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Incarto n.12.2017.145
Lugano
19 ottobre 2018/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)
visto l'appello 14 settembre/ 9 ottobre 2017 presentato da
AP 1
AP 2
AP 3
AP 4
contro
la decisione 4 agosto 2017 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa promossa dagli appellanti contro
AO 1
ritenuto
in fatto e in diritto:
che tale importo non è stato pagato entro il termine assegnato e neppure entro il termine suppletorio assegnato il 4 settembre 2018 e scadente il 10 ottobre 2018 con lavvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dellappello ai sensi dellart. 101 cpv. 3 CPC;
che in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dellappello e deve dichiararlo inammissibile;
che le spese processuali andrebbero di principio a carico di chi le ha provocate, ma le circostanze inducono in questo particolare caso a prescindere da ogni prelievo;
che non si giustifica di attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale lappello non è stato notificato per osservazioni;
che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30000.-.
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il vicepresidente
(Giudice Bozzini)
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).