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12.2022.155

Domanda di esecuzione di una sentenza d'appello in tema di convocazione di SA impugnata al Tribunale federale - domanda respinta siccome prematura - giudizio su spese e ripetibili - ripartizione in equità o in base alla soccombenza?

Ticino · 2023-01-19 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il reclamo 31 ottobre 2022 di RE 1 e RE 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

E. 2 Le spese processuali di fr. 300.- sono a carico dei reclamanti. Non si attribuiscono ripetibili o indennità.

E. 3 Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il giudice delegato                                                Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.12.2022.155

Lugano

19 gennaio 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice delegato,

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2022.3938 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 24 agosto 2022 da

RE 1

RE 2

contro

CO 1

che con decisione 21 luglio 2022 (inc. n. 12.2022.51 = doc. A) questa Camera, in riforma della pronuncia 30 marzo / 1° aprile 2022 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza 30 settembre 2021 (inc. n. SO.2021.4397) presentata da RE 1 e RE 2 nei confronti della società CO 1, fondata sull’art. 699 cpv. 4 CO, volta a far ordine all’amministratore unico della convenuta __________ di inviare a loro entro 5 giorni, con la comminatoria dell’art. 292 CP, la convocazione a un’assemblea generale (con un ben definito ordine del giorno) nonché di convocarla tra il trentesimo e il quarantacinquesimo giorno dalla data di invio della convocazione e di recapitare agli azionisti, ovvero anche a loro, il rapporto di gestione e il rapporto di revisione riferito agli esercizi 2018-2019 e 2020, 20 giorni prima dell’assemblea, aggiungendo che la convocazione all’assemblea generale e l’invio di quei rapporti dovevano essere fatti, per loro, al proprio patrocinatore;

che con istanza 24 agosto 2022, avversata dalla controparte, RE 1 e RE 2 hanno nuovamente convenuto in giudizio CO 1 chiedendo questa volta, in esecuzione della decisione resa da questa Camera, di convocare per il 10 ottobre 2022, previa messa a disposizione degli azionisti entro il 20 settembre 2022 del rapporto di gestione e del rapporto di revisione riferito agli esercizi 2018-2019 e 2020, un’assemblea generale della convenuta (con un ben definito ordine del giorno) ritenuto che la notifica della sentenza valeva quale convocazione per gli azionisti noti, come pure di far ordine all’amministratore unico della convenuta, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di recapitare entro il 20 settembre 2022 agli azionisti, ovvero anche a loro, quei rapporti;

cheil Pretore, con decisione 18 ottobre 2022, ha respinto l’istanza e haposto a carico degli istanti in solido le spese processuali di complessivi fr. 300.- e le ripetibili di fr. 1'000.-: egli ha in sostanza ritenuto che allo stato attuale la decisione resa il 21 luglio 2022 da questa Camera, che era stata impugnata innanzi al Tribunale federale con un rimedio giuridico avente effetto sospensivo per legge (cfr. decreto TF 4A_335/2022 del 15 settembre 2022 = doc. 5), non fosse esecutiva, per cui l’istanza di esecuzione era prematura;

che con il reclamo 31 ottobre 2022, che qui ci occupa, gli istanti hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di porre a carico delle parti in ragione di metà ciascuna le spese processuali e compensare le ripetibili e in via subordinata di ridurre a un massimo di fr. 300.- le ripetibili a loro carico, protestando spese e ripetibili di secondo grado: da una parte il Pretore avrebbe dovuto tener conto che al momento dell’introduzione dell’istanza essi ritenevano in buona fede di poter ottenere l’esecuzione della decisione del 21 luglio 2022, ritenuto che la loro soccombenza era stata causata da un motivo sopraggiunto solo successivamente, a loro non ascrivibile e apparentemente nemmeno compatibile con i criteri stabiliti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e meglio dalla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso inoltrato al Tribunale federale; dall’altra il Pretore avrebbe considerato quale unico criterio di quantificazione delle ripetibili il valore litigioso di fr. 32'000.-;

che la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), o mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC) oppure se l’appello è altrimenti improponibile (art. 309 CPC); in virtù dell’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini,Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ªed., Vol. 1, p. 565 ad art. 110);

che nel caso di specie, essendo stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili di una decisione del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), questa Camera, nella composizione di un giudice unico, è competente per materia a statuire sul reclamo (cfr. per analogia art. 48 lett. b n. 7a LOG in relazione con l’art. 48 lett. b n. 5 LOG; II CCA 25 aprile 2022 inc. n. 12.2022.24), che è stato inoltrato entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 321 cpv. 2 CPC) ed è così tempestivo;

Per questi motivi,

richiamato l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

1.Il reclamo 31 ottobre 2022di RE 1 e RE 2è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2.Le spese processuali di fr. 300.- sono a carico dei reclamanti. Non si attribuiscono ripetibili o indennità.

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-

Il giudice delegato                                                Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).