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12.2002.60

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-04-05 · Italiano TI
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Incarto n.12.2002.00060

Lugano

5 aprile 2002/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidenteChiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Rusca, assente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2002.00005 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 7 gennaio 2002 da

__________

rappr. dall'avv. __________

contro

__________

rappr. dall'avv. __________

in materia di locazione (protrazione della locazione) che il Pretore, con sentenza 7 marzo 2002, ha respinto e condannato l'istante a versare alla controparte un importo di Fr. 8'600.- per ripetibili.

Appellante l'istante, con atto di appello 15 marzo 2002, nei soli confronti del dispositivo riguardante le indennità ripetibili che chiede di ridurre a Fr. 2'200.-, mentre la controparte, con osservazioni 28 marzo 2002 vi si oppone.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di  causa.

che nel complesso la pratica può definirsi di media difficoltà e di ordinario impegno e ciò giustifica di far capo all’aliquota medio-inferiore del 6%, onde un onorario normale (ovvero secondo l’art. 9 cpv. 1 TOA) di fr. 14'760.–;

che nei procedimenti civili speciali di natura contenziosa, l’onorario va dal 30 all’80% di quello normale (art. 15 prima frase TOA) e apprezzare la misura di tale riduzione dipende dalle circostanze concrete, in specie dal grado di semplificazione della procedura seguita per rapporto a quella di una causa contenziosa ordinaria;

che la “procedura per le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto” degli art. 404 segg. CPC si ispira largamente alla procedura davanti ai Pretori come istanza unica, le cui norme si applicano del resto a titolo sussidiario (art. 415 CPC) e di per sé il patrocinio in procedure davanti ai Pretori come istanza unica non comporta tuttavia alcuna riduzione dell’onorario, il quale va calcolato secondo le aliquote normali dell’art. 9 cpv. 1 TOA;

che, tutto considerato, non vi è motivo quindi per applicare, in concreto, una riduzione superiore al 40% (che è la metà del massimo, rispettivamente il doppio del minimo previsti dall’art. 15 prima frase TOA);

che ne discende, quindi, un onorario consono di fr. 8'956.– con la conseguenza che le ripetibili assegnate dal Pretore, inferiori a questo importo, non sono eccessive (Rep.1996 n. 50) e vanno confermate;

che la reiezione dell'appello comporta l'addebito all'appellante di tasse, spese e ripetibili di seconda istanza limitatamente al valore della procedura di ricorso di Fr. 6'400.-;

Per i quali motivi

visti gli art. 148 e seg. CPC, la TOA e la vigente TF

dichiara e pronuncia

1.L'appello 15 marzo 2002 di __________ è respinto.

2.La tassa di giudizio (Fr. 250.-) e le spese (Fr. 50.-) per un totale di Fr. 300.-, già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte Fr. 400.- per ripetibili d'appello.

3.Intimazione a:      - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario