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12.2021.152

Mandato - rendiconto - tutela giurisdizionale nei casi manifesti

Ticino · 2021-12-20 · Italiano TI
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Incarto n.12.2021.152

Lugano

20 dicembre 2021/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) - inc. n. SO.2021.2913 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con istanza 18 giugno 2021 da

AO 1

contro

AP 1

ritenuto

in fatto e in diritto:

5.Giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3).

I fatti sono “incontestati” se non sono contestati dal convenuto, mentrei fatti sono “immediatamente comprovabili” quando il loro accertamento non causa ritardo e non richiede oneri eccessivi, posto che comunque in procedura sommaria le prove vanno di principio addotte mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC) e il grado di prova resta quello della prova piena e non della verosimiglianza. Se la parte convenuta solleva obiezioni e eccezioni motivate e stringenti, che non possono essere immediatamente smentite e che per loro natura sono suscettibili di far vacillare il convincimento del giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti è inapplicabile e la relativa richiesta, inammissibile (DTF 144 III 462 consid. 3.1; TF 5A_166/2020 del 13 luglio 2021 consid. 2.1).

7.Ne discende, in accoglimento dell’appello, che l’istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti in esame è irricevibile.

Le spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso pacificamente stabilito in fr. 10'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

8.Atteso che l’appello è stato presentato contro una decisione adottata in procedura sommaria e che la causa non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza, la presente decisione può essere resa dalla scrivente Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 LOG).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar

decide:

I.L’appello 1° ottobre 2021diAP 1èaccoltoe di conseguenza la decisione 20 settembre 2021del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:

1. L’istanza 18 giugno 2021 è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.- sono poste a carico dell’istante, che rifonderà al convenuto fr. 1'000.- per ripetibili.

II.Le spese processuali di complessivi fr. 800.- sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 700.- per ripetibili.

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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).