Erwägungen (7 Absätze)
E. 4 Con reclamo 20 aprile 2020 AP 1 ha postulato la riforma della decisione 5 marzo 2020 n el senso di respingere integralmente la petizione o, in via sussidiaria, di accoglierla parzialmente condannandolo a pagare a AO 1 l’importo di fr. 7'093.93 oltre interessi al 5% dal 20 febbraio 2020, nonché di accogliere la domanda riconvenzionale e condannare AO 1 a versargli fr. 11'431.68 lordi oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2018, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi . Con risposta 27 maggio 2020 la convenuta ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, pure con protesta di spese e ripetibili.
E. 5 L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). A fronte della sospensione del termine d’impugnazione dal 21 marzo 2020 al 19 aprile 2020 in virtù dell’Ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19) del 20 marzo 2020, il rimedio inoltrato il 20 aprile 2020 nei confronti della sentenza del 5 marzo 2020 deve essere considerato tempestivo.
E. 6 Il codice di procedura civile federale prevede due principali vie di ricorso devolutive: l’appello e il reclamo. Il primo mezzo d’impugnazione ha natura ordinaria e ha per oggetto la lite in quanto tale, sicché la decisione impugnata non assume forza esecutiva (effetto sospensivo, art. 315 CPC), è possibile procedere a un completo riesame nel merito sia in fatto che in diritto (art. 310 CPC), la presa in considerazione di nova non è esclusa (art. 317 CPC) ed è possibile una riforma del giudizio contestato. Il reclamo, per contro, rappresenta un mezzo d’impugnazione straordinario che mira unicamente al controllo della decisione di primo grado, della quale non impedisce né il passaggio in giudicato, né, di principio, l’esecuzione, essendo la concessione dell’effetto sospensivo possibile solo in casi straordinari (art. 325 CPC). Esso consente un esame limitato del giudizio (art. 320 CPC), non lascia spazio ai nova e ha natura fondamentalmente cassatoria, fatta eccezione per le situazioni in cui la causa è matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b). La scelta tra questi due rimedi giuridici, che si escludono a vicenda, dipende unicamente dalla natura della sentenza impugnata o dal valore della controversia (art. 308, 309 e 319 CPC), non dalla volontà delle parti, né dal tipo di procedimento, né dalle obiezioni sollevate (STF 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4.4). La sistematica del CPC induce a concludere che l’appello sia la via di ricorso prioritaria, mentre il reclamo debba entrare in linea di conto solo nella misura in cui la decisione contestata non sia contemplata tra i casi previsti dall’art. 308 CPC.
E. 7 Qualora un ricorrente scelga erroneamente un mezzo d’impugnazione al posto di un altro, il ricorso deve essere considerato irricevibile. Tuttavia, solo in determinate circostanze (ad es. per una manifesta inavvertenza), in applicazione del divieto di eccessivo formalismo (art. 29 cpv. 1 Cst.), è possibile procedere a una conversione. In tale evenienza il tribunale adito tratta il ricorso inammissibile come ricorso di un altro tipo, se ne soddisfa le condizioni. La conversione è tuttavia esclusa nel caso in cui l’avvocato sceglie coscientemente una via di ricorso che non poteva ignorare essere errata (per quanto precede v. STF 5A_221/2018, 4 giugno 2018, consid. 3.3.1). Secondo questa Camera i principi che precedono sono validi per tutti coloro che sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio (v. art. 68 cpv. 2 CPC) e quindi non solo per gli avvocati.
E. 8 In concreto AP 1, rappresentato da un’organizzazione sindacale, a fronte di un giudizio pacificamente appellabile come correttamente precisato al punto 6 del dispositivo, ha introdotto alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello un rimedio intitolato Reclamo, ha chiesto che il medesimo venga accolto (in via principale nel senso di respingere la petizione, che era stata accolta per un importo di fr. 10'064.-, nonché di accogliere la sua domanda riconvenzionale condannando la controparte a versargli fr. 11'431.68). L’atto di ricorso indica altresì che il termine di reclamo è ossequiato, richiama espressamente l’art. 320 CPC (motivi di reclamo) e designa a più riprese l’insorgente quale reclamante. Visto quanto precede non vi è dubbio che l’organizzazione sindacale, cui compete la rappresentanza professionale in giudizio (v. art. 68 cpv. 2 lett. d CPC, 12 cpv. 1 lett. b LACPC, per quest’ultima v. RL 270.000) ha coscientemente introdotto un rimedio di diritto che, con la dovuta diligenza, non poteva ignorare essere errato e che pertanto dev’essere dichiarato irricevibile in base a quanto esposto al considerando che precede.
E. 9 A titolo abbondanziale va osservato che il gravame sarebbe irricevibile anche per carente motivazione (art. 311 CPC), essendosi il ricorrente limitato a opporre una propria versione dei fatti a quella del Pretore, omettendo di confrontarsi puntualmente con le motivazioni contenute nella sentenza di primo grado.
E. 10 T rattandosi di una causa derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30 '000.- (art. 114 lett. c CPC), non si prelevano spese processuali. Le ripetibili, quantificate in fr. 500.-, seguono la soccombenza. Il valore litigioso ai fini di un’eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale non supera la soglia di fr. 15'000.- prevista dall’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF (v. anche art. 53 LTF). Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC e il RTar, decide: 1. Il reclamo 20 aprile 2020 di AP 1 è irricevibile . 2. Non si prelevano spese processuali. Il reclamante è condannato a versare alla controparte fr. 500.- a titolo di ripetibili. 3. Notificazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2020.46
Lugano
27 gennaio 2021/lk
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa inc. n.SE.2019.338della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 1° ottobre 2019 da
AO 1
Contro
AP 1
con cui lattrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 9'421.30 oltre interessi al 5% dal 20 febbraio 2019 e spese esecutive, nonché il rigetto in via definitiva dellopposizione al PE __________ dellUE di Lugano;
domanda avversata dal convenuto, che con osservazioni scritte 25 ottobre 2019 ha postulato la reiezione della petizione e ha chiesto, in via riconvenzionale, di condannare AO 1 al pagamento a suo favore di fr. 11'431.68 lordi oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2018 nonché lannullamento dellesecuzione di cui al PE __________ dellUE di Lugano e in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda principale, che la pretesa fatta valere nellazione creditoria della AO 1 sia tacitata per raggiunta compensazione, considerata la somma di fr. 11'431.68 lordi dovutagli, e che la società attrice venga condannata a pagargli la restante differenza di fr. 2'177.17 netti oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2018, nonché che lesecuzione di cui al PE __________ dellUE di Lugano venga annullata;
ritenuto che con osservazioni alla risposta con domanda riconvenzionale (recte: replica e risposta riconvenzionale) e con domanda di mutazione dellazione 3 dicembre 2019 AO 1 ha chiesto che la domanda riconvenzionale fosse respinta, mentre in merito alla petizione, ha chiesto che ne venisse ammessa la modifica nel senso di condannare il convenuto al pagamento di un importo complessivo di fr. 18'842.60, in via sussidiaria di fr. 9'421.30, oltre interessi del 5% a far tempo dal 20 febbraio 2019 e spese esecutive, nonché il rigetto in via definitiva dellopposizione al PE __________ dellUE di Lugano;
rilevato che con osservazioni 7 gennaio 2020 AP 1 si è opposto alla domanda di mutazione dellazione;
preso atto che in occasione del dibattimento del 21 febbraio 2020, allinizio del quale lattrice ha prodotto un allegato scritto di replica alla domanda di mutazione dellazione, entrambe le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni;
ricordato che su queste pretese il Pretore ha statuito con sentenza 5 marzo 2020, accogliento parzialmente la petizione e condannando di conseguenza AP 1 a pagare a AO 1 fr. 10'064.- oltre interessi al 5% dal 20 febbraio 2019, senza prelievo di tasse e spese e con compensazione delle ripetibili, rispettivamente respingendo la domanda riconvenzionale, non prelevando nemmeno in questo caso le relative spese processuali, ma condannando AP 1 a pagare alla controparte fr. 1'800.- per ripetibili;
il convenuto,conreclamo20 aprile 2020, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione o, in via sussidiaria, di accoglierla parzialmente condannandolo a pagare a AO 1 limporto di fr. 7'093.93 oltre interessi al 5% dal 20 febbraio 2020, nonché di accogliere la domanda riconvenzionale e condannare AO 1 a versargli fr. 11'431.68 lordi oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2018, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre lattrice con risposta 27 maggio 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
La parte convenuta si è opposta alla petizione con osservazioni scritte (recte: risposta) 25 ottobre 2019 e ha formulato parallelamente domanda riconvenzionale chiedendo di condannare lattrice al pagamento a suo favore di fr. 11'431.68 lordi oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2018, nonché lannullamento dellesecuzione di cui al PE __________ e, nella denegata ipotesi di accoglimento della petizione, che tale pretesa attorea venisse compensata con quella per ferie non godute e che lattrice fosse condannata a versare il saldo di fr. 2'177.17 netti oltre interessi.
Con allegato di osservazioni alla risposta con domanda riconvenzionale con mutazione dellazione (recte: replica e risposta riconvenzionale con domanda di mutazione dellazione), lattrice, oltre a chiedere la reiezione dellazione riconvenzionale, ha postulato che le fosse concessa la mutazione dellazione e che quindi, in via principale, AP 1 venisse condannato a pagarle fr. 18'842.60 oltre interessi con reiezione integrale dellopposizione al PE n. __________ e, in via sussidiaria, che egli fosse condannato a pagarle fr. 9'421.30 oltre interessi e che lopposizione al PE in questione fosse rigettata in proporzione, il tutto con protesta di spese e ripetibili. Alla pretesa iniziale AO 1 ha voluto così aggiungere fr. 9'421.30 corrispondenti alla quota restante dellintero ammontare da lei versato a saldo dello scoperto dei contributi AVS/AI/IPG a seguito della tassazione dufficio da parte della Cassa cantonale di compensazione.
Con osservazioni 7 gennaio 2020 il convenuto si è opposto alla domanda di mutazione dellazione e ha chiesto la conferma integrale delle sue pretese così come avanzate con la risposta.
In occasione del dibattimento del 21 febbraio 2020 le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche allegazioni e domande, proponendo i propri mezzi di prova.
In sostanza il primo giudice ha appurato che la relazione instaurata tra le parti presentava materialmente gli elementi caratteristici del contratto di lavoro, con conseguente obbligo per entrambe le parti di pagare gli oneri sociali in ragione di metà ciascuna. Di riflesso, egli ha dunque chiarito che AP 1 sottostava da subito agli obblighi del lavoratore scaturenti dal contratto di lavoro, tra i quali il pagamento della metà degli oneri sociali, e, dallaltro lato, parallelamente, era divenuto titolare dei diritti ad esso riconosciuti, quali ad esempio il diritto alle vacanze e quello a percepire un salario confacente ai CCL + CNL applicabili.
In questo senso, il Pretore ha stabilito che, considerato lo statuto di dipendente del convenuto, egli non avrebbe dovuto percepire, come avvenuto, fr. 30.- per ora di lavoro prestata, bensì fr. 27.80 lordi come da contratto del 1° maggio 2017, che ossequia il CCL dei giardinieri e deve essere preso come modello anche per il periodo in esame. Di conseguenza, rispetto ai fr. 137'235.- incassati al netto (non avendo il dipendente pagato alcuna assicurazione sociale, da quanto risultava), AP 1 avrebbe dovuto percepire un salario di fr. 127'171.- netti comprensivi di tredicesima, festivi e vacanze, dai quali dedurre ancora gli oneri sociali a suo carico (metà) e aggiungere la metà a carico del datore di lavoro. Sulla scorta di questo ragionamento, egli ha quindi calcolato che il datore di lavoro aveva maturato nei confronti della controparte un credito a saldo di fr. 10'064.- e ha respinto la domanda riconvenzionale considerando che nei fr. 127'171.- citati erano comprese le indennità per le vacanze, i festivi e la tredicesima.
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).