Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.09.1995 12.1995.241
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.95.00241 Lugano 19 settembre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa OA.95.1399 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 13 novembre 1992 da __________ contro __________ con la quale si chiedeva la condanna della parte convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 19’671.85 oltre interessi e spese in materia di contratto d’appalto che il Pretore, con sentenza 7 luglio 1995, ha integralmente respinto. Ed ora sull’appello 6 settembre 1995 della ditta __________ in __________ Letti ed esaminati gli atti di causa Considerato in fatto ed in diritto che dalla denominazione “__________” adottata da parte attrice negli allegati introduttivi della causa per indicare se stessa, le parti e il giudice potevano e dovevano concludere per il fatto che l’azione veniva promossa da una comunione ereditaria; che, sotto questo aspetto, andava preliminarmente esaminata la proponibilità dell’azione siccome proposta da eredi; che la comunione ereditaria, che non è persona giuridica (DTF 116 Ib 449 consid. 2a), non possiede la capacità di essere parte (DTF 102 II 397, 93 II 14, 79 II 115; Rep . 1985, pag. 142; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo, 1989, pag. 14); che ne consegue che l’azione civile promossa da una comunione ereditaria in quanto tale, ovvero senza alcuna indicazione -ancorché parziale- circa i nominativi delle persone che la compongono, è da considerare alla stregua di un’azione anonima, non essendo stata fornita alcuna reale spiegazione su chi sia in realtà la parte nel processo (ICCTF 7 aprile 1992 in re Eredi fu M./H.); che é poi del tutto pacifico che nel nostro ordinamento processuale l’azione anonima non è in alcun modo proponibile (II CCA 28 maggio 1993 in re R./Galleria AAA), e va di conseguenza respinta in ordine, facendo difetto un presupposto processuale (art. 97 cifra 4 CPC, art. 99 cpv. 2 CPC) che il giudice deve esaminare d’ufficio; che diverso sarebbe stato il caso qualora fosse stato indicato il nominativo di almeno uno dei componenti della comunione ereditaria; che, in siffatta eventualità, infatti, stante la presenza di almeno una persona fisica, munita di capacità processuale, non vi sarebbe stata azione anonima, e vi sarebbe perciò stato spazio per l’applicazione delle calzanti norme sul litisconsorzio necessario -tale è in effetti la posizione processuale dei membri di una comunione ereditaria (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 41, n. 1; Ottaviani, opera citata, pag. 66 e 67)-, ovvero per la sospensione del processo e l’assegnazione alla parte di un termine per la completazione della procedura (art. 45 cpv. 1 CPC; II CCA 6 ottobre 1992 in re P./J.; Cocchi/Trezzini, CPC ad art. 45, n. 1); che l’appello promosso da un'entità che non é persona fisica o giuridica e la cui denominazione non fornisce alcuna spiegazione su chi in realtà é parte nel procedimento giudiziario deve essere dichiarato irricevibile; che però, dal momento che essendo il difetto di un presupposto processuale, rilevabile in ogni stadio di causa (art. 97 CPC), un esplicito motivo di nullità (art. 142 cpv. 1 lit. a CPC), questa Camera non può solamente prendere atto della nullità dell’atto di appello ma dichiarare d’ufficio nulla la petizione e tutti i successivi atti della causa compresa la sentenza 7 luglio 1995, in quanto da essa necessariamente dipendenti; che si giustifica di giudicare sull’appello nell’ambito della procedura preliminare dell’art. 313 bis CPC e di non prelevare, per la particolarità della fattispecie, tasse di giudizio; Per i quali motivi dichiara e pronuncia 1. La petizione 13 novembre 1992 di __________ é dichiarata nulla e, con essa, tutti i successivi atti di procedura compresa la sentenza 7 luglio 1995 del Pretore di Lugano, sez. 2 e l’atto di appello 6 settembre 1995. 2. Non si prelevano tasse o spese di giudizio. 3. Intimazione come di rito. Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario