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12.1997.54

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-04-28 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L'art. 836 CCS stabilisce che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità l'iscrizione nel registro fondiario, salvo contraria disposizione. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che questa norma lascia semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle legislazioni cantonali, le quali sono pertanto libere nella determinazione dell'estensione e del grado: il diritto federale impone soltanto la forma dell'ipoteca e, trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali, esige che l'imposta abbia una relazione particolare con il fondo da gravare (DTF 110 II 237 con rif.). In Ticino giusta l'art. 229 cpv. 1 vLT (cfr. art. 252 cpv. 1 LT) per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile è riconosciuta al Cantone ed ai Comuni un'ipoteca legale secondo l'art. 836 CCS (cfr. pure art. 183 LAC). Il cpv. 2 della medesima norma prevede che la relativa pretesa d'imposta è stabilita mediante conteggio da intimare per raccomandata alle parti interessate, con facoltà di reclamo all'autorità di tassazione ex art. 175 segg. vLT, nonché di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello ex art. 181 segg. vLT (cfr. art. 253 cpv. 1 e 2 LT).

E. 2 Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se il giudice civile, cui sono demandate le azioni di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF, sia o meno competente a decidere su questioni di carattere fiscale, chiaramente di natura pubblicistica, come quelle che ci occupano.

E. 2.1 A questo proposito va rilevato che, con sentenza 24 marzo 1994 in re Stato del Cantone Ticino, ricorrente contro l'operato dell'autorità di vigilanza del Canton Soletta in materia LEF (DTF 120 III 32), il Tribunale federale ha mutato la giurisprudenza pubblicata in DTF 48 III 228 e di seguito ripetutamente confermata, argomentando che nel corso di una procedura fallimentare non poteva essere del tutto esclusa la possibilità di contestare l’esistenza e la misura di un credito di diritto pubblico: ciò valeva in particolare a proposito dell’ipoteca legale, giacché il fatto che un credito fosse collocato in un rango che non gli spettava poteva arrecare pregiudizio agli altri creditori. L’alta Corte ha quindi concluso che l’azione di contestazione della graduatoria doveva essere ammessa anche per i crediti di diritto pubblico e che competente a dirimere in concreto il contenzioso fosse il giudice del fallimento. Questo nuovo indirizzo giurisprudenziale, peraltro già fatto proprio da questa Camera (IICCA

E. 2.2 La competenza formale del giudice del fallimento a statuire in un contenzioso di carattere fiscale nell’ambito di una procedura di contestazione della graduatoria -sancita dal Tribunale federale- deve tuttavia essere ben distinta dalla competenza materiale: in altre parole, se è vero che una tale contestazione deve essere considerata ricevibile in ordine e può di conseguenza essere decisa dal giudice civile, nulla è però ancora dato a sapere sulle modalità di esecuzione di tale esame. Questa Camera ha già avuto modo di pronunciarsi in merito alla competenza materiale del giudice del fallimento in tali vertenze (IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T.), giungendo alla conclusione che nell'ambito di un'azione di contestazione dell'elenco oneri il giudice civile non era assolutamente vincolato da eventuali decisioni dell'autorità fiscale (anche quelle cresciute in giudicato; di altro parere: Lorandi, in AJP 1994 p. 1328; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, N. 49

p. 373): in effetti la circostanza che la procedura fiscale -con il suo eventuale corollario di un contenzioso di carattere amministrativo-giudiziario, da effettuarsi nelle forme stabilite dal diritto tributario- fosse terminata, pendente o neppure iniziata, se da un lato poteva senz’altro importare al debitore d’imposta (in casu: la fallita), dall’altro però non risultava in alcun modo determinante per il terzo creditore che interveniva nell’ambito dell’azione di contestazione dell’elenco oneri, tanto è vero che questi nella procedura civile di cui all’art. 250 LEF (basata, diversamente da quella fiscale, sul principio attitatorio) poteva comunque ancora contestare l’esistenza, l’ammontare ed il rango del credito insinuato dall’ente pubblico, ritenuto che spettava a quest’ultimo -in base ai principi che regolano l’onere della prova (art. 8 CC; IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T., 4 novembre 1996 in re S. in liq./Comune di A.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 183, n. 12; Brunner/Houlmann/Reutter, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 129)- provare che le premesse per iscrivere in graduatoria il credito fiscale erano date. Vero è che in alcune recenti sentenze, era stata indicata l’applicazione dell’art. 63 RUF da parte del giudice civile nel caso in cui la procedura fiscale fosse ancora pendente, o ancora in assenza della prova della sua effettiva crescita in giudicato (IICCA

E. 5 La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo                           grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che in                                questa sede all’ente pubblico, pressoché totalmente vincente e                                                                 non rappresentato da un avvocato, viene riconosciuta                                                                                          un’equa indennità per compensare il solo dispendio di tempo                                                                                       (Rep . 1990 p. 210; IICCA

E. 10 maggio 1994 in re R./C.). Per i quali motivi, richiamati, per le spese gli art. 148 CPC e seg. e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 28 febbraio 1997 dello Stato del Cantone Ticino è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza 17 febbraio 1997 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta. § L’elenco oneri speciale del 9 ottobre 1996 relativo alla part. __________ RFD di __________ deposto come parte integrante della graduatoria del fallimento della __________ in liquidazione è modificato nel senso che  i crediti d’imposta insinuati dallo Stato del Cantone Ticino vengono ridotti a fr. 7’850.25 per il 1991 e a fr. 7’850.25 per il 1992, mentre il credito d’imposta per l’anno 1993 viene stralciato. 2. La tassa di giustizia in fr. 800.- da anticipare dall’attrice rimane a suo carico per 1/4, mentre i restanti 3/4 sono a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 600.- a titolo di ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello, consistenti in

a) tassa di giustizia                             fr.           280.-

b) spese                                               fr. 20.- Totale                                                    fr.           300.- da anticiparsi dall'appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 250.- a titolo di indennità. III. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.04.1997 12.1997.54

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.97.00054 Lugano 28 aprile 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa a procedura accelerata - inc. no. EF.96.03327 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5- promossa con petizione 18 ottobre 1996 da __________ rappr. dallo Studio legale __________ contro Stato del Cantone Ticino, Bellinzona rappr. dall’Amministrazione cantonale delle contribuzioni - Ufficio esazione e condoni, Bellinzona intesa a contestare la graduatoria del fallimento della società __________ in liquidazione, __________, ed in particolare l’elenco oneri relativo alla part. no. __________ RFD di Lugano, di proprietà della fallita; chiedente, in accoglimento della petizione, lo stralcio dall’elenco oneri dei crediti al beneficio dell’ipoteca legale vantati dallo Stato del Cantone Ticino per imposte cantonali relative agli anni 1991-1993 di complessivi fr. 56’200.05; domande avversate dal convenuto, che ha tuttavia ridotto a fr. 23’580.75 i suoi crediti per imposte cantonali, e sulle quali il Pretore con sentenza 17 febbraio 1997 si è così pronunciato: 1. La petizione è accolta. § L’elenco oneri speciale del 9 ottobre 1996 relativo alla part. __________ RFD di __________ deposto come parte integrante della graduatoria del fallimento della __________ in liquidazione è modificato nel senso che i crediti d’imposta insinuati dallo Stato del Cantone Ticino per gli anni 1991-1992-1993 vengono stralciati. 2. La tassa di giustizia in fr. 800.- da anticipare dall’attrice sono a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’250.- a titolo di ripetibili. Appellante la parte convenuta, che con atto di appello 28 febbraio 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che il credito di fr. 15’720.50 relativo alle imposte cantonali 1991-1992 venga mantenuto nell’elenco oneri o in subordine che vi venga annotato pro memoria ai sensi dell’art. 63 RUF; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; mentre l’attrice con osservazioni 21 marzo 1997 ha postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e di ripetibili. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritenuto in fatto A. Nell’ambito del fallimento della __________ in liquidazione, __________, decretato il 28 luglio 1992, la __________ n in Nachlassliquidation ha notificato all’UEF di Lugano un credito di complessivi fr. 3’949’258.90 oltre interessi correnti garantito tra l’altro da una cartella ipotecaria di III grado gravante per nominali fr. 2’800’000.- la particella N. __________ RFD di __________ di proprietà della fallita (doc. C). A sua volta, lo Stato del Cantone Ticino nella medesima procedura ha insinuato tutta una serie di crediti per imposte cantonali, a suo dire al beneficio dell’ipoteca legale di cui all’art. 836 CCS, 183 LAC e 229 vLT, per complessivi fr. 56’200.05. Tutti questi crediti, insieme ad altri, sono stati iscritti dall’UEF di Lugano nell’elenco oneri annesso alla graduatoria del 9 ottobre 1996 (doc. D-E). B. Ritenendo ingiustificata l’iscrizione nell’elenco oneri dei crediti insinuati dallo Stato del Cantone Ticino, il 18 ottobre 1996 la __________ n in Nachlassliquidation ha avviato nei confronti di quest’ultimo un’azione di contestazione dell’elenco oneri ex art. 250 LEF, con l’obiettivo di far depennare i relativi crediti di fr. 56’200.05. In particolare, con la petizione l’attrice ha contestato che i crediti d’imposta insinuati dal convenuto potessero essere posti al beneficio dell’ipoteca legale: lo Stato non aveva infatti prodotto le decisioni definitive di tassazione, che erano la premessa per la validità dell’ipoteca legale, né tantomeno i conteggi dell’ipoteca legale allestiti in forza dell’art. 229 vLT; non era oltretutto provato che i crediti vantati dall’ente pubblico, definiti genericamente “imposte cantonali”, avessero una relazione particolare con il fondo. C. Con risposta 13 novembre 1996, lo Stato del Cantone Ticino, dopo aver preliminarmente ridotto a fr. 23’580.75 i suoi crediti per imposte immobiliari cantonali, ha affermato che, a suo parere, le premesse per la costituzione dell’ipoteca legale erano senz’altro date. D. Con sentenza 17 febbraio 1997 il Pretore, in accoglimento della petizione, ha stralciato dall’elenco oneri i crediti relativi all’imposta cantonale 1991-1993. Il giudice di prime cure ha innanzitutto ammesso che l’iscrizione nell’elenco oneri di un’ipoteca legale a favore dell’ente pubblico presupponeva l’esistenza di una tassazione definitiva nonché dei relativi conteggi per la quantificazione dell’importo al beneficio dell’ipoteca legale: in effetti soltanto decisioni amministrative cresciute in giudicato potevano essere collocate in graduatoria; per contro in presenza di tassazioni non ancora cresciute in giudicato la pretesa non poteva essere iscritta nell’elenco oneri ma poteva unicamente esservi annotata pro memoria ai sensi dell’art. 63 RUF, mentre in assenza di una decisione definitiva, non ancora emessa o comunque provvisoria, era ipotizzabile sia una sospensione della graduatoria ex art. 59 cpv. 2 RUF sia un’annotazione pro memoria ex art. 63 RUF, quest’ultima eventualità entrando in linea di conto se l’autorità fiscale successivamente avesse almeno intimato una decisione d’imposizione suscettibile di reclamo. Pacifico nel caso concreto il principio che l’imposta immobiliare cantonale potesse godere del beneficio dell’ipoteca legale -siccome in connessione particolare con l’immobile- l’assenza agli atti di qualsivoglia documentazione che potesse permettere di ritenere avviata la procedura fiscale relativa agli anni 1991-1993 non poteva tuttavia che comportare lo stralcio dall’elenco oneri dei crediti fiscali insinuati. E. Con atto di appello 28 febbraio 1997 il convenuto chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che il credito di fr. 15’720.50 relativo alle imposte cantonali 1991-1992 venga mantenuto nell’elenco oneri o in subordine che vi venga annotato pro memoria ai sensi dell’art. 63 RUF; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. L’appellante ritiene innanzitutto che il giudice di prime cure non abbia sufficientemente tenuto conto del fatto che l’ipoteca legale nasceva ope legis al momento dell’esigibilità della pretesa fiscale, indipendentemente dalla presenza di una tassazione definitiva o del conteggio che attestasse l’ammontare dell’ipoteca legale stessa; in ogni caso, la giurisprudenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello -influenzata da una recente sentenza del Tribunale federale (DTF 120 III 32), che non aveva escluso che nell’ambito di un procedimento di contestazione della graduatoria il giudice del fallimento potesse essere investito dell’esame circa l’esistenza e l’ammontare di un credito fiscale- in casi analoghi (in mancanza cioè dell’allestimento della tassazione o di una decisione di conteggio per la quantificazione) sembrava essersi orientata a permettere al giudice del fallimento di fungere concretamente da giudice fiscale. F. Delle osservazioni 21 marzo 1997 dell’attrice con cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi. Considerando in diritto 1. L'art. 836 CCS stabilisce che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità l'iscrizione nel registro fondiario, salvo contraria disposizione. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che questa norma lascia semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle legislazioni cantonali, le quali sono pertanto libere nella determinazione dell'estensione e del grado: il diritto federale impone soltanto la forma dell'ipoteca e, trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali, esige che l'imposta abbia una relazione particolare con il fondo da gravare (DTF 110 II 237 con rif.). In Ticino giusta l'art. 229 cpv. 1 vLT (cfr. art. 252 cpv. 1 LT) per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile è riconosciuta al Cantone ed ai Comuni un'ipoteca legale secondo l'art. 836 CCS (cfr. pure art. 183 LAC). Il cpv. 2 della medesima norma prevede che la relativa pretesa d'imposta è stabilita mediante conteggio da intimare per raccomandata alle parti interessate, con facoltà di reclamo all'autorità di tassazione ex art. 175 segg. vLT, nonché di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello ex art. 181 segg. vLT (cfr. art. 253 cpv. 1 e 2 LT). 2. Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se il giudice civile, cui sono demandate le azioni di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF, sia o meno competente a decidere su questioni di carattere fiscale, chiaramente di natura pubblicistica, come quelle che ci occupano. 2.1 A questo proposito va rilevato che, con sentenza 24 marzo 1994 in re Stato del Cantone Ticino, ricorrente contro l'operato dell'autorità di vigilanza del Canton Soletta in materia LEF (DTF 120 III 32), il Tribunale federale ha mutato la giurisprudenza pubblicata in DTF 48 III 228 e di seguito ripetutamente confermata, argomentando che nel corso di una procedura fallimentare non poteva essere del tutto esclusa la possibilità di contestare l’esistenza e la misura di un credito di diritto pubblico: ciò valeva in particolare a proposito dell’ipoteca legale, giacché il fatto che un credito fosse collocato in un rango che non gli spettava poteva arrecare pregiudizio agli altri creditori. L’alta Corte ha quindi concluso che l’azione di contestazione della graduatoria doveva essere ammessa anche per i crediti di diritto pubblico e che competente a dirimere in concreto il contenzioso fosse il giudice del fallimento. Questo nuovo indirizzo giurisprudenziale, peraltro già fatto proprio da questa Camera (IICCA 5 maggio 1994 in re S. in liq./Comune di B., 26 maggio 1994 in re G.K./S.C.T., 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T., 4 novembre 1996 in re S. in liq./Comune di A.), trova consenziente anche parte della dottrina (Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. 2, Zurigo 1993, § 49 N. 30; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, Zurigo 1988, p. 138; critico Pedroli, L'ipoteca legale per crediti d'imposta, in RDAT 1995/I, p. 556 segg.). 2.2 La competenza formale del giudice del fallimento a statuire in un contenzioso di carattere fiscale nell’ambito di una procedura di contestazione della graduatoria -sancita dal Tribunale federale- deve tuttavia essere ben distinta dalla competenza materiale: in altre parole, se è vero che una tale contestazione deve essere considerata ricevibile in ordine e può di conseguenza essere decisa dal giudice civile, nulla è però ancora dato a sapere sulle modalità di esecuzione di tale esame. Questa Camera ha già avuto modo di pronunciarsi in merito alla competenza materiale del giudice del fallimento in tali vertenze (IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T.), giungendo alla conclusione che nell'ambito di un'azione di contestazione dell'elenco oneri il giudice civile non era assolutamente vincolato da eventuali decisioni dell'autorità fiscale (anche quelle cresciute in giudicato; di altro parere: Lorandi, in AJP 1994 p. 1328; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, N. 49

p. 373): in effetti la circostanza che la procedura fiscale -con il suo eventuale corollario di un contenzioso di carattere amministrativo-giudiziario, da effettuarsi nelle forme stabilite dal diritto tributario- fosse terminata, pendente o neppure iniziata, se da un lato poteva senz’altro importare al debitore d’imposta (in casu: la fallita), dall’altro però non risultava in alcun modo determinante per il terzo creditore che interveniva nell’ambito dell’azione di contestazione dell’elenco oneri, tanto è vero che questi nella procedura civile di cui all’art. 250 LEF (basata, diversamente da quella fiscale, sul principio attitatorio) poteva comunque ancora contestare l’esistenza, l’ammontare ed il rango del credito insinuato dall’ente pubblico, ritenuto che spettava a quest’ultimo -in base ai principi che regolano l’onere della prova (art. 8 CC; IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T., 4 novembre 1996 in re S. in liq./Comune di A.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 183, n. 12; Brunner/Houlmann/Reutter, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 129)- provare che le premesse per iscrivere in graduatoria il credito fiscale erano date. Vero è che in alcune recenti sentenze, era stata indicata l’applicazione dell’art. 63 RUF da parte del giudice civile nel caso in cui la procedura fiscale fosse ancora pendente, o ancora in assenza della prova della sua effettiva crescita in giudicato (IICCA 5 maggio 1994 in re S. in liq./Comune di B., 26 maggio 1994 in re G.K./S.C.T., 4 novembre 1996 in re S. in liq./Comune di A.): come noto, in virtù di questa norma i crediti che formano oggetto di liti già pendenti davanti all'autorità giudiziaria al momento dell'apertura del fallimento vengono dapprima registrati nella graduatoria soltanto pro memoria, senza fare oggetto di speciale decisione da parte dell'amministrazione, precisando ai capoversi seguenti che, se il processo viene continuato, il credito sarà, a seconda dell'esito di quella procedura, cancellato o collocato definitivamente nella graduatoria (cfr. anche Fritsche/Walder, op. cit., ibidem). Tale indirizzo deve tuttavia essere abbandonato: in primo luogo per il fatto che la competenza ad annotare un credito pro memoria ex art. 63 RUF spetterebbe unicamente all’amministrazione del fallimento o, a seguito di un reclamo giusta l’art. 17 LEF, alla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale di appello quale autorità di vigilanza (cfr. Lorandi/Camponovo, Die Kollokation öffentlich-rechtlicher Geldforderungen im Konkurs und beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung, in AJP 1993 p. 1476; Pedroli, op. cit., p. 554) -ciò che comporterebbe l’inammissibilità di un’eventuale annotazione ordinata dal Pretore o da questa Camera civile d’appello (IICCA 29 novembre 1993 in re G. e lc./Banca X; DTF 86 III 23); in secondo luogo vista la sostanziale irrilevanza della procedura fiscale per il terzo creditore, perché non vi è alcun valido motivo per derogare alla regola generale e con ciò escludere in tali circostanze la competenza materiale del giudice civile. 3. Ciò premesso, mentre in questa sede la richiesta d’iscrizione dell’imposta per il 1993 è stata abbandonata, trattandosi in effetti di un debito della massa, nella fattispecie nulla osta all’iscrizione nell’elenco oneri della graduatoria delle imposte immobiliari 1991 e 1992: il credito fiscale è infatti scaduto (art. 217 cpv. 4 lett. d e art. 89 vLT) ed esigibile, mentre non è più contestato a questo stadio della lite che l’imposta immobiliare possa regolarmente godere del beneficio dell’ipoteca legale. Quanto all’ammontare del credito fiscale dovuto -per altro nemmeno contestato-, quest’ultimo dipende dal valore di stima del fondo, atteso che per l’imposta cantonale si farà capo all’aliquota dello 0.2 % (art. 92 lett. b vLT): nel caso concreto, tenuto conto che il valore di stima dell’immobile della fallita è di fr. 3’925’120.- (cfr. doc. 1 e E) l’imposta immobiliare ammonterà annualmente a fr. 7’850.25 (e non a fr. 7’860.25, come invece postulato dall’appellante). 4. Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello, che i crediti d'imposta immobiliare 1991 e 1992 di complessivi fr. 15’700.50 possono essere mantenuti nell’elenco oneri della graduatoria. 5. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo                           grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che in                                questa sede all’ente pubblico, pressoché totalmente vincente e                                                                 non rappresentato da un avvocato, viene riconosciuta                                                                                          un’equa indennità per compensare il solo dispendio di tempo                                                                                       (Rep . 1990 p. 210; IICCA 10 maggio 1994 in re R./C.). Per i quali motivi, richiamati, per le spese gli art. 148 CPC e seg. e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 28 febbraio 1997 dello Stato del Cantone Ticino è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza 17 febbraio 1997 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta. § L’elenco oneri speciale del 9 ottobre 1996 relativo alla part. __________ RFD di __________ deposto come parte integrante della graduatoria del fallimento della __________ in liquidazione è modificato nel senso che  i crediti d’imposta insinuati dallo Stato del Cantone Ticino vengono ridotti a fr. 7’850.25 per il 1991 e a fr. 7’850.25 per il 1992, mentre il credito d’imposta per l’anno 1993 viene stralciato. 2. La tassa di giustizia in fr. 800.- da anticipare dall’attrice rimane a suo carico per 1/4, mentre i restanti 3/4 sono a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 600.- a titolo di ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello, consistenti in

a) tassa di giustizia                             fr.           280.-

b) spese                                               fr. 20.- Totale                                                    fr.           300.- da anticiparsi dall'appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 250.- a titolo di indennità. III. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario