Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Intimazione a:
– __________ Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.01.2001 12.2000.235
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.2000.00235 Lugano 3 gennaio 2001 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa SF.2000.00324 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza di sfratto 9 novembre 2000 da __________ contro __________ che il Pretore, con decreto 11 dicembre 2000, ha accolto ordinando alla convenuta di mettere a libera disposizione dell'istante l'appartamento di 3 1/2 locali al 5° piano, interno __________ nello stabile denominato "__________" sito in via __________ a __________. Ed ora sullo scritto 15 dicembre 2000 della convenuta a questo Tribunale, con il quale essa chiede un "effetto sospensivo di 60 giorni dalla data di decisione (tempi necessari per ragioni organizzative antecedenti la riconsegna dell'appartamento discusso)" . Letti ed esaminati gli atti di causa Considerato in fatto ed in diritto che il Pretore ha decretato lo sfratto dall'appartamento occupato dalla convenuta in via __________ a __________ in forza della disdetta del contratto di locazione per il 31 ottobre 2000 intimatale per mora nel pagamento della pigione; che la convenuta non contesta il realizzarsi delle condizioni che hanno posto fine alla locazione ma chiede, in definitiva, una proroga del termine per lasciare l'appartamento; che il differimento dell'esecuzione dello sfratto non è previsto dalla nostra legislazione e Il termine per l'abbandono fissato dal giudice ha natura meramente ordinatoria e non può formare oggetto di impugnativa (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 508 m. 9); che l'appello si rivela così irricevibile e come tale la richiesta in esso contenuta va respinta; che, in ogni caso, la convenuta nemmeno rende comprensibili concretamente, se non evidenziando generiche ragioni organizzative, motivi elementari di umanità che potrebbero, eccezionalmente, indurre l'autorità di esecuzione dello sfratto a concederle un breve termine di moratoria (DB 3/1991, n. 29); che la particolarità della situazione fa sì che si debba prescindere dal prelievo di tasse e spese di giudizio; Per i quali motivi visti gli art. 506 e seg. CPC, 313bis CPC pronuncia: 1. L'appello 15 dicembre 2000 di __________ è irricevibile. 2. Non si prelevano tasse o spese. 3. Intimazione a:
– __________ Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario