Istanza di condono delle spese processuali; ritiro dell'istanza; stralcio
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.08.2022 12.2022.57
Istanza di condono delle spese processuali; ritiro dell'istanza; stralcio
Incarto n. 12.2022.57 Lugano 8 agosto 2022 /jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dal giudice: Stefani, vicepresidente, vicecancelliera: Bellotti sedente per statuire nella causa inc. n. 12.2022.57 del Tribunale d'appello - Sezione di diritto civile, promossa con istanza 9 maggio 2022 da IS 1 chiedente il condono dei costi procedurali riferiti a svariate fatture per un totale di fr. 2'320.30; ritenuto e considerato in fatto e in diritto: che con decisione 17 gennaio 2022 (inc. n. 12.2021.133/134) la seconda Camera civile del Tribunale d’appello (IICCA) ha respinto l’appello 14 settembre 2021 di IS 1 contro la decisione 27 luglio 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2 (inc. n. SE.2021.142); che, contestualmente, questa Camera ha posto a carico dell’appellante le relative spese processuali di fr. 300.-; che il ricorso 21 febbraio 2022 di IS 1 è stato giudicato inammissibile dal Tribunale federale con decisione del 7 marzo 2022 (inc. 4A_87/2022); che con istanza 9 maggio 2022, inviata all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), IS 1 ha chiesto il condono di svariate spese procedurali, ivi compresa quella summenzionata di fr. 300.- (art. 112 CPC); che essendo nel Cantone Ticino l’autorità che ha fissato le spese processuali competente anche per deciderne il condono (cfr. IIICCA del 14 luglio 2015, inc. n. 13.2015.45 e ICCA del 17 luglio 2017, inc. 11.2017.63), l’UIPA ha trasmesso per competenza la richiesta alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello, malgrado la stessa riguardi anche altre spese; che la questione è comunque ininfluente dal momento che IS 1 ha ritirato la propria istanza mediante scritto 22 maggio 2022; che ciò comporta lo stralcio della procedura (art. 241 cpv. 3 CPC); che la desistenza equivale a soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto nondimeno che nel caso specifico le circostanze inducono a rinunciare al prelievo di spese processuali; che terminando con una decisione di stralcio, la presente procedura è evasa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 1 LOG). Per questi motivi, pronuncia: 1. L’istanza di condono 9 maggio 2022 di IS 1 è stralciata dai ruoli. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Notificazione: - Comunicazione allo Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il vicepresidente La vicecancelliera Rimedi giuridici (pagina seguente) Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90-93 LTF, se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro una decisione di stralcio ai sensi dell’art. 241 CPC è possibile presentare ricorso al Tribunale federale limitatamente al tema delle spese. Eventuali vizi della dichiarazione di ritiro possono essere impugnati unicamente mediante lo strumento della revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC).