Procedura cautelare - multa disciplinare - reclamo
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, che a AP 1, e per essa ai suoi
amministratori, fosse ordinato con effetto immediato e con la comminatoria
dell’art. 292 CP, di sospendere, fino alla decisione sull’azione in
contestazione della deliberazione assembleare del 23 maggio 2016 già promossa
il 16 giugno 2016 (cfr. doc. S), qualsiasi azione intesa a concretizzare la
deliberazione assembleare del 23 maggio 2016 con cui era stato deciso l’aumento
del proprio capitale azionario di fr. 1'500'000.-;
che con decisione supercautelare 17
giugno 2016 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, nel senso che ha
fatto ordine alla convenuta, e per essa ai suoi amministratori, con effetto
immediato e con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare fino
a fr. 5'000.-, di sospendere qualsiasi azione intesa a concretizzare la
deliberazione assembleare del 23 maggio 2016 con cui era stato deciso di
aumentare il proprio capitale azionario di fr. 1'500'000.-;
che con osservazioni 30 giugno
2016 la convenuta si è opposta all’istanza;
che, facendo proprie le
preoccupazioni espresse il giorno precedente dal notaio avv. C__________ __________
(che aveva rilevato come il termine per notificare a RC l’aumento del capitale
azionario - termine di perenzione - scadesse il successivo 23 agosto), con
scritto 9 agosto 2016, avversato l’indomani dall’istante, la convenuta ha
chiesto di modificare la decisione supercautelare nel senso di almeno permettere,
previo ottenimento del blocco del registro di commercio, la notifica a RC
dell’avvenuto aumento di capitale;
che con decisione cautelare 19
agosto 2016 il Pretore ha confermato la decisione supercautelare 17 giugno 2016
ed ha assegnato un termine per promuovere l’azione di merito;
che con appello 2 settembre 2016
(inc. n. 12.2016.129), avversato dall’istante con risposta 3 ottobre 2016, la
convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere
l’istanza cautelare e in via subordinata di annullarlo con rinvio degli atti al
Pretore per una nuova decisione;
che nel frattempo, con scritto 27
settembre 2016, l’istante ha trasmesso alla Pretura lo scritto 11 agosto 2016
denominato “relazione del consiglio di amministrazione sull’aumento del
capitale azionario” firmato dagli amministratori della convenuta __________ ed __________,
auspicando che, se ritenuto necessario, il giudice avesse ad avvisare il
Ministero pubblico della disobbedienza da loro messa in atto;
che con decisione 29 settembre
2016 il Pretore, rilevando che dalla comunicazione 27 settembre 2016
dell’istante, di cui ha ordinato la notifica, si evinceva che la convenuta aveva
disobbedito all’ordine impartitole il 17 giugno 2016, poi confermato il 19
agosto 2016, per cui occorreva attivare le misure esecutive previste in quelle
decisioni, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Ministero pubblico per
violazione dell’art. 292 CP e la condanna della stessa, nella persona di __________
ed __________, al pagamento di una multa disciplinare di fr. 5'000.-;
che con il reclamo 10 ottobre
2016 che qui ci occupa la convenuta ha chiesto di annullare il querelato
giudizio (sul tema della multa disciplinare) se del caso con rinvio degli atti
al Pretore per una nuova decisione, il tutto protestando spese e ripetibili della
procedura di secondo grado: essa ha da una parte lamentato una violazione del
diritto di essere sentito per non essere stata preventivamente invitata ad
esprimersi sul documento datato 11 agosto 2016 prodotto dalla controparte il 27
settembre 2016 e dall’altra ha negato l’esistenza di un caso di disobbedienza rilevando
che quello scritto era stato allestito cautelativamente, a mo’ di “bozza”
rispettivamente di “progetto interno”, in attesa dell’approvazione da parte del
Pretore della domanda 9 agosto 2016, approvazione che si dava allora per
scontata, essendo l’istituto del blocco del registro di commercio previsto
specificatamente per queste fattispecie;
che con risposta 21 novembre 2016
l’istante ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e
ripetibili;
che la decisione con cui viene
inflitta una multa disciplinare nell’ambito di una procedura cautelare è una
decisione di esecuzione indipendente del giudice delle misure cautelari ai
sensi dell’art. 267 CPC, che come tale può essere impugnata in modo autonomo
mediante reclamo (art. 319 lett. a CPC; TF 13 luglio 2016 4A_189/2016 consid.
3.3), di modo che il rimedio giuridico inoltrato nell’occasione dalla
convenuta, tempestivo, è ricevibile e può essere vagliato nel merito;
che il diritto di essere sentito,
sgorgante dall’art. 29 cpv. 2 Cost., è un diritto di natura essenzialmente
formale, la cui violazione determina di principio l’annullamento della
decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito
(DTF 137 I 195 consid. 2.2); esso non è però fine a sé stesso, per cui la
regola vale soltanto a condizione che l’esercizio del diritto di essere sentito
sia effettivamente di natura tale da influire sulla decisione da emanare (TF 26
maggio 2016 4A_141/2016 consid. 1.2, 21 marzo 2013 4A_554/2012 consid. 4.1.2,
27 agosto 2012 6B_168/2012 consid. 3, 5 luglio 2012 6B_206/2012 consid. 1.2.2,
31 maggio 2011 6B_76/2011 consid. 2.1, 1° maggio 2009 4A_153/2009 consid. 4.1,
in: RSPC 4/2009 p. 354 con nota, 13 aprile 2005 2P.20/2005 consid. 3.2;
Cocchi / Trezzini / Bernasconi
,
Commentario CPC, p. 109 seg.), ritenuto che in caso contrario non vi è motivo
di procedere al suo annullamento (CEF 9 gennaio 2004 inc. n. 14.2003.52; II CCA
10 ottobre 2011 inc. n. 12.2009.182; II CCA 3 maggio 2013 inc. n. 12.2011.144,
18 novembre 2013 inc. n. 12.2013.71, 25 gennaio 2016 inc. n. 12.2015.149, 17
agosto 2016 inc. n. 12.2016.107);
che nel caso di specie la
convenuta ha di per sé ragione a censurare il fatto che la comunicazione 27
settembre 2016 dell’istante alla Pretura, a cui era stato annesso lo scritto 11
agosto 2016, non le sia stata notificata per le sue eventuali osservazioni
prima dell’emanazione della decisione qui impugnata; sennonché già solo alla
luce delle argomentazioni da lei sollevate in questa sede, di cui si dirà
meglio qui di seguito, si può senz’altro concludere che la sua richiesta di
annullare per questo motivo la decisione impugnata si esaurisce in un esercizio
di stile fine a sé stesso, ai limiti del pretesto, e dev’essere disattesa;
che nel suo gravame, come detto,
la convenuta ha in effetti ammesso che la “relazione del consiglio di
amministrazione sull’aumento del capitale azionario” datata 11 agosto 2016 era
stata allestita cautelativamente in previsione dell’approvazione da parte del
Pretore, che si dava per scontata, della domanda 9 agosto 2016: essa in tal
modo ha dato atto che quel documento - che in quanto debitamente firmato dai suoi
organi competenti non poteva ovviamente costituire una semplice “bozza” o un semplice
“progetto interno” ma era un atto, sia pure condizionato, con una chiara e
precisa valenza giuridica - era stato di fatto allestito per “tirarsi avanti
con il lavoro” e sarebbe poi stato utilizzato solo qualora il Pretore avesse accolto
la domanda 9 agosto 2016, sennonché, fintanto che il Pretore non avesse modificato
la decisione supercautelare 17 giugno 2016, il suo allestimento e soprattutto la
sua sottoscrizione da parte dei suoi organi rientravano indubbiamente nel
concetto di “qualsiasi azione intesa a concretizzare la deliberazione
assembleare del 23 maggio 2016 con cui era stato deciso di aumentare il proprio
capitale azionario di fr. 1'500'000.-”, che allora le era stato fatto ordine di
“sospendere”, con effetto immediato e con la comminatoria dell’art. 292 CP e di
una multa disciplinare fino a fr. 5'000.- (cfr. TF 11 luglio 2016 4A_406/2015
consid. 5.2, secondo cui la multa disciplinare va inflitta anche se l’ordine
supercautelare si rivelasse poi errato); oltretutto da quel documento risultava,
senza tema di smentita, che il consiglio d’amministrazione della convenuta,
nonostante l’ordine supercautelare 17 giugno 2016, aveva in seguito continuato
a svolgere altri atti, questa volta incondizionati, intesi a concretizzare la
deliberazione assembleare del 23 maggio 2016, ed in particolare, preso atto
della scadenza infruttuosa, il 22 giugno 2016, del termine per la
sottoscrizione delle azioni di spettanza dell’istante a suo tempo assegnatogli
(cfr. doc. P), aveva offerto in sottoscrizione quelle medesime azioni ad altri
azionisti che le avevano poi sottoscritte;
che stando così le cose, il
reclamo della convenuta, del tutto infondato, deve essere respinto;
che le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 5'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I.
Il reclamo 10 ottobre 2016
di AP 1
è respinto.
II.
Le spese processuali di
fr. 500.- sono a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr.
500.- per ripetibili.
III.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.12.2016 12.2016.165
Procedura cautelare - multa disciplinare - reclamo
Incarto n. 12.2016.165 Lugano 14 dicembre 2016 /fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna vicecancelliere: Bettelini sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2016.230/231 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 17 giugno 2016 da AO 1 rappr. da RA 2 contro AP 1 rappr. da RA 1 con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, che alla convenuta, e per essa ai suoi amministratori, fosse ordinato con effetto immediato e con la comminatoria dell’art. 292 CP, di sospendere, fino alla decisione sull’azione in contestazione della deliberazione assembleare del 23 maggio 2016 già promossa il 16 giugno 2016, qualsiasi azione intesa a concretizzare la deliberazione assembleare del 23 maggio 2016 con cui era stato deciso di aumentare il proprio capitale azionario di fr. 1'500'000.-, e che il Pretore, con decisione supercautelare 17 giugno 2016, poi confermata con decisione cautelare 19 agosto 2016, ha parzialmente accolto, nel senso che ha fatto ordine alla convenuta, e per essa ai suoi amministratori, con effetto immediato e con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.-, di sospendere qualsiasi azione intesa a concretizzare la citata deliberazione assembleare; ed ora, avendo l’istante con scritto 27 settembre 2016 addotto la disobbedienza della convenuta agli ordini impartiti, sulla decisione 29 settembre 2016 con cui il Pretore ha disposto la trasmissione del fascicolo al Ministero pubblico per violazione dell’art. 292 CP e la condanna della convenuta, nelle persone di __________ ed __________, al pagamento di una multa disciplinare di fr. 5'000.-; reclamante la convenuta con reclamo 10 ottobre 2016, con cui ha chiesto l’annullamento del querelato giudizio se del caso con rinvio degli atti al Pretore per una nuova decisione, il tutto protestando spese e ripetibili della procedura di secondo grado; mentre l’istante con osservazioni (recte : risposta) 21 novembre 2016 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili; letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti; ritenuto in fatto e in diritto: che AO 1 è proprietario del 20% delle azioni di AP 1 (cfr. doc. R), società con un capitale azionario di fr. 100'000.- (doc. B); che in occasione dell’assemblea generale straordinaria del 23 maggio 2016, il cui verbale è stato allestito in forma pubblica dal notaio avv. C__________ __________ (doc. L), gli azionisti della società, nonostante l’opposizione tra l’altro di AO 1, hanno deliberato l’aumento ordinario del capitale azionario di fr. 1'500'000.-, con l’emissione di 1'500 nuove azioni al portatore di fr. 1'000.- ciascuna, emesse alla pari, liberate tramite compensazione di crediti verso la società; che con istanza 17 giugno 2016 AO 1 ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, che a AP 1, e per essa ai suoi amministratori, fosse ordinato con effetto immediato e con la comminatoria dell’art. 292 CP, di sospendere, fino alla decisione sull’azione in contestazione della deliberazione assembleare del 23 maggio 2016 già promossa il 16 giugno 2016 (cfr. doc. S), qualsiasi azione intesa a concretizzare la deliberazione assembleare del 23 maggio 2016 con cui era stato deciso l’aumento del proprio capitale azionario di fr. 1'500'000.-; che con decisione supercautelare 17 giugno 2016 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, nel senso che ha fatto ordine alla convenuta, e per essa ai suoi amministratori, con effetto immediato e con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.-, di sospendere qualsiasi azione intesa a concretizzare la deliberazione assembleare del 23 maggio 2016 con cui era stato deciso di aumentare il proprio capitale azionario di fr. 1'500'000.-; che con osservazioni 30 giugno 2016 la convenuta si è opposta all’istanza; che, facendo proprie le preoccupazioni espresse il giorno precedente dal notaio avv. C__________ __________ (che aveva rilevato come il termine per notificare a RC l’aumento del capitale azionario - termine di perenzione - scadesse il successivo 23 agosto), con scritto 9 agosto 2016, avversato l’indomani dall’istante, la convenuta ha chiesto di modificare la decisione supercautelare nel senso di almeno permettere, previo ottenimento del blocco del registro di commercio, la notifica a RC dell’avvenuto aumento di capitale; che con decisione cautelare 19 agosto 2016 il Pretore ha confermato la decisione supercautelare 17 giugno 2016 ed ha assegnato un termine per promuovere l’azione di merito; che con appello 2 settembre 2016 (inc. n. 12.2016.129), avversato dall’istante con risposta 3 ottobre 2016, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza cautelare e in via subordinata di annullarlo con rinvio degli atti al Pretore per una nuova decisione; che nel frattempo, con scritto 27 settembre 2016, l’istante ha trasmesso alla Pretura lo scritto 11 agosto 2016 denominato “relazione del consiglio di amministrazione sull’aumento del capitale azionario” firmato dagli amministratori della convenuta __________ ed __________, auspicando che, se ritenuto necessario, il giudice avesse ad avvisare il Ministero pubblico della disobbedienza da loro messa in atto; che con decisione 29 settembre 2016 il Pretore, rilevando che dalla comunicazione 27 settembre 2016 dell’istante, di cui ha ordinato la notifica, si evinceva che la convenuta aveva disobbedito all’ordine impartitole il 17 giugno 2016, poi confermato il 19 agosto 2016, per cui occorreva attivare le misure esecutive previste in quelle decisioni, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Ministero pubblico per violazione dell’art. 292 CP e la condanna della stessa, nella persona di __________ ed __________, al pagamento di una multa disciplinare di fr. 5'000.-; che con il reclamo 10 ottobre 2016 che qui ci occupa la convenuta ha chiesto di annullare il querelato giudizio (sul tema della multa disciplinare) se del caso con rinvio degli atti al Pretore per una nuova decisione, il tutto protestando spese e ripetibili della procedura di secondo grado: essa ha da una parte lamentato una violazione del diritto di essere sentito per non essere stata preventivamente invitata ad esprimersi sul documento datato 11 agosto 2016 prodotto dalla controparte il 27 settembre 2016 e dall’altra ha negato l’esistenza di un caso di disobbedienza rilevando che quello scritto era stato allestito cautelativamente, a mo’ di “bozza” rispettivamente di “progetto interno”, in attesa dell’approvazione da parte del Pretore della domanda 9 agosto 2016, approvazione che si dava allora per scontata, essendo l’istituto del blocco del registro di commercio previsto specificatamente per queste fattispecie; che con risposta 21 novembre 2016 l’istante ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili; che la decisione con cui viene inflitta una multa disciplinare nell’ambito di una procedura cautelare è una decisione di esecuzione indipendente del giudice delle misure cautelari ai sensi dell’art. 267 CPC, che come tale può essere impugnata in modo autonomo mediante reclamo (art. 319 lett. a CPC; TF 13 luglio 2016 4A_189/2016 consid. 3.3), di modo che il rimedio giuridico inoltrato nell’occasione dalla convenuta, tempestivo, è ricevibile e può essere vagliato nel merito; che il diritto di essere sentito, sgorgante dall’art. 29 cpv. 2 Cost., è un diritto di natura essenzialmente formale, la cui violazione determina di principio l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2); esso non è però fine a sé stesso, per cui la regola vale soltanto a condizione che l’esercizio del diritto di essere sentito sia effettivamente di natura tale da influire sulla decisione da emanare (TF 26 maggio 2016 4A_141/2016 consid. 1.2, 21 marzo 2013 4A_554/2012 consid. 4.1.2, 27 agosto 2012 6B_168/2012 consid. 3, 5 luglio 2012 6B_206/2012 consid. 1.2.2, 31 maggio 2011 6B_76/2011 consid. 2.1, 1° maggio 2009 4A_153/2009 consid. 4.1, in: RSPC 4/2009 p. 354 con nota, 13 aprile 2005 2P.20/2005 consid. 3.2; Cocchi / Trezzini / Bernasconi, Commentario CPC, p. 109 seg.), ritenuto che in caso contrario non vi è motivo di procedere al suo annullamento (CEF 9 gennaio 2004 inc. n. 14.2003.52; II CCA 10 ottobre 2011 inc. n. 12.2009.182; II CCA 3 maggio 2013 inc. n. 12.2011.144, 18 novembre 2013 inc. n. 12.2013.71, 25 gennaio 2016 inc. n. 12.2015.149, 17 agosto 2016 inc. n. 12.2016.107); che nel caso di specie la convenuta ha di per sé ragione a censurare il fatto che la comunicazione 27 settembre 2016 dell’istante alla Pretura, a cui era stato annesso lo scritto 11 agosto 2016, non le sia stata notificata per le sue eventuali osservazioni prima dell’emanazione della decisione qui impugnata; sennonché già solo alla luce delle argomentazioni da lei sollevate in questa sede, di cui si dirà meglio qui di seguito, si può senz’altro concludere che la sua richiesta di annullare per questo motivo la decisione impugnata si esaurisce in un esercizio di stile fine a sé stesso, ai limiti del pretesto, e dev’essere disattesa; che nel suo gravame, come detto, la convenuta ha in effetti ammesso che la “relazione del consiglio di amministrazione sull’aumento del capitale azionario” datata 11 agosto 2016 era stata allestita cautelativamente in previsione dell’approvazione da parte del Pretore, che si dava per scontata, della domanda 9 agosto 2016: essa in tal modo ha dato atto che quel documento - che in quanto debitamente firmato dai suoi organi competenti non poteva ovviamente costituire una semplice “bozza” o un semplice “progetto interno” ma era un atto, sia pure condizionato, con una chiara e precisa valenza giuridica - era stato di fatto allestito per “tirarsi avanti con il lavoro” e sarebbe poi stato utilizzato solo qualora il Pretore avesse accolto la domanda 9 agosto 2016, sennonché, fintanto che il Pretore non avesse modificato la decisione supercautelare 17 giugno 2016, il suo allestimento e soprattutto la sua sottoscrizione da parte dei suoi organi rientravano indubbiamente nel concetto di “qualsiasi azione intesa a concretizzare la deliberazione assembleare del 23 maggio 2016 con cui era stato deciso di aumentare il proprio capitale azionario di fr. 1'500'000.-”, che allora le era stato fatto ordine di “sospendere”, con effetto immediato e con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.- (cfr. TF 11 luglio 2016 4A_406/2015 consid. 5.2, secondo cui la multa disciplinare va inflitta anche se l’ordine supercautelare si rivelasse poi errato); oltretutto da quel documento risultava, senza tema di smentita, che il consiglio d’amministrazione della convenuta, nonostante l’ordine supercautelare 17 giugno 2016, aveva in seguito continuato a svolgere altri atti, questa volta incondizionati, intesi a concretizzare la deliberazione assembleare del 23 maggio 2016, ed in particolare, preso atto della scadenza infruttuosa, il 22 giugno 2016, del termine per la sottoscrizione delle azioni di spettanza dell’istante a suo tempo assegnatogli (cfr. doc. P), aveva offerto in sottoscrizione quelle medesime azioni ad altri azionisti che le avevano poi sottoscritte; che stando così le cose, il reclamo della convenuta, del tutto infondato, deve essere respinto; che le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 5'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. Il reclamo 10 ottobre 2016 di AP 1 è respinto. II. Le spese processuali di fr. 500.- sono a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 500.- per ripetibili. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).