Erwägungen (2 Absätze)
E. 12 Ammesso con ciò che nelle particolari circostanze il licenziamento dell’attore dev’essere considerato abusivo per il mancato rispetto dell’ obbligo accresciuto di tutela nei confronti di un lavoratore con un’età avanzata e con una lunga anzianità di servizio, resta da quantificare l’ammontare dell’indennità dovuta in suo favore, che per legge non può superare l’equivalente di sei mesi di salario del lavoratore (art. 336a cpv. 2 CO). Negli allegati preliminari, l’attore ha illustrato con pertinenza, senza che quel suo assunto sia perlopiù stato contestato, quali erano state le conseguenze personali del suo licenziamento (cfr. petizione p. 8 seg., in cui ha in particolare sostenuto che “ a causa dell’età dell’attore, così come della situazione del mercato lavorativo legata alla pandemia COVID-19, il signor AP 1 non è stato in grado di trovare un nuovo posto di lavoro … Il licenziamento ad appena un anno e mezzo dal pensionamento, corroborato dall’impossibilità di trovare un nuovo posto di lavoro, ha comportato un grave danno pensionistico al signor AP 1. In primo luogo l’attore percepirà delle prestazioni AVS inferiori rispetto a quanto avrebbe ricevuto se avesse potuto lavorare fino all’età di pensionamento. Inoltre a causa della prematura fine del rapporto di lavoro il signor AP 1 non è più soggetto alla LPP, e il suo avere previdenziale (2° Pilastro) è stato trasferito su un conto di libero passaggio (art. 2 cpv. 2 LFLP; doc. Q). Ciò comporta che il dipendente non potrà più percepire una pensione, ma unicamente il versamento del capitale … A causa del licenziamento abusivo l’attore è stato costretto a rivolgersi alla cassa disoccupazione. Per poter percepire l’indennità di disoccupazione il signor AP 1 è attualmente costretto ad “andare a timbrare” quattro volte al mese. Questa situazione risulta mentalmente ed emozionalmente molto pesante per il signor AP 1, poiché, in considerazione della sua età, egli è costretto a cercare un posto di lavoro sapendo di non poterlo trovare. Inoltre, le indennità versate dalla cassa di disoccupazione rappresentano solo il 70% del precedente salario, ciò che comporta un ulteriore danno economico ”). Come già rilevato anche nella decisione impugnata, non si può invece ritenere, contrariamente a quanto pure preteso dall’attore, che la modalità con cui gli è stato comunicato il licenziamento, ossia con una convocazione nell’ufficio del direttore e con una conseguente informativa sia verbale sia per iscritto, sia in sé risultata umiliante o svilente della sua personalità. Tenuto conto di queste eccezionali circostanze e di quanto già si è detto nel considerando precedente, segnatamente dell’età e dell’anzianità di servizio dell’attore, nonché dell’assenza di rimproveri nei suoi confronti, si giustifica tutto sommato l’attribuzione a suo favore di un’indennità per licenziamento abusivo pari a quattro mensilità di salario lordo (fr. 21’000.-). Gli interessi di mora su tale somma non decorrono dal 1° settembre 2020, come invece richiesto dall’attore, ma solo dal 1° marzo 2021, ovvero dal giorno successivo alla fine del rapporto di lavoro (TF 4C.414/2005 del 29 marzo 2006 consid. 6).
E. 13 Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello (nella sua domanda in via principale), che la petizione dev’essere accolta per fr. 21’000.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2021. Le spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 31’500.- , seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC). Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L’appello 25 ottobre 2023 di AP 1 è parzialmente accolto . Di conseguenza la decisione 22 settembre 2023 del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza AO 1, ora AO 1, è condannata a pagare a AP 1 l’importo di fr. 21’000.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2021 . 2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di fr. 495.- sono poste per 1/3 a carico dell’attore e per 2/3 a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 2’200.- per ripetibili parziali. II. Le spese processuali di fr. 4'200.- sono poste per 1/3 a carico dell’appellante e per 2/3 a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili parziali. III. Notificazione:
- ;
- . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2023.139
Lugano
23 gennaio 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Stefani e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.22 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 2 settembre 2021 da
AP 1
contro
AO 1
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.AP 1, nato il 23 gennaio 1957 (doc. F), ha lavorato in qualità di tornitore CNC per __________, società alla quale è poi subentrata per fusione __________, in seguito divenuta AO 1 (cfr. doc. C), dal 2 luglio 1990 (doc. D) al 30 aprile 1997 (doc.
3) e dal 19 ottobre 1998 (doc. E), con un salario mensile che con il passare del tempo è aumentato a fr. 5'250.- lordi.
Allinterno dellazienda, suddivisa nella divisione B__________, attiva nella produzione e nella vendita di pompe nel settore edilizio, e nella divisione A__________, specializzata nella produzione e nella vendita di macchinari per la ristorazione, egli nel 2004 è stato pure nominato membro della Commissione del personale.
2.Nel mese di marzo 2020, a seguito dello scoppio della pandemia di COVID-19 e della conseguente chiusura dei bar, dei ristoranti e dei più importanti mercati esteri per lesportazione dei propri prodotti, AO 1 ha dovuto dapprima sospendere e poi ridurre notevolmente la sua attività nella divisione A__________, specialmente nellofficina di __________ in cui era impiegato AP 1 (doc. 4 e 6). Dal 23 marzo 2020 le è inoltre stato riconosciuto, per tutti i suoi dipendenti a __________, il diritto alle indennità per lavoro ridotto, in un primo tempo fino al 10 giugno 2020 (a seguito della decisione 30 marzo 2020, cfr. doc. 10), in un secondo momento fino al 22 settembre 2020 (a seguito della decisione 4 maggio 2020, cfr. doc. 10) e successivamente, in virtù dei numerosi ulteriori rinnovi a lei accordati, fino al 30 novembre 2021 (doc. 10).
3.Il 31 agosto 2020, alle ore 8.30, in occasione di una riunione indetta con la Commissione del personale, alla quale aveva presenziato anche AP 1, il direttore di AO 1 ha informato che avrebbe effettuato 4 licenziamenti, senza indicare i nomi dei lavoratori toccati dal provvedimento. Quello stesso giorno, alle ore 10.00, dopo aver disdetto i contratti con il montatore __________, con il lucidatore __________ e con laltro lucidatore L__________ __________, egli ha convocato nel suo ufficio AP 1, che a quel momento era uno dei 3 tornitori alle dipendenze della società, e gli ha significato, sia verbalmente sia per iscritto (doc. G), il suo licenziamento per il 30 novembre 2020 per motivi di riorganizzazione aziendale.
Con due lettere datate 30 settembre (doc. L) e 12 ottobre 2020 (doc. M) AP 1 si è opposto alla disdetta, che a seguito della malattia da lui nel frattempo sofferta ha per finire potuto esplicare i suoi effetti solo dal 28 febbraio 2021 (doc. O).
4.Con petizione 2 settembre 2021 AP 1, al beneficio dellautorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna AO 1, che nelle more della procedura ha mutato la sua ragione sociale in AO 1 (doc. E dappello), per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 31'500.- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2020, somma corrispondente a unindennità per licenziamento abusivo pari a sei mensilità.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
5.Esperita listruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore aggiunto, con decisione 22 settembre 2023, ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di fr. 495.- a carico dellattore, obbligato altresì a rifondere alla convenuta fr. 6700.- a titolo di ripetibili.
6.Con lappello 25 ottobre 2023 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 14 dicembre 2023, lattore ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi; in via subordinata ha postulato lannullamento della pronuncia pretorile con rinvio dellincarto al primo giudice per la determinazione dellammontare dellindennità per licenziamento abusivo a suo favore, protestando spese e ripetibili della seconda istanza; e in via ancor più subordinata ha instato per la modifica del solo dispositivo sulle ripetibili poste a suo carico, a suo dire da ridurre a fr. 3'150.-, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
7.Lart. 308 CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nel caso concreto, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.-, è così esperibile il rimedio dellappello, che, essendo stato in concreto inoltrato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del giudizio (art. 311cpv. 1CPC), avvenuta il 25 settembre 2023, è senzaltro tempestivo.
8.Secondo l'art. 335 cpv. 1 CO, un contratto di lavoro concluso a tempo indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti. Nel diritto del lavoro svizzero prevale la libertà di disdetta, per cui una disdetta non deve di principio basarsi su un motivo specifico per essere valida. Il diritto di ciascuna parte contraente di rescindere unilateralmente il contratto è tuttavia limitato dalle disposizioni sulla disdetta abusiva (art. 336 segg. CO). L'art. 336 cpv. 1 e 2 COenumera i casi in cui una disdetta è abusiva e a seguito dei quali la parte che disdice abusivamente il rapporto di lavoro, giusta lart. 336a cpv. 1 CO, deve pagare unindennità; questo elenco non è tuttavia esaustivo e il licenziamento abusivo può essere ammesso anche in altre circostanze. Tuttavia, queste altre situazioni devono essere paragonabili, per la loro gravità, ai casi espressamente previsti dall'art. 336 CO. Così, una disdetta può essere ingiusta anche a causa del modo in cui viene data, quando è data da un datore di lavoro che viola i diritti della personalità del lavoratore, quando vi è una sproporzione evidente tra gli interessi in gioco, o quando un istituto giuridico è utilizzato in modo contrario al suo scopo (TF 4A_669/2020 del 1° giugno 2021 consid. 4.1 e 4.2), fermo restando che nei confronti di un dipendente in età avanzata e con una lunga anzianità di servizio è imposto un obbligo accresciuto di tutela da parte del datore di lavoro, la cui estensione deve essere determinata in base a tutte le circostanze del caso concreto (TF 4A_44/2021 del 2 giugno 2021 consid. 4.3.2, 4A_117/2023 del 15 maggio 2023 consid. 3.4.2).
13.Ne discende, in parziale accoglimento dellappello (nella sua domanda in via principale), che la petizione devessere accoltaper fr. 21000.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2021.
Le spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso difr. 31500.-, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC).
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I.Lappello25 ottobre 2023 di AP 1è parzialmente accolto.Di conseguenza la decisione22 settembre 2023del Pretore aggiuntodella giurisdizione di Locarno-Campagnaè così riformata:
Di conseguenza AO 1, ora AO 1, è condannata a pagare a AP 1 limportodi fr. 21000.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2021.
2.La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di fr. 495.- sono poste per 1/3 a carico dellattore e per 2/3 a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 2200.- per ripetibili parziali.
II.Le spese processuali di fr. 4'200.- sono poste per 1/3 a carico dellappellante e per 2/3 a carico dellappellata, che rifonderà alla controparte fr. 1500.- per ripetibili parziali.
- ;
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Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).