Sachverhalt
(risposte 6-12, 15 e 16), che risalivano pur sempre a circa 3 anni prima, e di non poter dare risposte certe (risposte 7, 11, 13, 14, 17 e 18) rispettivamente di non saper rispondere (risposte 5 e 9) in quanto non mi occupavo delle fatture (risposta 5) rispettivamente non ero io ad occuparmi di PEC o mail, né delle fatture (risposte 17 e 18), non risultava né particolarmente strano né particolarmente significativo e soprattutto non era tale da confermare o smentire eventuali altre risultanze processuali.
9.2.La convenuta ha in seguito rilevato che vi sarebbero stati errori su errori, imprecisioni su imprecisioni e così via da parte di S__________ __________ e della piattaforma C__________, non considerati dal Pretore, che non possono certo andare a scapito di AP 1 (appello p. 6 seg.). Il rilievo è inconsistente.
Essa ha dapprima ritenuto strano e superficiale sia il fatto che i doc. P e Z, recanti la firma dellamministratore delegato di S__________ __________ e il timbro di questultima, ditta che gira milioni di EUR, non fossero datati e non fossero stati allestiti su carta intestata della società, ciò che faceva nascere seri dubbi sulla sua stessa autenticità, sia il fatto che __________ D__________ __________ nella sua testimonianza non avesse riconosciuto di averli firmati e nemmeno avesse ammesso che le fatture n. 2018/21 e n. 2018/31 erano fatture commerciali o proforma in quanto non si occupava delle fatture (risposta 5); ed ha concluso che ciò avrebbe dovuto far rizzare i capelli al giudice, essendo quindi più che verosimile che S__________ __________ abbia caricato sulla piattaforma C__________ delle fatture proforma ma non commerciali afferenti a un credito esigibile (appello p. 6 seg.). Sennonché i fatti qui ritenuti strani e superficiali e tali da far rizzare i capelli al giudice, per altro in gran parte irricevibili (tranne laddove era stato detto che i doc. P e Z non erano datati e non erano stati allestiti su carta intestata della società) siccome addotti per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), sono ben lungi dal provareche S__________ __________ abbia caricato sulla piattaforma C__________ delle fatture proforma ma non commerciali afferenti a un credito esigibile.
Essa ha quindi sottolineato che il back office di C__________ aveva già commesso degli errori nel corso di una precedente cessione, nel dicembre 2017, di asseriti crediti di S__________ __________ nei confronti di AP 1: errori prontamente segnalati e corretti proprio da AP 1 e che sempre il back office di C__________ il 21.06.2018 sollecitava il pagamento di una fattura indicata con il numero 63 per poi successivamente correggerla con le fatture 21 e 31 (doc. 10) (appello p. 7). Ora, a parte il fatto che non risulta che il primo presunto errore fosse stato commesso dalla piattaforma C__________ ma piuttosto da S__________ __________ (cfr. doc. 3, interrogatorio A__________ __________
p. 3), si osserva che le due circostanze qui evocate dalla convenuta sono lungi dal provare, sempre che la questione sia rilevante, che Ca__________ avrebbe commesso degli errori anche in occasione del perfezionamento della cessione delle fatture n. 2018/21 e n. 2018/31.
9.3.La convenuta ha poi rimproverato al Pretore di aver saltato a piedi pari sia la testimonianza di __________ B__________, dalla quale era emerso che il cessionario e il destinatario del pagamento doveva essere C__________ e non lattrice (p. 5), che in quelle circostanze avrebbe tra laltro necessitato di unulteriore cessione in forma scritta in realtà inesistente, sia la testimonianza di St__________ __________, dalla quale sembrava che il cessionario fosse lattrice e non C__________ (p. 9). A suo dire, queste importanti divergenze sulle modalità delle cessioni e il modus operandi dei soggetti coinvolti tra queste due testimonianze escludono anche la correttezza di una cessione (appello p. 7 seg.).
Premesso
- come detto - che il giudice può in realtà limitarsi ad esprimersi sui fatti, mezzi di prova, obiezioni ed eccezioni che ritiene rilevanti, il rimprovero mosso in concreto dalla convenuta è anche in questo caso infondato. Negli allegati preliminari era in effetti pacifico che leventuale cessionaria di S__________ __________ fosse lattrice e non certo la piattaforma C__________, sicché il giudice non era tenuto ad approfondire ulteriormente la questione, non controversa. E comunque non era affatto vero che dalla testimonianza di __________ B__________ era emerso che il cessionario e il destinatario del pagamento avrebbe dovuto essere C__________: il teste ha in realtà riferito che il cessionario / investitore era proprio lattrice, aggiungendo che il pagamento delle fatture cedute doveva avvenire tramite un conto di C__________, la quale, dopo aver dedotto il proprio compenso, doveva poi rigirare allattrice limporto residuo (p. 4 seg.).
È invece per la prima volta solo in questa sede e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) cha la convenuta ha sostenuto che la cessione (ma solo quella, inesistente, tra C__________ e lattrice) non sarebbe stata valida per lassenza della forma scritta.
9.4.La convenuta, riferendosi allaccertamento pretorile secondo cui i pagamenti da lei effettuati a S__________ __________ nel 2018 non sarebbero stati provati, ha obiettato che le prove dei pagamenti tramite __________ e __________ sono state inviate immediatamente dalla convenuta a C__________; gli estratti agli atti dimostrano che tutte le fatture di AP 1 verso S__________ __________ sono state pagate: nessuno ha mai contestato questo fatto e/o documento (appello p. 8), aggiungendo che anche il teste __________ B__________ aveva ammesso che la convenuta aveva provveduto a pagare S__________ __________ anziché C__________ (p. 5). A torto.
È di per sé vero, ma la circostanza è a ben vedere priva di rilevanza, che la convenuta aveva a suo tempo inviato a C__________ le prove dei pagamenti tramite __________ e __________, che sono costituite dal doc. 7.
La convenuta non può per contro essere seguita laddove ha sostenuto che gli estratti agli atti[N.d.R.: doc. 7]dimostrano che tutte le fatture di AP 1 verso S__________ __________ sono state pagate. Essa, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è in effetti confrontata criticamente con la motivazione in senso opposto resa dal Pretore e nemmeno ha fornito una qualsiasi spiegazione a sostegno della propria diversa conclusione. Essa aveva oltretutto sottolineato linattendibilità del doc. 7, che, tra laltro, è anche in contrasto con la realtà (appello
p. 3).
Nemmeno è poi vero chenessuno ha mai contestato questo fatto e/o documento, visto che una tale contestazione era stata espressa dallattrice a p. 4 della replica, laddove aveva allegato che si contesta, inoltre, quanto sostenuto dalla convenuta in relazione al fatto che tutte le fatture emesse nel 2018 da S__________ __________ siano state pagate; le fatture n. 21 del 13.03.2018 (doc. F) e n. 31 del 29.03.2018 (doc. G), oggetto delle cessioni di credito nonché oggetto della presente vertenza non sono state pagate allunica legittimata allincasso (AO 1 in virtù delle cessioni di credito). Quanto al teste __________ B__________, il quale per altro aveva premesso che del litigio tra le parti non sono a conoscenza nel dettaglio, si osserva che egli aveva sì affermato che ho saputo per sommi capi che la AP 1 aveva pagato a S__________ mentre doveva invece pagare a C__________, ma quella sua dichiarazione doveva essere relativizzata dal fatto che in precedenza aveva dichiarato che non so se queste fatture siano state pagate dalla AP 1 (p. 5).
9.5.La convenuta, dopo aver trascritto uno stralcio della sentenza (e meglio la parte in cui il Pretore, a p. 6 seg., aveva menzionato une-mail inviata da __________ D__________ __________ a C__________ in data 16.07.2018[N.d.R.:a
p. 3 dei documenti prodotti in edizione dallattrice]per mezzo della quale il primo conferma alla seconda che le fatture n. 2018/21-31 non sono giuste e che quelle corrette sarebbero le n. 2018/22-30 e che le stesse sarebbero regolarmente state pagate dal cliente (la AP 1)), si è infine chiesta perché il giudice di prime cure scrive questo passaggio così importante per poi non collocarlo nel complesso dei fatti esposti negli allegati della parte convenuta?, concludendone così che questo e-mail conferma, unitamente ai continui errori del back office di C__________ __________ (che probabilmente non sa distinguere tra una fattura proforma e una fattura commerciale) e ai documenti agli atti, che leventuale credito posto in cessione era inesistente e/o non identificabile quindi che non poteva essere oggetto di cessione (appello
p. 9).
Le conclusioni tratte in questa sede dalla convenuta non possono in realtà essere condivise. Nella sentenza il Pretore aveva in effetti spiegato, senza per altro che quel suo assunto sia stato qui censurato dalla convenuta, che quanto risultava dalle-mail in questione non era tale da migliorare la posizione di questultima, anche perché lattendibilità di quella comunicazione era dubbia, visto che lautore di quelle-mail, __________ D__________ __________, sentito in sede testimoniale (risposte 11-18), non era stato in grado di confermarne il contenuto e anzi aveva riferito di non essere lui lincaricato della fatturazione. Quanto ai presunti errori commessi dal back office di C__________, già si è invece detto che gli stessi sono lungi dal provare, sempre che la questione sia rilevante, che C__________ avrebbe commesso degli errori anche in occasione del perfezionamento della cessione delle fatture n. 2018/21 e n. 2018/31 (cfr. consid. 9.2).
10.In definitiva, la convenuta, che in tempi non sospetti aveva ammesso di essere la debitrice delle fatture n. 2018/21 e n. 2018/31, di cui aveva pure confermato lesistenza e la correttezza (doc. I, testimonianza __________ V__________ p. 2, interrogatorio A__________ __________ p. 3 e 5), non ha dimostrato che si sarebbe in realtà trattato di semplici fatture proforma e nemmeno ha dimostrato di averle poi pagate allattrice cessionaria, fermo restando che il loro eventuale pagamento alla cedente S__________ __________, per altro a sua volta non provato, non avrebbe comunque migliorato la sua posizione, atteso che unicamente il pagamento alla cessionaria poteva avere effetto liberatorio (art. 1264 CCIt., doc. L e M).
Ma se anche, per mera e denegata ipotesi,fosse stato vero quanto da lei ulteriormente sostenuto in questa sede, cioè che la realtà è che quasi sicuramente qualcuno al di fuori delle parti in causa ha caricato sul portale / piattaforma di C__________ __________ delle fatture proforma (senza indicarle come tali) affinché ricevesse soldi da un investitore (appello p. 8), resterebbe il fatto che essa aveva contribuito alla creazione di quella situazione per aver a suo tempo confermato alla piattaforma C__________ lesistenza e la correttezza di quelle fatture nonché la sua qualità di debitrice delle stesse, ciò che aveva portato alla loro cessione da S__________ __________ in favore dellattrice (doc. L e M) e soprattutto aveva fatto sì che questultima anticipasse a S__________ __________ la prima tranche (ossia circa il 90%, doc. AD e AE) del prezzo senza però ottenere la controprestazione prevista, ossia il pagamento da parte della convenuta. Anche in questa ipotesi, il comportamento tenuto dalla convenuta sarebbe dunque tale da fondare una sua responsabilità per il danno così subito dallattrice.
11.Ne discende che lappello della convenuta devessere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di EUR 465'643.50, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I.Lappello 30 novembre 2023 di AP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II.Le spese processuali di complessivi CHF 15000.- sono poste a carico dellappellante, che rifonderà allappellata CHF 10000.- a titolo di ripetibili.
- ;
- .
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Erwägungen (2 Absätze)
E. 10 In definitiva, la convenuta, che in tempi non sospetti aveva ammesso di essere la debitrice delle fatture n. 2018/21 e n. 2018/31, di cui aveva pure confermato l’esistenza e la correttezza (doc. I, testimonianza __________ V__________ p. 2, interrogatorio A__________ __________ p. 3 e 5), non ha dimostrato che si sarebbe in realtà trattato di semplici fatture proforma e nemmeno ha dimostrato di averle poi pagate all’attrice cessionaria, fermo restando che il loro eventuale pagamento alla cedente S__________ __________, per altro a sua volta non provato, non avrebbe comunque migliorato la sua posizione, atteso che unicamente il pagamento alla cessionaria poteva avere effetto liberatorio (art. 1264 CCIt., doc. L e M). Ma se anche, per mera e denegata ipotesi, fosse stato vero quanto da lei ulteriormente sostenuto in questa sede, cioè che “ la realtà è che quasi sicuramente qualcuno al di fuori delle parti in causa ha caricato sul portale / piattaforma di C__________ __________ delle fatture proforma (senza indicarle come tali) affinché ricevesse soldi da un investitore ” (appello p. 8), resterebbe il fatto che essa aveva contribuito alla creazione di quella situazione per aver a suo tempo confermato alla piattaforma C__________ l’esistenza e la correttezza di quelle fatture nonché la sua qualità di debitrice delle stesse, ciò che aveva portato alla loro cessione da S__________ __________ in favore dell’attrice (doc. L e M) e soprattutto aveva fatto sì che quest’ultima anticipasse a S__________ __________ la prima tranche (ossia circa il 90%, doc. AD e AE) del prezzo senza però ottenere la controprestazione prevista, ossia il pagamento da parte della convenuta. Anche in questa ipotesi, il comportamento tenuto dalla convenuta sarebbe dunque tale da fondare una sua responsabilità per il danno così subito dall’attrice.
E. 11 Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di EUR 465'643.50, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L’appello 30 novembre 2023 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali di complessivi CHF 15’000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata CHF 10’000.- a titolo di ripetibili. III. Notificazione:
- ;
- . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2023.157
Lugano
11 marzo 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Stefani e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.256 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 13 dicembre 2019 da
AO 1
contro
AP 1
rappr. da PA 1
ritenuto
in fatto e in diritto:
4.Esperita listruttoria - nellambito della quale sono in particolare stati sentiti, in qualità di testimoni, un ex dipendente della convenuta (__________ V__________), il credit analyst di C__________ __________ (St__________ __________), lamministratore delegato di S__________ __________ (__________ D__________ __________) e due intermediari intervenuti nei rapporti tra questultima, lattrice e la convenuta (__________ B__________ e L__________ __________), rispettivamente, in qualità di parte, lamministratore unico della convenuta (A__________ __________)
- e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 2 novembre 2023, ha integralmente accolto la petizione,ponendo la tassa di giustizia e le spese di CHF 7500.-, oltre alle spese della procedura di conciliazione, a carico della convenuta, obbligata altresì a rifondere alla controparte CHF 8000.- per ripetibili.
5.Con lappello 30 novembre 2023 che qui ci occupa, avversato dallattrice con la risposta9 febbraio 2024,la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
6.Lart. 308 CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno CHF 10'000.- (cpv. 2). Nel caso concreto, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.-, è così esperibile il rimedio dellappello, che, essendo stato in concreto inoltrato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del giudizio (art. 311cpv. 1CPC), avvenuta il 3 novembre 2023, è senzaltro tempestivo.
7.Il Pretore ha innanzitutto respinto la tesi della convenuta secondo cui le fatture
n. 2018/21 (doc. F) e n. 2018/31 (doc. G) sarebbero state delle semplici fatture proforma e quindi non definitive rispettivamente finali. I testi L__________ __________ (p. 8) e St__________ __________ (p. 9 seg.) avevano in effetti escluso che delle fatture proforma avrebbero potuto essere caricate sulla piattaforma C__________ per una cessione a titolo definitivo e ciò già per il fatto che loperazione presupponeva che il debitore avesse confermato leffettiva esistenza ed esigibilità delle fatture.
Egli ha in seguito respinto anche laltra tesi della convenuta secondo cui le due fatture in questione, come del resto tutte quelle emesse nel 2018 da S__________ __________, sarebbero comunque già state da lei pagate. In effetti non solo la documentazione dordine con le relative fatture n. 2018/22 (doc. 5, che per la convenuta sarebbe stata la vera fattura finale della fattura proforma n. 2018/21) e n. 2018/30 (doc. 6, che per la convenuta sarebbe stata la vera fattura finale della fattura proforma n. 2018/31) presentava numerose incongruenze e anomalie, ritenuto in particolare che, per quanto riguardava il doc. 5, la data indicata nel documento di trasporto risultava essere precedente a quella della fattura proforma, mentre che, per quanto riguardava il doc. 6, la data degli ordini del cliente risultava essere successiva a quella della fattura proforma. Ma anche lo specchietto riassuntivo dei pagamenti effettuati dalla convenuta a S__________ __________ nel 2018 (doc. 7) non convinceva, visto in particolare che da questultimo, e meglio dagli estratti conto bancari, risultavano unicamente 3 diciture S__________ __________ saldo fattura n. 2018/22 del 13.03 i cui importi non corrispondevano però con quelli indicati nel doc. 5 e che nulla emergeva relativamente alla fattura n. 2018/30.
Per il primo giudice, ad aggravare la posizione processuale della convenuta, che a suo tempo aveva confermato lesistenza e la correttezza delle due fatture (doc. I), vi era pure il fatto che essa aveva reso attenta la piattaforma C__________ circa il presunto errore nella numerazione delle fatture - ed il relativo pagamento delle stesse - unicamente due mesi dopo il perfezionamento della cessione e solamente a seguito di una specifica richiesta della piattaforma medesima (doc. 8 e 10). Questo suo comportamento negligente annullava la sua posizione quale debitrice in buona fede (eccezione questa della quale per altro non si era prevalsa), e soprattutto le impediva di invocare il presunto errore da lei commesso, per altro eccepito solo tardivamente e nemmeno dimostrato. In tali circostanze nemmeno il fatto che nelle-mail 16 luglio 2018 (a p. 3 dei documenti prodotti in edizione dallattrice) S__________ __________ potesse aver confermato alla piattaforma che le fatture giuste non sarebbero state quelle con i n. 2018/21 e n. 2018/31 bensì proprio quelle con i n. 2018/22 e n. 2018/30 e che le stesse sarebbero state regolarmente pagate dalla cliente era tale da migliorare la posizione della convenuta, anche perché lattendibilità di quella comunicazione era dubbia, visto che lautore di quelle-mail, __________ D__________ __________, sentito in sede testimoniale (risposte 11-18), non era stato in grado di confermarne il contenuto e anzi aveva riferito di non essere lui lincaricato della fatturazione.
Nel gravame non è in effetti stato spiegato per quali motivi il Pretore, sulla base di quanto dichiarato dai testi L__________ __________ (p. 8) e St__________ __________ (p. 9 seg.) e di quanto ammesso a suo tempo dalla stessa convenuta (doc. I), avrebbe sbagliato ad escludere che le fatture n. 2018/21 e n. 2018/31 fossero delle semplici fatture proforma. Nemmeno è poi stato spiegato per quali ragioni il giudice di prime cure, a fronte delle numerose incongruenze e anomalie risultanti dai doc. 5 e 6 rispettivamente dalla mancata corrispondenza tra gli importi fatturati in quei due documenti e gli importi risultanti dagli estratti conto bancari allegati al doc. 7, avrebbe sbagliato a non ritenere che tutte le fatture emesse nel 2018, tra cui dunque anche quelle in questione, che non corrispondevano a quelle con i n. 2018/22 e n. 2018/30, fossero già state pagate a S__________ __________. Neppure è inoltre stato spiegato per quali motivi egli avrebbe sbagliato a ritenere che il comportamento tenuto dalla convenuta, che aveva reso attenta la piattaforma C__________ circa il presunto errore nella numerazione delle fatture - ed il relativo pagamento delle stesse
- unicamente due mesi dopo il perfezionamento della cessione e solamente a seguito di una specifica richiesta della piattaforma medesima (doc. 8 e 10), le impedirebbe di prevalersi del presunto errore da lei commesso, per altro eccepito solo tardivamente e nemmeno dimostrato. E infine neppure sono state illustrate le ragioni per cui egli avrebbe sbagliato, sulla base di quanto dichiarato dal teste __________ D__________ __________ (risposte 11-18), a ritenere dubbia la circostanza risultante nelle-mail 16 luglio 2018 (a p. 3 dei documenti prodotti in edizione dallattrice), comunque già priva di rilevanza per i motivi indicati in precedenza, secondo cui S__________ __________ potesse aver confermato alla piattaforma che le fatture giuste sarebbero state proprio quelle con i n. 2018/22 e n. 2018/30 e che le stesse sarebbero state regolarmente pagate dalla cliente.
9.Ma quandanche fosse stato ricevibile da questo punto di vista, lappello della convenuta, laddove non costituiva una semplice ricopiatura del suo allegato conclusivo, sarebbe comunque stato destinato allinsuccesso per le ragioni esposte qui di seguito.
9.1.In un primo capitolo la convenuta ha rimproverato al Pretore di non aver esaminato e con ciò di non aver debitamente tenuto conto di 14 risposte fornite dal teste __________ D__________ __________, offerto a suo tempo dallattrice, che a suo dire si sono rivelate un vero boomerang che non solo non ha portato un solo elemento a suffragio della tesi dellattrice ma, addirittura, in molti casi si sono rivelate contraddittorie rispetto ad altre risposte date nel medesimo interrogatorio, piene di formule dubitative In alcuni casi, hanno persino suffragato le allegazioni / eccezioni / contestazioni di AP 1 (appello p. 3).
Premesso che il giudice non è obbligato ad esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova, le obiezioni e le eccezioni presentati dalle parti, ma può limitarsi ad esprimersi su quelli che ritiene rilevanti (TF 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2, 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1), il rimprovero mosso in concreto dalla convenuta è infondato. Essa, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha in effetti spiegato in che misura quanto riferito dal teste __________ D__________ __________ sarebbe stato tale da migliorare la sua posizione. E comunque il fatto che costui, che - come detto - era lamministratore delegato e non un funzionario qualunque di S__________ __________, in occasione della sua deposizione avesse in sostanza dichiarato di non ricordare i fatti (risposte 6-12, 15 e 16), che risalivano pur sempre a circa 3 anni prima, e di non poter dare risposte certe (risposte 7, 11, 13, 14, 17 e 18) rispettivamente di non saper rispondere (risposte 5 e 9) in quanto non mi occupavo delle fatture (risposta 5) rispettivamente non ero io ad occuparmi di PEC o mail, né delle fatture (risposte 17 e 18), non risultava né particolarmente strano né particolarmente significativo e soprattutto non era tale da confermare o smentire eventuali altre risultanze processuali.
9.2.La convenuta ha in seguito rilevato che vi sarebbero stati errori su errori, imprecisioni su imprecisioni e così via da parte di S__________ __________ e della piattaforma C__________, non considerati dal Pretore, che non possono certo andare a scapito di AP 1 (appello p. 6 seg.). Il rilievo è inconsistente.
Essa ha dapprima ritenuto strano e superficiale sia il fatto che i doc. P e Z, recanti la firma dellamministratore delegato di S__________ __________ e il timbro di questultima, ditta che gira milioni di EUR, non fossero datati e non fossero stati allestiti su carta intestata della società, ciò che faceva nascere seri dubbi sulla sua stessa autenticità, sia il fatto che __________ D__________ __________ nella sua testimonianza non avesse riconosciuto di averli firmati e nemmeno avesse ammesso che le fatture n. 2018/21 e n. 2018/31 erano fatture commerciali o proforma in quanto non si occupava delle fatture (risposta 5); ed ha concluso che ciò avrebbe dovuto far rizzare i capelli al giudice, essendo quindi più che verosimile che S__________ __________ abbia caricato sulla piattaforma C__________ delle fatture proforma ma non commerciali afferenti a un credito esigibile (appello p. 6 seg.). Sennonché i fatti qui ritenuti strani e superficiali e tali da far rizzare i capelli al giudice, per altro in gran parte irricevibili (tranne laddove era stato detto che i doc. P e Z non erano datati e non erano stati allestiti su carta intestata della società) siccome addotti per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), sono ben lungi dal provareche S__________ __________ abbia caricato sulla piattaforma C__________ delle fatture proforma ma non commerciali afferenti a un credito esigibile.
Essa ha quindi sottolineato che il back office di C__________ aveva già commesso degli errori nel corso di una precedente cessione, nel dicembre 2017, di asseriti crediti di S__________ __________ nei confronti di AP 1: errori prontamente segnalati e corretti proprio da AP 1 e che sempre il back office di C__________ il 21.06.2018 sollecitava il pagamento di una fattura indicata con il numero 63 per poi successivamente correggerla con le fatture 21 e 31 (doc. 10) (appello p. 7). Ora, a parte il fatto che non risulta che il primo presunto errore fosse stato commesso dalla piattaforma C__________ ma piuttosto da S__________ __________ (cfr. doc. 3, interrogatorio A__________ __________
p. 3), si osserva che le due circostanze qui evocate dalla convenuta sono lungi dal provare, sempre che la questione sia rilevante, che Ca__________ avrebbe commesso degli errori anche in occasione del perfezionamento della cessione delle fatture n. 2018/21 e n. 2018/31.
9.3.La convenuta ha poi rimproverato al Pretore di aver saltato a piedi pari sia la testimonianza di __________ B__________, dalla quale era emerso che il cessionario e il destinatario del pagamento doveva essere C__________ e non lattrice (p. 5), che in quelle circostanze avrebbe tra laltro necessitato di unulteriore cessione in forma scritta in realtà inesistente, sia la testimonianza di St__________ __________, dalla quale sembrava che il cessionario fosse lattrice e non C__________ (p. 9). A suo dire, queste importanti divergenze sulle modalità delle cessioni e il modus operandi dei soggetti coinvolti tra queste due testimonianze escludono anche la correttezza di una cessione (appello p. 7 seg.).
Premesso
- come detto - che il giudice può in realtà limitarsi ad esprimersi sui fatti, mezzi di prova, obiezioni ed eccezioni che ritiene rilevanti, il rimprovero mosso in concreto dalla convenuta è anche in questo caso infondato. Negli allegati preliminari era in effetti pacifico che leventuale cessionaria di S__________ __________ fosse lattrice e non certo la piattaforma C__________, sicché il giudice non era tenuto ad approfondire ulteriormente la questione, non controversa. E comunque non era affatto vero che dalla testimonianza di __________ B__________ era emerso che il cessionario e il destinatario del pagamento avrebbe dovuto essere C__________: il teste ha in realtà riferito che il cessionario / investitore era proprio lattrice, aggiungendo che il pagamento delle fatture cedute doveva avvenire tramite un conto di C__________, la quale, dopo aver dedotto il proprio compenso, doveva poi rigirare allattrice limporto residuo (p. 4 seg.).
È invece per la prima volta solo in questa sede e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) cha la convenuta ha sostenuto che la cessione (ma solo quella, inesistente, tra C__________ e lattrice) non sarebbe stata valida per lassenza della forma scritta.
9.4.La convenuta, riferendosi allaccertamento pretorile secondo cui i pagamenti da lei effettuati a S__________ __________ nel 2018 non sarebbero stati provati, ha obiettato che le prove dei pagamenti tramite __________ e __________ sono state inviate immediatamente dalla convenuta a C__________; gli estratti agli atti dimostrano che tutte le fatture di AP 1 verso S__________ __________ sono state pagate: nessuno ha mai contestato questo fatto e/o documento (appello p. 8), aggiungendo che anche il teste __________ B__________ aveva ammesso che la convenuta aveva provveduto a pagare S__________ __________ anziché C__________ (p. 5). A torto.
È di per sé vero, ma la circostanza è a ben vedere priva di rilevanza, che la convenuta aveva a suo tempo inviato a C__________ le prove dei pagamenti tramite __________ e __________, che sono costituite dal doc. 7.
La convenuta non può per contro essere seguita laddove ha sostenuto che gli estratti agli atti[N.d.R.: doc. 7]dimostrano che tutte le fatture di AP 1 verso S__________ __________ sono state pagate. Essa, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è in effetti confrontata criticamente con la motivazione in senso opposto resa dal Pretore e nemmeno ha fornito una qualsiasi spiegazione a sostegno della propria diversa conclusione. Essa aveva oltretutto sottolineato linattendibilità del doc. 7, che, tra laltro, è anche in contrasto con la realtà (appello
p. 3).
Nemmeno è poi vero chenessuno ha mai contestato questo fatto e/o documento, visto che una tale contestazione era stata espressa dallattrice a p. 4 della replica, laddove aveva allegato che si contesta, inoltre, quanto sostenuto dalla convenuta in relazione al fatto che tutte le fatture emesse nel 2018 da S__________ __________ siano state pagate; le fatture n. 21 del 13.03.2018 (doc. F) e n. 31 del 29.03.2018 (doc. G), oggetto delle cessioni di credito nonché oggetto della presente vertenza non sono state pagate allunica legittimata allincasso (AO 1 in virtù delle cessioni di credito). Quanto al teste __________ B__________, il quale per altro aveva premesso che del litigio tra le parti non sono a conoscenza nel dettaglio, si osserva che egli aveva sì affermato che ho saputo per sommi capi che la AP 1 aveva pagato a S__________ mentre doveva invece pagare a C__________, ma quella sua dichiarazione doveva essere relativizzata dal fatto che in precedenza aveva dichiarato che non so se queste fatture siano state pagate dalla AP 1 (p. 5).
9.5.La convenuta, dopo aver trascritto uno stralcio della sentenza (e meglio la parte in cui il Pretore, a p. 6 seg., aveva menzionato une-mail inviata da __________ D__________ __________ a C__________ in data 16.07.2018[N.d.R.:a
p. 3 dei documenti prodotti in edizione dallattrice]per mezzo della quale il primo conferma alla seconda che le fatture n. 2018/21-31 non sono giuste e che quelle corrette sarebbero le n. 2018/22-30 e che le stesse sarebbero regolarmente state pagate dal cliente (la AP 1)), si è infine chiesta perché il giudice di prime cure scrive questo passaggio così importante per poi non collocarlo nel complesso dei fatti esposti negli allegati della parte convenuta?, concludendone così che questo e-mail conferma, unitamente ai continui errori del back office di C__________ __________ (che probabilmente non sa distinguere tra una fattura proforma e una fattura commerciale) e ai documenti agli atti, che leventuale credito posto in cessione era inesistente e/o non identificabile quindi che non poteva essere oggetto di cessione (appello
p. 9).
Le conclusioni tratte in questa sede dalla convenuta non possono in realtà essere condivise. Nella sentenza il Pretore aveva in effetti spiegato, senza per altro che quel suo assunto sia stato qui censurato dalla convenuta, che quanto risultava dalle-mail in questione non era tale da migliorare la posizione di questultima, anche perché lattendibilità di quella comunicazione era dubbia, visto che lautore di quelle-mail, __________ D__________ __________, sentito in sede testimoniale (risposte 11-18), non era stato in grado di confermarne il contenuto e anzi aveva riferito di non essere lui lincaricato della fatturazione. Quanto ai presunti errori commessi dal back office di C__________, già si è invece detto che gli stessi sono lungi dal provare, sempre che la questione sia rilevante, che C__________ avrebbe commesso degli errori anche in occasione del perfezionamento della cessione delle fatture n. 2018/21 e n. 2018/31 (cfr. consid. 9.2).
10.In definitiva, la convenuta, che in tempi non sospetti aveva ammesso di essere la debitrice delle fatture n. 2018/21 e n. 2018/31, di cui aveva pure confermato lesistenza e la correttezza (doc. I, testimonianza __________ V__________ p. 2, interrogatorio A__________ __________ p. 3 e 5), non ha dimostrato che si sarebbe in realtà trattato di semplici fatture proforma e nemmeno ha dimostrato di averle poi pagate allattrice cessionaria, fermo restando che il loro eventuale pagamento alla cedente S__________ __________, per altro a sua volta non provato, non avrebbe comunque migliorato la sua posizione, atteso che unicamente il pagamento alla cessionaria poteva avere effetto liberatorio (art. 1264 CCIt., doc. L e M).
Ma se anche, per mera e denegata ipotesi,fosse stato vero quanto da lei ulteriormente sostenuto in questa sede, cioè che la realtà è che quasi sicuramente qualcuno al di fuori delle parti in causa ha caricato sul portale / piattaforma di C__________ __________ delle fatture proforma (senza indicarle come tali) affinché ricevesse soldi da un investitore (appello p. 8), resterebbe il fatto che essa aveva contribuito alla creazione di quella situazione per aver a suo tempo confermato alla piattaforma C__________ lesistenza e la correttezza di quelle fatture nonché la sua qualità di debitrice delle stesse, ciò che aveva portato alla loro cessione da S__________ __________ in favore dellattrice (doc. L e M) e soprattutto aveva fatto sì che questultima anticipasse a S__________ __________ la prima tranche (ossia circa il 90%, doc. AD e AE) del prezzo senza però ottenere la controprestazione prevista, ossia il pagamento da parte della convenuta. Anche in questa ipotesi, il comportamento tenuto dalla convenuta sarebbe dunque tale da fondare una sua responsabilità per il danno così subito dallattrice.
11.Ne discende che lappello della convenuta devessere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di EUR 465'643.50, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I.Lappello 30 novembre 2023 di AP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II.Le spese processuali di complessivi CHF 15000.- sono poste a carico dellappellante, che rifonderà allappellata CHF 10000.- a titolo di ripetibili.
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Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).