decisione sulla traduzione di alcuni documenti - appello
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 L'appello 25 gennaio 2006 di AP 1 e AP 2 è inammissibile .
E. 2 La tassa di giudizio di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 200.-) sono a carico degli appellanti in solido.
E. 3 Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 01.02.2006 12.2006.28
decisione sulla traduzione di alcuni documenti - appello
Incarto n. 12.2006.28 Lugano 1 febbraio 2006 /lw In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.128 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna- promossa con petizione 16 agosto 2005 da AO 1 rappr. da RA 2 contro AP 1 AP 2 tutti rappr. da RA 1 nella quale procedura il Pretore, con decisione 19 gennaio 2006, ha parzialmente accolto la domanda processuale 2 settembre / 25 novembre 2005 dei convenuti, ordinando la traduzione del doc. P, ma non del doc. L; appellanti i convenuti che, con atto di appello 25 gennaio 2006, al quale il primo giudice ha concesso l’effetto sospensivo, chiedono la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere integralmente la loro domanda di traduzione dei documenti; ritenuto in fatto e in diritto: che la decisione qui impugnata con cui il Pretore si è espresso in merito alla traduzione o meno, ex art. 203 cpv. 1 CPC, di alcuni documenti (in lingua tedesca) versati agli atti dall’attore costituisce -come del resto indicato dal giudice stesso- un'ordinanza, tanto è vero che tratta una questione che concerne l'istruttoria della causa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 94
m. 2); che un’ordinanza non è appellabile (art. 95 cpv. 1 CPC); che la palese improponibilità dell'appello presentato dai convenuti può così essere sanzionata già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di doverlo intimare alla controparte per le osservazioni; che gli oneri processuali di questo giudizio seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 CPC); Per i quali motivi visti, per le spese, gli art. 147 segg. CPC e la vigente TG pronuncia 1. L'appello 25 gennaio 2006 di AP 1 e AP 2 è inammissibile . 2. La tassa di giudizio di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 200.-) sono a carico degli appellanti in solido. 3. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario