Erwägungen (1 Absätze)
E. 15 In definitiva, l’appello 7 giugno 2019 di AP 1 è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi, nei limiti della sua ricevibilità. Pertanto la sentenza 7 maggio 2019 della Pretura di Lugano deve essere riformata nel senso che il dispositivo
n. 6 è così modificato: “L’attrice è autorizzata a far pubblicare, a spese della convenuta, sui quotidiani N__________, T__________ e C__________ una volta entro due mesi dalla sua crescita in giudicato, nelle pagine delle rubriche economiche e con una grandezza di ¼ di pagina, l’intestazione e i dispositivi n. II.1. II.2 e II.3 della presente sentenza come da indicazioni contenute nei considerandi”. In questa sede si impone pure di rettificare il dispositivo n. 1 (art. 334 CPC), inserendo il riferimento all’accoglimento parziale dell’istanza 10 giugno 2008, istanza che il Pretore ha dimenticato di citare. Questo comporta che il dispositivo venga nel suo complesso leggermente modificato e completato in modo tale da renderlo lineare, senza che i contenuti confermati vengano toccati. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono calcolate sulla base di un valore litigioso di Euro 6'000'000.-, (pari a fr. 6'480'000.- al cambio medio di 1.08 EUR/CHF), determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale. Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 65’000.-. Le ripetibili sono quantificate in fr. 80'000.- come da decisione 16 settembre 2019 del presidente di questa Camera. Quest’ultimo importo, già corrisposto dall’appellante a titolo di cauzione per le ripetibili a seguito di tale decisione, sarà riversato all’appellata ad avvenuta crescita in giudicato di questa sentenza. Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: 1. L’appello 7 giugno 2019 di AP 1 è parzialmente accolto, nella misura in cui è ricevibile. § Di conseguenza la sentenza 7 maggio 2019 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata: “ I. La petizione 10 giugno 2008 è integralmente accolta. Di conseguenza:
1. È accertato che l'attrice non viola alcun obbligo contrattuale nei confronti della convenuta, offrendo nell'ambito della propria attività (ivi compresa l'attività in collaborazione con portali di comparazione o partner di co-branding) la possibilità agli utenti di acquistare biglietti aerei della convenuta operando dai portali internet dell'attrice.
2. È accertato che la possibilità offerta dall'attrice agli utenti nell'ambito della sua attività (ivi compresa l'attività in collaborazione con portali di comparazione o partner di co-branding) di acquistare i biglietti aerei della convenuta operando dai portali internet dell'attrice, non viola alcun diritto sui generis di tutela nelle banche dati della convenuta come previsto dalla Direttiva Comunitaria n. 96/9/CE. II. L’istanza 10 giugno 2008 è parzialmente accolta. Di conseguenza: 1. È accertato che la possibilità offerta dall'attrice nell'ambito della sua attività (ivi compresa l'attività in collaborazione con portali di comparazione o partner in co-branding) agli utenti di acquistare i biglietti aerei della convenuta operando dai portali internet dell'attrice, non viola la LCSl e, in particolare gli art. 2 e 5 lett. c) LCSl.
2. È accertato che la convenuta ha commesso un atto di concorrenza sleale affermando come da comunicato stampa __________ (doc. G) che l'attrice: vende in modo illegale i biglietti di AP 1 per il tramite dei suoi portali; incrementa le tariffe dei voli AP 1 applicando commissioni esorbitanti; fornisce termini e condizioni scorrette e ingannevoli; non informa i passeggeri sui cambiamenti dei voli; nega ai passeggeri la possibilità di prenotare i bagagli online; non consente le opzioni del check-in online e della procedura nell'imbarco. È pertanto accertato che dette affermazioni della convenuta hanno carattere illecito.
3. È fatto divieto alla convenuta di ripetere le affermazioni specificate al punto precedente. Questo divieto è pronunciato sotto la comminatoria dell'azione penale contro gli organi della convenuta (art. 292 CPS), secondo cui chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista dallo stesso articolo, è punito con la multa". 4. L’attrice è autorizzata a far pubblicare sui quotidiani N__________, T__________ e C__________, a spese della convenuta, una volta entro due mesi dalla crescita in giudicato, nelle pagine delle rubriche economiche e con una grandezza di ¼ di pagina, l’intestazione e i dispositivi
n. II.1. II.2 e II.3 della presente sentenza come da indicazioni contenute nei considerandi”. III. La tassa di giustizia di complessivi fr. 55'000.-, da anticipare dalla parte attrice, sono poste a carico della parte convenuta. Le spese di complessivi fr. 43'334.-, da anticipare così come anticipate, sono poste a carico della parte convenuta. La parte convenuta è condannata a pagare alla parte attrice l'importo di fr. 140'000.- a titolo di ripetibili. IV. Contro la presente decisione è proponibile il rimedio dell'appello, da presentare direttamente al TrApp entro 30 giorni a decorrere dalla sua notificazione. V. Notificazione alle parti per il tramite dei rispettivi patrocinatori.”. 2. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 65’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 80'000.- per ripetibili di seconda sede. § Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione processuale di fr. 80'000.- prestata dall’appellante a seguito della decisione 16 settembre 2019 del Presidente di questa Camera sarà liberata a favore della controparte. 3. Notificazione:
- avv. ;
- avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2019.98
Lugano
15 dicembre 2020/lk
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa inc. n.OA.2008.375/378della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione e istanza entrambe di data 10 giugno 2008 da
AO 1
contro
AP 1
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. La petizione 10 giugno 2008 è integralmente accolta. Di conseguenza:
1. È accertato che l'attrice non viola alcun obbligo contrattuale nei confronti della convenuta, offrendo nell'ambito della propria attività (ivi compresa l'attività in collaborazione con portali di comparazione o partner di co-branding) la possibilità agli utenti di acquistare biglietti aerei della convenuta operando dai portali internet dell'attrice.
2. È accertato che la possibilità offerta dall'attrice agli utenti nell'ambito della sua attività (ivi compresa l'attività in collaborazione con portali di comparazione o partner di co-branding) di acquistare i biglietti aerei della convenuta operando dai portali internet dell'attrice, non viola alcun diritto sui generis di tutela nelle banche dati della convenuta come previsto dalla Direttiva Comunitaria n. 96/9/CE.
II. Listanza 10 giugno 2008 è parzialmente accolta. Di conseguenza:
2. È accertato che la convenuta ha commesso un atto di concorrenza sleale affermando come da comunicato stampa __________ (doc. G) che l'attrice: vende in modo illegale i biglietti di AP 1 per il tramite dei suoi portali; incrementa le tariffe dei voli AP 1 applicando commissioni esorbitanti; fornisce termini e condizioni scorrette e ingannevoli; non informa i passeggeri sui cambiamenti dei voli; nega ai passeggeri la possibilità di prenotare i bagagli online; non consente le opzioni del check-in online e della procedura nell'imbarco. È pertanto accertato che dette affermazioni della convenuta hanno carattere illecito.
3. È fatto divieto alla convenuta di ripetere le affermazioni specificate al punto precedente. Questo divieto è pronunciato sotto la comminatoria dell'azione penale contro gli organi della convenuta (art. 292 CPS), secondo cui chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista dallo stesso articolo, è punito con la multa".
4.Lattrice è autorizzata a far pubblicare sui quotidiani N__________, T__________ e C__________, a spese della convenuta, una volta entro due mesi dalla crescita in giudicato, nelle pagine delle rubriche economiche e con una grandezza di ¼ di pagina, lintestazione e i dispositivi
n. II.1. II.2 e II.3della presente sentenza come da indicazioni contenute nei considerandi.
III. La tassa di giustizia di complessivi fr. 55'000.-, da anticipare dalla parte attrice, sono poste a carico della parte convenuta.
Le spese di complessivi fr. 43'334.-, da anticipare così come anticipate, sono poste a carico della parte convenuta.
La parte convenuta è condannata a pagare alla parte attrice l'importo di fr. 140'000.- a titolo di ripetibili.
IV. Contro la presente decisione è proponibile il rimedio dell'appello, da presentare direttamente al TrApp entro 30 giorni a decorrere dalla sua notificazione.
V. Notificazione alle parti per il tramite dei rispettivi patrocinatori..
- avv.
;
- avv.
.
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).