Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.01.1997 12.1996.226
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.96.00226 Lugano 27 gennaio 1997/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. EF.96.02375 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con petizione 30 luglio 1996 da __________ contro Massa fallimentare __________ rappr. dal__________ __________ in materia di contestazione della graduatoria che il Pretore, con sentenza 11 novembre 1996, ha respinto. Appellante l’attore il quale, con atto di appello 22 novembre 1996, chiede l’accoglimento delle proprie domande di petizione mentre la controparte, con osservazioni 23 dicembre 1996, postula la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prima istanza. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti Considerato in fatto ed in diritto 1. Il notaio avv. __________ ha pagato allo Stato la tassa di bollo d’archivio notarile di Fr. 12’900.- relativa ad un suo rogito di compravendita di un bene immobiliare stipulato tra la ____________________ (in seguito __________) e la ____________________ Surrogato nel diritto dello Stato di procedere all’incasso nei confronti delle parti (art. 23 Legge sul bollo) il notaio ha insinuato nel fallimento della __________ questo suo credito (oltre a quello per l’onorario notarile) chiedendo che lo stesso venisse posto al beneficio dell’ipoteca legale degli art. 836 CC e 183 LAC. L’amministrazione del fallimento non ha riconosciuto al credito in questione il beneficio del pegno immobiliare collocandolo, quale semplice credito chirografario, nella quinta classe della graduatoria fallimentare. 2. Il Pretore, chiamato a decidere la contestazione del notaio riguardo alla collocazione in graduatoria del suo credito, ha respinto la pretesa del creditore confermando la decisione dell’amministrazione del fallimento. Contro la decisione del Pretore insorge, con l’appello che ci occupa, il notaio avv. __________ il quale insiste nel ritenere che la tassa di bollo riguardante un contratto di compravendita immobiliare ha una relazione particolare con l’immobile compravenduto e di conseguenza a carico dello stesso, per quella tassa, deve essere riconosciuto il beneficio dell’ipoteca legale senza iscrizione a favore dello Stato; nel caso concreto, essendo subentrato per legge nei diritti dello Stato, a suo favore. 3. Per quanto riguarda la natura della tassa di bollo il Tribunale federale ha avuto modo di esprimersi (DTF 117 Ia 516 consid. 2b) nei seguenti termini: “Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata con la sentenza pubblicata in DTF 109 Ia 304 segg., l’esazione di diritti di bollo commisurati al valore dell’atto da parte di un Cantone è considerata una vera e propria imposta sul documento che colpisce la confezione dell’atto. L’applicazione del bollo non dipende quindi dal rapporto giuridico sostanziale su cui si fonda l’atto, ma dalla forma che il rapporto giuridico assume. L’imposta costituisce un tributo prettamente formale, svincolato dalle cause e dai motivi che hanno indotto le parti a redigere il documento, dallo scopo che esse intendono conseguire con quest’ultimo o dagli effetti che ne scaturiscono. Anche per il diritto ticinese l’imposta di bollo raffigura un’autentica imposta sul documento.” Di fronte a tale chiarezza mal si comprende l’insistenza del notaio nel voler individuare un legame particolare, così come voluto dagli art. 836 CC e 183 LAC, tra la tassa di bollo sul contratto di compravendita immobiliare e l’immobile quando l’imposta non dipende assolutamente dalla qualifica del bene oggetto del contratto. Forse il notaio ha voluto sposare, contro l’evidenza, il parere dell’Amministrazione cantonale delle contribuzioni (cfr. doc. F) per il quale lo Stato, nel caso di insolvibilità delle parti, può avvalersi dell’ipoteca legale a garanzia del recupero d’imposta di bollo per atto notarile. Ma dimentica che, anche per altre imposte che sembrerebbero ben più connesse specificatamente con l’immobile, la giurisprudenza federale e cantonale si è progressivamente indirizzata verso un’applicazione sempre più prudente, e contraria agli intendimenti delle autorità di tassazione, dell’art. 836 CC. Nella sentenza DTF 62 II 29 il Tribunale federale aveva deciso che non potevano beneficiare dell’ipoteca legale le imposte sulla sostanza mobiliare, né quelle relative al reddito non derivante dall’immobile; in DTF 110 II 237 l’Alta Corte federale ha poi precisato che l’ipoteca legale poteva essere concessa solo in presenza di uno stretto rapporto tra l’imposta ed il fondo da gravare, giungendo alla conclusione che nel caso allora in esame nemmeno l’imposta sul capitale di una società potesse beneficiare della garanzia reale di cui all’art. 836 CC, e ciò anche se il fondo gravato fosse l’unico attivo della società. In tempi più recenti, anche la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello ha avuto occasione di pronunciarsi in merito all’eventuale concessione dell’ipoteca legale per i crediti d’imposta, anche qui per puntualizzare l’estrema prudenza nel riconoscimento di questo particolare istituto: nella sentenza CDT 4 dicembre 1992 in re J.B. è stato così deciso che, in mancanza di un rapporto sufficientemente stretto tra l’imposta e il fondo da gravare, non poteva godere del beneficio dell’ipoteca legale l’imposta sul reddito del commerciante professionale di immobili; per lo stesso motivo, nella sentenza CDT 27 agosto 1993 in re E.D. è stato giudicato che gli utili conseguiti con l’alienazione di immobili non potevano a loro volta essere posti al beneficio dell’ipoteca legale. A maggior ragione quindi il beneficio dell’ipoteca legale no può essere concesso ad un’imposta che, come quella ticinese sul bollo, non ha alcuna relazione con l’oggetto del contratto e quindi con l’immobile nel caso una compravendita immobiliare. Per i quali motivi visti gli art. 836 CC, 183 LAC e la Legge sul bollo nonché, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia 1. L’appello 22 novembre 1996 __________ è respinto. 2. La tassa di giustizia di Fr. 550.- e le spese in Fr. 50.- (per complessivi Fr. 600.-), già anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 200.- per ripetibili d’appello. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario