Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2023.12
Lugano
18 aprile 2023/jh
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Stefani e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.189 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 2 ottobre 2017 da
AP 1
contro
AO 1
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Tra lagosto e lottobre 2014 AO 1 ha incaricato la società Al__________ __________, con due separati contratti di appalto, di fornire e di posare dei pavimenti in legno rispettivamente dei balconi in legno destinati al cantiere __________, un progetto immobiliare volto alledificazione di 8 ville di alto standing sulla part. n. __________ RFD di __________.
2.Con due convenzioni datate 15/17 giugno 2015 (doc. C e D) AO 1, Al__________ __________ e la società S__________ __________ si sono accordati nel senso che S__________ __________, che in precedenza era già intervenuta nel cantiere quale subappaltatrice di Al__________ __________, sarebbe ora subentrata quale assuntore, in sostituzione di questultima, nei predetti contratti dappalto.
Nelle due convenzioni, controfirmate per conoscenza e accordo da Ax__________ __________ e da AP 1, che a quel tempo erano gli azionisti di Al__________ __________, le parti, premesso che costoro avevano dato atto che gli acconti versati da AO 1 ad Al__________ __________ ammontavano a CHF 376'360.15 per il primo contratto rispettivamente a
CHF 133'203.- per il secondo, dei quali EUR 250'000.- (pari a CHF 302'500.-) rispettivamente EUR 64'000.- (pari a
CHF 77'400.-) già versati a S__________ __________, hanno concordato che sullimporto residuo, di CHF 73'860.15 rispettivamente di
CHF 55'803.-, un terzo, ossia CHF 24'620.05 rispettivamente CHF 18'601.-, sarebbe immediatamente stato retrocesso a AO 1 e che la rimanenza, ossia CHF 49'240.10 rispettivamente CHF 37'202.-, sarebbe stata suddivisa tra Ax__________ __________ e AP 1, ai quali sarebbero immediatamente stati versati CHF 24'620.05 rispettivamente CHF 18'601.-, ossia CHF 43221.05, ciascuno.
3.Con convenzione 1° settembre 2015 (doc. E), controfirmata per accordo e accettazione da AO 1, da Al__________ __________ e da P__________ __________, Ax__________ __________ e AP 1, intenzionato a cedere le sue azioni a questultima società e a definire ogni rapporto di dare e avere con lei e con Al__________ __________, si sono tra le altre cose accordati, per quanto attiene allimpegno, come da convenzioni 15.06.2015, di Al__________ __________ di procedere al versamento ... a AP 1 dellimporto di CHF 43'221.05 (clausola 4), nel senso che il signor AO 1 anticiperà CHF 43'221.05 a AP 1 fornendo atto a Al__________ __________, ritenuto che effettuato tale pagamento AO 1 è in seguito autorizzato con la presente da Al__________ __________ e da P__________ __________ con sede a __________, a compensare il suddetto importo
(CHF 43'221.05) con la successiva richiesta di acconto che P__________ __________ effettuerà nei suoi confronti in relazione alla fornitura di pietra o rubinetteria per il cantiere __________[N.d.R.: __________]a __________ (clausola 4i).
4.Con petizione 2 ottobre 2017 AP 1, al beneficio dellautorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere la sua condanna al pagamentodi CHF 43221.05 oltre interessi al 5% dal 17 maggio 2017 e il rigetto in via definitiva dellopposizione interposta al PE n. __________ dellUE di Lugano.Egli, in estrema sintesi, ha sostenuto che la controparte, pur essendosi impegnata nellambito della clausola 4i della convenzione 1° settembre 2015 ad anticipargli quella somma, non avesse in seguito ossequiato al suo obbligo contrattuale.
Il convenuto si è integralmente opposto alla petizione.
5.Esperita listruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 7 dicembre 2022, ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 4000.- a carico dellattore, obbligato altresì a rifondere alla controparte CHF 6500.- per ripetibili. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che la clausola 4i della convenzione 1° settembre 2015 dovesse essere intesa nel senso che AO 1si era impegnato unicamente ad anticipare ad AP 1 una parte - pari a CHF 43'221.05 - di quanto avrebbe in effetti dovuto versare alla P__________ __________ a titolo di acconti per la fornitura di pietra o di rubinetteria per il cantiere __________, senza dunque assumersi alcun ulteriore debito (cfr. decisione p. 8). Ha così concluso che al convenuto, che non era mai diventato debitore dellattore della somma azionata, difettasse la legittimazione passiva.
6.Lattore ha impugnato la decisione pretorile con un appello datato 24 gennaio 2023, che è stato avversato dal convenuto con una risposta datata 22 marzo 2023. Egli ha chiesto, previa assunzione di alcune prove (e meglio la lettera 30 dicembre 2022[doc. H],la lettera 17 gennaio 2023[doc. I],lavviso di trasferimento 9 ottobre 2015[doc. L],lavviso daddebito 9 ottobre 2015[doc. M]e la scheda contabile riferita allaccredito di cui al doc. L[da ottenere in edizione da P__________ __________]), alle quali il 16 febbraio 2023 ne ha poi aggiunte altre (e meglio la lettera 27 gennaio 2023[doc. N],la dichiarazione 20 gennaio 2023[doc. O],la lettera 6 febbraio 2023[doc. P] ela lettera 13 febbraio 2023[doc. Q], ritenuto che a quel momentoha rinunciato alledizione da P__________ __________ della scheda contabile riferita allaccredito di cui al doc. L),la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli ha ribadito che la clausola 4i della convenzione 1° settembre 2015 doveva invece essere intesa nel senso che il convenuto avrebbe dovuto dapprima versargli
CHF 43'221.05 e in seguito avrebbe potuto compensare / dedurre quella somma dagli acconti che P__________ __________ avrebbe emesso al suo indirizzo per i lavori da eseguire nel cantiere. A suo dire, questa interpretazione era confermata dalle nuove prove di cui aveva chiesto lassunzione in questa sede, dalle quali era oltretutto risultato, contrariamente a quanto il convenuto aveva sostenuto in sede di interrogatorio, che Al__________ __________ aveva da tempo già versato CHF 43'221.05 a P__________ __________, che a sua volta li aveva compensati / dedotti dagli acconti emessi allindirizzo di questultimo.
7.Mentre la tempestività della risposta allappello è pacifica, il convenuto ha cautelativamente contestato la tempestività dellappellodellattore. A torto. Attesoche ladecisione 7 dicembre 2022è stata ricevuta da questultimo il 9 dicembre 2022 (come sostenuto dallo stesso a p. 2 del suo appello e del resto confermato dallaccertamento del tracciamento degli invii relativo alla raccomandata n. 98.__________ contenuto nellincarto della Pretura), il suo appello datato 24 gennaio 2023, consegnato alla posta quel medesimo giorno (cfr. il timbro postale sulla busta allegata allatto), è in effetti rispettoso del termine di 30 giorni previsto dalla legge (art. 311 cpv. 1 CPC), sospeso dalle ferie giudiziarie giusta lart. 145 cpv. 1 lett. c CPC.
8.Secondo il Pretore - come detto - la petizione doveva essere respinta per il fatto che il convenuto non era mai diventato debitore dellattore della somma richiesta con la petizione, per cui gli difettava la legittimazione passiva.
8.1.La legittimazione delle parti, attiva della parte attrice e passiva della parte convenuta, è una premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa dedotta in giudizio. Si tratta di una questione di diritto materiale, che deve essere esaminata d'ufficio dal giudice in qualsiasi stadio del procedimentosulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati(cfr. TF 4A_165/2008 dell11 novembre 2008 consid. 7.3.1).
Determinare la legittimazione passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (cfr. DTF 126 III 59 consid. 1a, 136 III 365 consid. 2.1; TF 9C_475/2015 del 29 settembre 2015 consid. 3.1).In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dallesistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale procede la parte attrice (cfr.Cocchi/Trezzini,CPC-TI - Appendice 2000/2004, m. 23 ad art. 181; II CCA 12 ottobre 2021 inc. n. 12.2021.78).L'onere della prova della legittimazione passiva della parte convenuta incombe alla parte attrice (art. 8 CC).
8.2.Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, la petizione in esame non può essere respinta per carenza di legittimazione passiva, tematica per altro mai evocata dalle parti. Nel caso di specie, il convenuto era in effetti pacificamente parte della clausola contrattuale in base al quale lattore stava procedendo in causa e dunque disponeva della legittimazione passiva.
La contestazione tra le parti riguardava piuttosto lesistenza e lesigibilità della pretesa vantata nei suoi confronti.
9.Ciò premesso, si tratta di stabilire se la pretesa vantata nei confronti del convenuto fosse effettivamente esistente ed esigibile, ossia se la clausola 4i della convenzione 1° settembre 2015 dovesse essere intesa - come preteso in via principale dal convenuto (nella sede pretorile) e ritenuto dal Pretore - nel senso che il convenuto, impegnandosi ad anticipare allattore
CHF 43'221.05 che avrebbe poi potuto scontare nellambito degli acconti per la fornitura di pietra o di rubinetteria per il cantiere emessi da P__________ __________, non si sarebbe assunto alcun ulteriore debito, oppure nel senso che - come preteso dallattore - il convenuto avrebbe dovuto dapprima versargli CHF 43'221.05 e in seguito avrebbe potuto compensare / dedurre quella somma dagli acconti che P__________ __________ gli avrebbe emesso per i lavori da eseguire nel cantiere, oppure ancora nel senso che - come sostenuto in via subordinata dal convenuto (nella sede pretorile) questultimo sarebbe stato disposto ad anticipare allattore
CHF 43'221.05 solo a condizione di poter compensare tale somma sulle richieste di acconto indirizzategli da P__________ __________.
9.1.Quando una controversia verte sull'interpretazione di clausole contrattuali, come nella fattispecie, occorre in primo luogo ricercare la vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO; interpretazione soggettiva). L'interpretazione soggettiva si riferisce alla volontà dei contraenti al momento della conclusione del contratto. Il loro comportamento successivo può essere preso in considerazione nella misura in cui permette delle deduzioni in tal senso (cfr. DTF 129 III 675 consid. 2.3, 132 III 626 consid. 3.1; TF 2C_576/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 2.3.1, 2C_1055/2012 del 22 gennaio 2014 consid. 2.1).
Se la reale volontà delle parti non può essere constatata, occorre ricercare il senso che le stesse potevano e dovevano ragionevolmente attribuire alle rispettive dichiarazioni nella situazione concreta in cui si trovavano (interpretazione oggettiva o secondo il principio dell'affidamento; cfr. DTF 136 III 186 consid. 3.2.1, 137 III 145 consid. 3.2.1). Anche un'interpretazione oggettiva non si basa unicamente sul testo del contratto, ma può risultare da altri elementi quali gli obiettivi perseguiti, gli interessi delle parti oppure le circostanze; non ci si scosterà tuttavia dal testo chiaro adottato dagli interessati quando non cè un serio motivo che induca a ritenere ch'esso non corrisponde alla loro volontà (cfr. DTF 136 III 186 consid. 3.2.1, 137 III 144 consid. 4.2.4; TF 2C_1055/2012 del 22 gennaio 2014 consid. 2.2).
9.2.Nel caso di specie la clausola 4i della convenzione 1° settembre 2015 devessere intesa - come preteso dallattore - nel senso che il convenuto avrebbe dovuto dapprima versare allattore CHF 43'221.05 e solo in seguito avrebbe potuto compensare / dedurre quella somma dagli acconti che P__________ __________ avrebbe emesso al suo indirizzo per i lavori da eseguire nel cantiere.
Ciò comporta già laccoglimento della petizione.
9.2.1.Il tenore letterale della clausola, che costituisce pur sempre lelemento primario da considerare, parla chiaramente a favore di una tale interpretazione. Nellaccordo è in effetti stato indicato inequivocabilmente che il convenuto avrebbe dovuto anticipare, ossia versare in anticipo, CHF 43'221.05 allattore (il signor AO 1 anticiperà CHF 43'221.05 a AP 1) e che solo in seguito, dopo aver effettuato quel versamento anticipato, avrebbe potuto compensare / dedurre quella somma dagli acconti che P__________ __________ gli avrebbe emesso (effettuato tale pagamento AO 1 è in seguito autorizzato a compensare il suddetto importo (CHF 43'221.05) con la successiva richiesta di acconto che P__________ __________ effettuerà nei suoi confronti). Il fatto che la convenzione, con quella clausola, sia stata allestita e/o firmata da ben due avvocati, e meglio dallavv. I__________ __________ per A__________ __________ (cfr. interrogatorio del convenuto p. 5) e dallavv. S__________ __________ per lattore (cfr. doc. E; cfr. pure interrogatorio dellattore p. 1 seg., interrogatorio del convenuto p. 5), il quale risulta aver poi patrocinato il convenuto nella sede pretorile (sic!), induce per altro ad escludere che nelloccasione le parti avessero inteso attribuire ai termini utilizzati a quel momento un senso diverso da quello letterale.
Il convenuto non ha del resto mai contestato che il termine anticipare significasse versare in anticipo (cfr. risposta p. 5 ad 9), ammettendo che allora era stata semplicemente stabilita solo una modalità di pagamento anticipato (cfr. risposta p. 7) e che a quel momento si parlava di un pagamento di cui il convenuto deve farsi carico a fronte della sua facoltà di compensare (cfr. risposta p. 8), il che implicava un pagamento non definitivo, ma semmai da rimborsare (cfr. risposta p. 7).
9.2.2.Linterpretazione letterale di cui sopra è per altro perfettamente coerente con lo scopo della clausola, che da una parte era di far sì che lattore, il quale in base alle due convenzioni datate 15/17 giugno 2015 avrebbe già dovuto immediatamente ottenere complessivi CHF 43'221.05 da Al__________ __________, però mai ricevuti, non dovesse aspettare ancora per incassare quella somma, e daltra parte era di far sì che il cantiere del convenuto proseguisse senza eventuali intralci causati dai litigi tra i due azionisti di Al__________ __________ (cfr. interrogatorio del convenuto p. 7, secondo cui egli aveva accettato di sottoscrivere la clausola perché se non lavessi fatto i due soci AP 1 e[__________]R__________[N.d.R.: azionista di Ax__________ __________], che allora stavano litigando, non si sarebbero messi daccordo e perché speravo che questo sbloccasse la situazione e io avevo interesse che il mio cantiere proseguisse; in tal senso pure risposta p. 4 seg., duplica p. 4 seg. e conclusioni p. 10 segg.), senza che il convenuto, potendo poi compensare / dedurre i CHF 43'221.05 con quanto P__________ __________ gli avrebbe esposto per le sue prestazioni nel cantiere, perdesse un soldo (cfr. interrogatorio del convenuto p. 5 e 8, secondo cui ciò era stato messo in atto affinché AP 1 recuperasse i suoi soldi e io non perdessi i miei nel senso che intendevo uscire a CHF 0.00).
9.2.3.Quanto alle altre prove assunte agli atti, limitate perlopiù agli interrogatori delle parti, che per la loro particolare natura devono essere apprezzati con un certo riserbo, si osserva che gli stessi non hanno in realtà permesso di smentire linterpretazione proposta dallattore, risultante dal tenore letterale e dallo scopo della clausola, e di concludere invece a favore di una delle due interpretazioni proposte dal convenuto (nella sede pretorile).
La circostanza che lattore, che per altro non era presente alla sottoscrizione dellatto, firmato dal suo avvocato (cfr. doc. E; cfr. pure interrogatorio dellattore p. 1 seg.), abbia dichiarato che AO 1mi avrebbe dovuto versare i CHF 43'000.-[N.d.R., ovveroCHF 43'221.05arrotondati]ufficiali al momento in cui le altre società di R__________[N.d.R.: tra le quali P__________ __________, che faceva parte del gruppo societario Ax__________]gli avessero chiesto degli acconti per i lavori che stavano eseguendo sul cantiere (p. 4), non è rilevante già per il fatto, evidenziato anche dal giudice di prime cure e non censurato in questa sede, che quella tesi non era mai stata sostenuta da nessuna delle parti in causa. E comunque lo stesso convenuto, smentendo quella tesi, aveva invece lasciato intendere che la possibile compensazione da parte sua delle spettanze di P__________ __________ avrebbe proprio potuto avvenire solo dopo il pagamento dei CHF 43'221.05: non solo, nella fase preprocessuale, egli aveva ammesso che il testo della convenzione è chiaro. Si dice solo che avrei anticipato limporto, a fronte della mia possibilità di poi poter compensare tale somma su richieste di acconto della P__________ __________ / Ax__________ __________ (doc. F), ma anche in seguito, nel corso della causa, aveva dichiarato, negli allegati preliminari, che per poter compensare, il convenuto doveva evidentemente prima anticipare (cfr. risposta p. 7) e poi, nella sua deposizione, che la clausola era stata concordata affinché AP 1 recuperasse i suoi soldi e io non perdessi i miei (p. 5) e che dunque con la stessa intendevo uscire a CHF 0.00.[invece]di versare a R__________ versarli a AP 1. Ovviamente R__________ avrebbe dovuto poi scalarli da quello che dovevo a lui (p. 8).
10.Ma, a prescindere da quanto precede, la petizione sarebbe comunque stata da accogliere anche laddove, per mera ipotesi, la clausola 4i della convenzione 1° settembre 2015 avesse dovuto essere intesa - come sostenuto in via subordinata dal convenuto (nella sede pretorile) senza tuttavia aver fornito alcuna prova - nel senso che il convenuto sarebbe stato disposto ad anticipare allattore CHF 43'221.05 solo a condizione di poter compensare tale somma sulle richieste di acconto indirizzategli da P__________ __________ (mentre linterpretazione sostenuta in via principale dal convenuto[nella sede pretorile], fatta propria dal Pretore, secondo cui il suo impegno di anticipare allattore CHF 43'221.05 con la possibilità di scontare in tale misura il credito di P__________ __________ non conterrebbe, accanto alla possibilità di assumere questultimo credito, unassunzione di debito ex art. 175 seg. CO, e meglio proprio quello di Al__________ __________ in favore dellattore, risulta francamente insostenibile, cfr. pure consid. 9).
10.1.Nella sua deposizione il convenuto aveva in effetti pacificamente ammesso di aver già ricevuto da P__________ __________ delle richieste di acconto per i lavori da eseguire nel cantiere (p. 5, posso dire di aver effettivamente ricevuto delle richieste di acconto da parte della P__________ __________ per la fornitura di pietra e rubinetteria) e di aver dunque avuto la possibilità di compensare / dedurre da dette richieste di acconto o da eventuali fatture limporto di
CHF 43'221.05, poco importando invece se egli avesse negato di aver poi compensato / dedotto alcunché (p. 6 e 8).
10.2.Oltretutto, dalle nuove prove documentali di cui è stata chiesta lassunzione in questa sede, e in particolare dai doc. I-M, O e Q, è risultato che nellottobre 2015, in virtù della clausola 4i della convenzione 1° settembre 2015, Al__________ __________ aveva bonificato CHF 43'221.05 a P__________ __________, la quale, dopo aver informato il convenuto della circostanza, li aveva poi compensati / dedotti dagli acconti o dalle fatture emessi al suo indirizzo.
10.2.1.Contrariamente a quanto preteso dal convenuto, queste nuove prove, perlopiù successive alla decisione pretorile e dunquenovaautentici, possono essere prese in considerazione in questa sede in applicazione dellart. 317 cpv. 1 CPC.
10.2.1.1.Da una parte il doc. I (al quale sono stati allegati gli scritti ora prodotti quali doc. L e M, risalenti allottobre 2015), il doc. O e il doc. Q sono stati addotti dallattore immediatamente dopo il loro allestimento e meglio dopo il loro ricevimento da parte sua (art. 317 cpv. 1 lett. a CPC), ossia il primo il 17 gennaio 2023 (ricevuto dallattore lindomani), il secondo il 20 gennaio 2023 (ricevuto per altro dallattore il 6 febbraio 2023, cfr. doc. P) e il terzo il 13 febbraio 2023 (ricevuto dallattore al più presto lindomani), ritenuto che il doc. I è stato, tempestivamente (cfr. TF 5A_790/2016 del 9 agosto 2018 consid. 3.1 e 3.4), allegato allappello inoltrato 7 giorni dopo, mentre che i doc. O e Q hanno fatto oggetto, anche in questo caso tempestivamente (cfr. TF 5A_557/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 6.4,4A_707/2016 del 29 maggio 2017 consid. 3.3.2), dellistanza di assunzione di prove inoltrata 10 rispettivamente 3 giorni dopo.
10.2.1.2.Daltra parte allattore non era stato possibile addurre quelle prove dinanzi alla giurisdizione inferiore nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC).
A tale proposito, va rilevato che le prove in questione erano venute alla luce solo quando lattore, appurato che per il Pretore nessuna compensazione per CHF 43'221.05 era intervenuta nellambito delle liquidazioni del cantiere tra il convenuto, Al__________ __________ e P__________ __________, era stato costretto a rivolgersi ad Al__________ __________ per farsi pagare quellimporto (doc. H), al che questultima gli aveva risposto che aveva già bonificato quella somma a P__________ __________ nellottobre 2015 (doc. I, con i relativi allegati doc. L e M). Sulla base di questa comunicazione, lattore aveva domandato a P__________ __________ dapprima di confermargli la circostanza e di indicargli a che titolo era avvenuto quel pagamento (doc. N) e in seguito, ricevuta risposta che il bonifico da lei ricevuto era avvenuto in virtù della clausola 4i della convenzione 1° settembre 2015 (doc. O), di comunicargli se il convenuto fosse stato informato di quel bonifico e se la somma bonificata fosse stata considerata al momento della liquidazione delle opere eseguite sul cantiere per conto del convenuto (doc. P), al che questultima aveva confermatoche AO 1 è stato informato del bonifico e limporto è stato considerato per saldare le fatture relative ad __________ (doc. Q).
Visto che per chiarire se il convenuto, come da lui sostenuto e come invece contestato prudenzialmente dalla controparte, avesse già liquidato le pendenze con P__________ __________ e in particolare avesse compensato la somma di CHF 43'221.05 con lei, lattore, che dopo la sottoscrizione della convenzione 1° settembre 2015 non era più azionista di Al__________ __________ e non poteva avere conoscenza di quei fatti, aveva rivolto delle domande in tal senso alle due persone che meglio avrebbero dovuto esserne informate, ossia al convenuto e ad __________ R__________ (che, in quanto azionista di Ax__________ __________, era ormai lazionista unico di Al__________ __________ ed era indirettamente il proprietario di P__________ __________); e considerato che il primo aveva negato lavvenuta compensazione / deduzione di quella somma (cfr. interrogatorio del convenuto p. 6 e 8) mentre il secondo aveva risposto di non ricordare rispettivamente di non voler rispondere (cfr. teste __________ R__________ p. 9), è indubbio che nelle particolari circostanze allattore non possa ragionevolmente essere rimproverato di non aver a suo tempo ritenuto di citare in qualità di testimoni anche gli amministratori di Al__________ __________ e di P__________ __________, i quali avrebbero essi pure potuto riferire su quel tema.
11.Ne discende, in accoglimento dellappello dellattore, che la petizione devessere accolta, ritenuto chele spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigiosodi
CHF 43221.05,seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
12.Il comportamento tenuto dallavv. S__________ __________, che - come detto (cfr. consid. 9.2.1) - risulta aver quanto meno sottoscritto la convenzione 1° settembre 2015 in rappresentanza dellattore (cfr. doc. E) e in seguito ha provveduto a patrocinare nella sede pretorile, fino al 21 gennaio 2022, il convenuto, solleva invero seri dubbi riguardo al rispetto del suo dovere di evitare qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati (art. 12 lett. a LLCA).
Il presente giudizio viene pertanto trasmesso alla Commissione di disciplina degli avvocati per lesame di sua competenza.
13.Essendovi il fondato sospetto che il convenuto si sia reso colpevole del reato di falsa dichiarazione in giudizio (art. 306 CP; cfr. consid. 10.1 e 10.2.1.2), la presente decisione viene parimenti trasmessa al Ministero Pubblico per le sue incombenze (art. 27a LOG).
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1.1.AO 1è condannato a pagare ad AP 1CHF 43'221.05 oltre interessi al 5% dal 17 maggio 2017.
1.2. Lopposizione interposta al PE n. __________ dellUE di Lugano è rigettata in via definitiva.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 4'000.- sono poste a carico del convenuto, che rifonderà allattore CHF 6'500.- a titolo di ripetibili.
II.Le spese processuali di CHF 4'000.- sono poste a carico dellappellato, che rifonderà allappellante CHF 3'000.- per ripetibili dappello.
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Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).