e che l'oggetto della contestazione rientrava senza dubbio nella libera disponibilità delle parti; che contro tale lodo CONV1 e CONV1 hanno esperito il 30 ottobre 2000 un ricorso per nullità, il quale tuttavia è stato respinto da questa Camera con sentenza del 15 novembre 2001 (inc. 11.2000.134); che quest'ultima sentenza non è stata impugnata sul piano federale ed è pertanto passata in giudicato; che, ciò premesso, le condizioni disposte dall'art. 44 cpv. 1 CIA sono date e il lodo dev'essere dichiarato esecutivo alla stregua di una sentenza ordinaria, con relativa menzione in calce all'esemplare prodotto (art. 44 cpv. 2 CIA); che gli oneri processuali vanno a carico dell'istante, CONV1 e CONV1 non essendosi opposti alla dichiarazione di esecutività e non potendo quindi essere considerati soccombenti (nell'accezione dell'art. 148 cpv. 1 CPC); che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   L'istanza è accolta, nel senso che il lodo emesso fra le parti il 30 settembre 2000 dall'arbitro unico arch. __________ è dichiarato esecutivo.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 200.– b) spese                         fr.   50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante.

3.   Intimazione: –,; –; –. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                           La segretaria