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12.2017.145

Appello - mancato pagamento dell'anticipo - stralcio

Ticino · 2018-10-19 · Italiano TI
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Incarto n.12.2017.145

Lugano

19 ottobre 2018/fb

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)

visto l'appello 14 settembre/ 9 ottobre 2017 presentato da

AP 1

AP 2

AP 3

AP 4

contro

la decisione 4 agosto 2017 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa promossa dagli appellanti contro

AO 1

ritenuto

in fatto e in diritto:

che tale importo non è stato pagato entro il termine assegnato e neppure entro il termine suppletorio assegnato il 4 settembre 2018 e scadente il 10 ottobre 2018 con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;

che in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell’appello e deve dichiararlo inammissibile;

che le spese processuali andrebbero di principio a carico di chi le ha provocate, ma le circostanze inducono in questo particolare caso a prescindere da ogni prelievo;

che non si giustifica di attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato notificato per osservazioni;

che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30’000.-.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente

(Giudice Bozzini)

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).