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12.2000.117

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-11-07 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 settembre 2000 possono pertanto, in base alla TOA, essere determinate in fr. 600.--; che per il presente giudizio, resosi necessario a seguito della svista in cui è incorsa la Camera, non si prelevano tasse o spese e non si attribuiscono ripetibili; Per i quali motivi dichiara e pronuncia: I. La domanda di revisione 3 ottobre 2000 dell'avv. __________ è accolta. Di conseguenza il dispositivo n. II della sentenza 28 settembre 2000 di questa Camera è completato nel modo seguente: II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia                                   fr.      480.--

b) spese                                                     fr.        20.-- T o t a l e                                                    fr.      500.-- già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attore fr. 600.-- per ripetibili. II. Non si prelevano tasse o spese, non si attribuiscono ripetibili. III. Intimazione a:     - __________ Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          Il segretario

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.11.2000 12.2000.117

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.2000.00117 Lugano 7 novembre 2000 /dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.720 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 1° ottobre 1997 da __________ rappr. dall'avv. __________ contro __________ rappr. dall’avv. __________ con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 23'425.65 oltre accessori a titolo di mercede del mandatario, domanda ridotta a fr. 14'211.25 oltre interessi in corso di causa; domanda avversata dal convenuto e accolta dal Pretore con sentenza 19 giugno 2000 per fr. 14'211.25 oltre interessi; in cui questa Camera con sentenza 28 settembre 2000 ha respinto l'appello del convenuto; e ora sullo scritto 3 ottobre 2000 dell'attore, che lamenta la mancata attribuzione in suo favore delle ripetibili di appello; viste le osservazioni 16 ottobre 2000 del convenuto, considerato In fatto ed in diritto: che il 28 settembre 2000 questa Camera ha respinto l'appello 11 luglio 2000 del convenuto avverso la sentenza 19 giugno 2000 del Pretore, che lo condannava a pagare all'attore fr. 14'211.25 oltre interessi; che nel proprio giudizio la Camera, per una svista, non si è avveduta del fatto che l'attore in data 13 settembre 2000 aveva formulato tempestive osservazioni all'appello di controparte; che in conseguenza della svista all'attore non sono state attribuite ripetibili di appello; che con scritto 3 ottobre 2000 l'attore ha segnalato la svista, chiedendo l'attribuzione delle ripetibili di appello; che con osservazioni 16 ottobre 2000 il convenuto aderisce alla richiesta limitatamente all'importo di fr. 150.--; che la richiesta dell'attore è da considerare una domanda di revisione ex art. 340 lit. a CPC, avendo la Camera omesso di pronunciarsi su di una domanda formulata; che la domanda è fondata -come implicitamente ammesso dal convenuto medesimo-, discendendo dalla reiezione dell'appello l'obbligo del ricorrente di rifondere le ripetibili per la relativa procedura; che a tal fine occorre tenere conto del valore di causa appellato, che è di fr. 14'211.25; che le ripetibili di appello per la presentazione del memoriale di osservazioni del 13 settembre 2000 possono pertanto, in base alla TOA, essere determinate in fr. 600.--; che per il presente giudizio, resosi necessario a seguito della svista in cui è incorsa la Camera, non si prelevano tasse o spese e non si attribuiscono ripetibili; Per i quali motivi dichiara e pronuncia: I. La domanda di revisione 3 ottobre 2000 dell'avv. __________ è accolta. Di conseguenza il dispositivo n. II della sentenza 28 settembre 2000 di questa Camera è completato nel modo seguente: II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia                                   fr.      480.--

b) spese                                                     fr.        20.-- T o t a l e                                                    fr.      500.-- già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attore fr. 600.-- per ripetibili. II. Non si prelevano tasse o spese, non si attribuiscono ripetibili. III. Intimazione a:     - __________ Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          Il segretario